F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 26 Aprile 2012 (357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente della Società SS Lazio Spa), RICCARDO PETRUCCHI (Agente di calciatori), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 5557/771 pf 09-10/SP/Segr. Del 21.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 26 Aprile 2012
(357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente della Società SS Lazio Spa), RICCARDO PETRUCCHI (Agente di calciatori), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 5557/771 pf 09-10/SP/Segr. Del 21.2.2012).
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale Claudio Lotito, Presidente e Legale rappresentante della Lazio Spa, Petrucchi Riccardo, agente di calciatori con licenza F.I.G.C. e la Società SS Lazio Spa per rispondere, il primo: della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS e 8, comma 1 CGS per aver omesso di trasmettere alla Procura atti e documenti formalmente richiesti; della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2 e 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore all’epoca dei fatti, per essersi avvalso dell’attività dell’agente Sig. Riccardo Petrucchi, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso alla Società Pluriel Limited, di cui il Petrucchi era Legale Rappresentante anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Mauro Zarate del 4/6/2009; della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver conferito, con contratto stipulato in data 29 maggio 2009, l’incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori alla Società Van Dijk e non ad un Agente di calciatori personalmente; della violazione dell’artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato (Società Van Dijk) nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori sia sul territorio italiano che all’estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo; della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver perfezionato il contratto in data 31/7/2009, per l’acquisizione del calciatore Cruz, non personalmente con un agente di calciatori, ma con una Società. Il secondo: della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 19, commi 3 e 9, del Regolamento Agenti vigente al tempo dei fatti in contestazione per non aver fornito le informazioni ed i documenti richiesti dall’Ufficio della Procura Federale; per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1 e 12, commi 1 e 7, del regolamento Agenti di calciatori in vigore all’epoca dei fatti, per aver operato quale agente di calciatori nell’interesse della Società Lazio nell’ambito della stipula del contratto del 4/6/2009 con il calciatore Mauro Zarate, con incarico assunto senza ottenere e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e per aver percepito il compenso in virtù di un accordo pattuito con la Pluriel Limited, di cui era Legale rappresentante e non personalmente. La Società SS Lazio Spa ex art. 4, comma 1, del CGS, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie eccependo il difetto di giurisdizione di questa CDN (il difensore di Lotito e della Società Lazio) e chiedendo (tutti) il proscioglimento nel merito dei propri assistiti. All’udienza del 19/4/2012 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 (dieci) per Claudio Lotito, sospensione di mesi otto e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per Petrucchi Riccardo; ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00) per la SS Lazio. Il difensore del Petrucchi si è riportato alla propria memoria ed ha insistito per il proscioglimento del deferito. Nessuno è comparso per il Lotito e la Società Lazio. In proposito il legale dei deferiti ha presentato un’istanza di rinvio per motivi connessi alla propria professione. La Commissione Disciplinare Nazionale ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione, sull’istanza di rinvio inviata via fax dallo Studio dell’avv. Gentile in data odierna alle ore 12.14; rilevato che la notizia del fatto dedotto quale impedimento risulta conosciuta dall’avv.
