COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. AGELLO A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ARCANGELO – AGELLO DISPUTATA A S. ARCANGELO DI MAGIONE IL 01.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 107 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.04.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BAIOCCO MAURO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. AGELLO A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ARCANGELO - AGELLO DISPUTATA A S. ARCANGELO DI MAGIONE IL 01.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 107 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.04.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BAIOCCO MAURO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 19.04.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Agello A.S.D., chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, nè il Presidente della società reclamante sig. Mezzasoma Fabrizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali della gara emerge che il calciatore Baiocco Mauro, in reazione ad un fallo subito in un contrasto di gioco, ha colpito con un calcio al volto un avversario, mentre si trovavano ancora a terra. Il gesto va senza dubbio inquadrato quale atto di violenza e quindi meritevole di adeguata sanzione che tuttavia, anche in relazione all’art.19 comma 4 lett. b) del C.G.S. può essere contenuta in tre giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Baiocco Mauro a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it