COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 70 del 27/4/2012 – Squalifica per quattro giornate Giocatore Davanzo Augusto – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 70 del 27/4/2012 –
Squalifica per quattro giornate Giocatore Davanzo Augusto – Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Liventinagorghense ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 70 del 27/4/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della
squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Davanzo Augusto : “per essersi tolto la fascia di Capitano
scagliandola a terra con forza, nonché per avere successivamente offese l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Liventinagorghense;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta più adeguata allo svolgimento dei fatti la sanzione della squalifica per tre giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Liventinagorghense;
- di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Davanzo Augusto.
La tassa reclamo non é stata versata.
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