Gentile fin dalla precedente udienza davanti al Tribunale di Lucera tenutasi il 10/11/2011 e che pertanto la richiesta di rinvio avrebbe potuto essere trasmessa tempestivamente; ritenuto che la presenza del difensore nel procedimento sportivo è soltanto eventuale per cui l’assenza dello stesso non inficia né la validità del procedimento né il rispetto delle norme sul contraddittorio; osservato che il diritto di difesa è stato ampiamente garantito ed esercitato dai deferiti Lotito e soc. S.S. Lazio mediante la memoria difensiva depositata in atti; su conforme avviso della Procura Federale RIGETTA L’istanza di rinvio e dispone procedersi oltre. L’attività di indagine della Procura federale ha preso avvio da una nota inviata dalla Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) con la quale, a seguito della visita ispettiva effettuata presso la sede della Società Lazio in data 22 ottobre 2009, veniva evidenziato che nella stagione sportiva 2009/2010 erano stati iscritti in contabilità debiti risultanti da pagamenti effettuati in favore di Procuratori stranieri. In particolare la CO.VI.SO.C. segnalava: A) La Società Van Dijk B.V. (Olanda) per il calciatore Julio Ricardo Cruz per € 2.150.000; B) la Società Pluriel Limited (Inghilterra) per il calciatore Mauro Matias Zarate per € 2.350.000; La Co.Vi.So.C. osservava anche che in relazione alla scrittura privata con la Società olandese Van Dijk B.V. per il tesseramento del calciatore Julio Riccardo Cruz (calciatore svincolato per scadenza contrattuale con la Società F.C. Internazionale Milano, avvenuto a parametro zero) il Legale rappresentante, Sig. Dennis Anthonius Johannes Maria Sickman, non risultava essere un Agente FIFA; in relazione alla scrittura privata con la Società londinese Pluriel Limited per il tesseramento del calciatore Mauro Mattias Zarate, calciatore proveniente da Società estera (Società araba Al Saad), il Legale rappresentante, Sig. Riccardo Petrucchi, risultava invece essere un agente calciatori della F.I.G.C.. La nota Co.Vi.So.C. evidenziava anche che l’accordo con la Pluriel Limited prevedeva la corresponsione, in cinque anni, dell’’esorbitante compenso complessivo di € 14.950.000,00 netti mentre per il costo di acquisizione del calciatore Zarate risultava iscritto a bilancio l’importo di € 20.200.000,00 come da pagamento effettuato alla precedente Società titolare del tesseramento (Società araba Al Saad); l’importo complessivo del contratto economico 4 giugno 2009, della durata di cinque anni, con il calciatore Zarate era infine pari ad € 7.200.000,00 netti comprensivo di premi. La CO.VI.SO.C. faceva notare che la Società Lazio si era avvalsa delle prestazioni della Società Pluriel Limited per diversi calciatori non solo per la stagione sportiva 2009/2010 ma anche per quella 2008/2009, pattuendo compensi di rilevante entità, non in linea con i costi di acquisizione dei calciatori. In seguito a tale nota la Procura Federale ha svolto un’ approfondita attività di indagine con l’acquisizione di copiosa documentazione e le audizioni del Presidente della Società Lazio Claudio Lotito e del calciatore Manuel Zarate. Il Petrucchi invece non è stato sentito in quanto per cinque volte non ha risposto alla convocazione della Procura Federale. I fatti oggetto del deferimento sono pacifici. I deferiti sostanzialmente li ammettono o, comunque, non li contestano specificamente. Resta quindi da valutarne la rilevanza disciplinare. Occorre premettere che le violazioni contestate sono in gran parte di natura formale. Ciò non ne limita la gravità in quanto il rigore formale garantisce la sostanza, specie in fattispecie di così grande rilievo economico e di così evidente opacità. La sussistenza delle violazioni ascritte al Petrucchi appare certa. Egli, come già detto, si è ripetutamente sottratto alle ben cinque convocazioni disposte dalla Procura Federale, anche alle due presso il suo domicilio in Montecarlo e perfino a quella fissata per la data del 22/10/2010, indicata dallo stesso deferito. I motivi di salute addotti dal Petrucchi per
giustificare le ripetute assenze sono stati declamati ma mai adeguatamente provati. La documentazione medica che il difensore ha più volte ripetuto di “riservarsi di produrre”, in realtà non è mai stata esibita. In tal modo il deferito, di fatto, non ha fornito le dovute informazioni alla Procura Federale. Peraltro il Petrucchi non ha ottemperato neppure all’invito a produrre documentazione ripetutamente formulato dalla Procura Federale in data 23/4/2010, 29/9/2010, 12/10/2010, 15/12/2010 e 20/12/2010. E’ evidente che, ai fini della determinazione della normativa applicabile alla fattispecie in seguito alla successione della normativa nel tempo, contrariamente a quanto sostenuto dal deferito deve farsi riferimento alla data di commissione delle violazioni contestate e non già alla data di conferimento del mandato al quale si riferivano le informazioni richieste. Deve quindi applicarsi il Regolamento Agenti pubblicato sul C.U. n. 100 dell’8/4/2010. Alla luce di tale normativa la presentazione in caso di convocazione della Procura Federale è un atto dovuto per i tesserati della FIGC e per coloro che svolgono attività rilevante per l’ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1 comma 1 e 3, CGS. E’ inoltre dovuta ai sensi dell’art. 19 comma 9 e dell’art. 25 comma 4 del Regolamento Agenti nonché ai sensi del punto V del codice di condotta Professionale pubblicato sul C.U. n. 100/A del 8/4/2010. La trasmissione della documentazione richiesta è dovuta ai sensi dei già richiamati art. 19 comma 9 del Regolamento Agenti e punto V del Codice di Condotta Professionale.
Peraltro anche qualora fosse stato applicabile il Regolamento Agenti precedentemente vigente (quello approvato con C.U. n. 51 del 4/1/2007) la condotta tenuta dal Petrucchi sarebbe stata ugualmente sanzionabile alla luce dell’art. 18 comma 2. Palesemente priva di pregio è la tesi difensiva secondo la quale l’obbligo di trasmettere documentazione sarebbe limitato a taluni documenti scelti discrezionalmente dall’agente obbligato. E’ ovvio che la scelta della documentazione necessaria per le indagini non può che spettare all’organo inquirente, che altrimenti vedrebbe irrimediabilmente compromessa la propria capacità investigativa. Anche le violazioni ascritte nel secondo capo di incolpazione a carico del Petrucchi appaiono certamente sussistenti. Ricordiamo che l’art. 23 del Regolamento FIFA nonché l’art 12 del Regolamento FIGC all’epoca vigente e l’art. 19 dell’attuale Regolamento FIGC impongono all’agente di rispettare gli statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali. Peraltro l’art. 1, comma 1, CGS impone ad ogni soggetto che svolge attività rilevante per l’Ordinamento federale l’osservanza di tutti gli atti e le norme federali. In buona sostanza la violazione di qualsiasi norma federale costituisce illecito disciplinarmente rilevante per tutti i soggetti che svolgono attività in ambito federale. Il Petrucchi ha certamente violato la normativa federale sotto vari profili. Non solo non ha utilizzato il modulo prescritto per ottenere il mandato in questione ma non ha neppure depositato alcun mandato scritto presso i competenti organi federali. Il Regolamento agenti impone infine che il mandato debba essere conferito personalmente all’agente che può organizzare la sua attività imprenditorialmente. La Pluriel Limited esercita attività di impresa e quindi il Petrucchi poteva certamente organizzarsi con questa modalità operativa. Il mandato a lui conferito avrebbe dovuto però essere rilasciato non già alla Società bensì alla persona fisica anche al fine di rendere immediatamente percepibile chi fosse l’agente (che non può celarsi dietro fantasiose denominazioni) e che non ricorressero situazioni di incompatibilità. Come già detto in questa delicata materia che coinvolge molteplici aspetti, anche fiscali, il rigore formale è essenziale e costituisce l’unica garanzia di trasparenza e di regolarità amministrativa. Per quanto attiene le incolpazioni rivolte al Lotito ed alla Società SS Lazio va preliminarmente sgomberato il campo dall’eccezione preliminare sollevata nella memoria depositata dal difensore dei deferiti. La semplice lettura dell’art. 20 del Regolamento Agenti approvato con il C.U. 50 del 4/1/07 rende evidente che tale norma si riferisce solo alle violazioni previste dall’art. 16 del Regolamento stesso. Peraltro il trasferimento del calciatore Cruz, svincolato per scadenza contrattuale con una Società italiana, non può neppure essere considerato un trasferimento internazionale. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai deferiti è quindi infondata. Appare certamente illegittimo il rifiuto opposto dal Lotito alla richiesta di documentazione avanzata dalla Procura Federale con racc. A.R. 15/12/2010. A tale richiesta i deferiti hanno replicato con la racc. A.R. 24/12/2010 nella quale non solo si lamentava l’esiguità del termine concesso per la produzione dei documenti richiesti, ma si opponeva anche un arrogante espresso rifiuto sulla base della “vastità e genericità della richiesta” che avrebbe asseritamente costituito “un’indagine esplorativa”. Contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti la richiesta della Procura era precisa e circostanziata e non lasciava adito a dubbi interpretativi. Ad abundantiam si rileva che nessuna norma vieta alla Procura (né ad altri organi federali come ad esempio la Co.Vi.So.C.) di compiere indagini esplorative. Non è comunque questo il caso. L’eventuale copiosità della documentazione da inviare ed il dedotto periodo festivo avrebbe potuto giustificare un ritardo nell’assolvimento dell’obbligo non certo il rifiuto di adempiere che costituisce invece un’evidente violazione dell’art. 8 comma 1 del CGS con la conseguente applicazione della sanzione prevista dal comma 10
del medesimo art. 8 CGS. Per quanto attiene il mandato rilasciato dal Lotito in favore della Società Pluriel Limited, valgono le considerazioni sopra esposte in ordine alla necessità che il mandato sia conferito personalmente all’agente nonchè all’utilizzo dei moduli all’uopo predisposti. Non c’è dubbio infatti che il mandato rilasciato dal Lotito sia stato conferito direttamente alla Pluriel Limited anziché al Petrucchi in palese violazione della normativa vigente. Identiche argomentazioni conducono a ritenere sussistente anche la violazione contestata al terzo ed al quinto capo di incolpazione a carico del Lotito. Il deferito nel corso dell’audizione del 26/3/2010, ha infatti ammesso pienamente che il contratto con il calciatore Cruz avvenne grazie all’intervento della Società Van Dijk B.V. alla quale aveva rilasciato mandato, contraddicendo espressamente quanto sostenuto in proposito nella memoria difensiva che sul punto si rivela infondata proprio alla luce delle dichiarazioni rese dal Lotito, che il 26/3/2010 ha ricostruito minuziosamente le modalità con le quali venne concluso il contratto con il calciatore Cruz. Anche in questo caso, quindi, è stata elusa la norma che impone che il mandato debba essere rilasciato personalmente ad un agente regolarmente licenziato. Il mandato rilasciato direttamente alla Società Van Dijk B.V. viola la normativa vigente anche sotto un altro profilo. Infatti, come questa Commissione ha già avuto modo di affermare, l’attività c.d. di scouting è riservata a soggetti in possesso della qualifica di Direttori sportivi. E’ palesemente inconsistente la tesi difensiva secondo la quale l’incarico in questione sarebbe sanzionabile se conferito ad un tesserato non in possesso della qualifica di Direttore Sportivo mentre potrebbe essere liberamente conferito ad un non tesserato. Anche a prescindere dalla palmare illogicità di tale interpretazione, è evidente che, secondo la normativa impropriamente richiamata nella memoria difensiva, l’esercizio senza titolo delle attività indicate dall’art. 1 del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori sportivi da parte di un non tesserato comporta per il non tesserato il divieto ad essere iscritto all’Elenco Speciale per un periodo da uno a tre anni, ma per il tesserato che ha conferito l’incarico costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi dell’art. 1, comma 1 del CGS. Tutte le violazioni contestate ai deferiti devono quindi ritenersi provate. La Società SS Lazio ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS risponde a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascritti al proprio Presidente. Sanzioni congrue, tenuto conto della pena minima edittale prevista dall’art. 8, comma 10, CGS, dell’obiettiva gravità dei fatti, del numero delle violazioni da ritenersi riunite dal vincolo della continuazione, appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M.
Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 (dieci) per Claudio Lotito, sospensione della licenza per mesi 7 (sette) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per Riccardo Petrucchi, ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00) per la Società SS Lazio Spa.
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