COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.7. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Mohamed HILMY – Calciatore tesserato Asparetto Cerea del Sig. Giuseppe DE MARCHI – Presidente APD Noi Team Bovolone del Sig. Romano GARAVASO – Dirigente APD Noi Team Bovolone del Sig. Tiziano BASSO – Dirigente APD Noi Team Bovolone del Sig. Gianni LUCATO – Dirigente APD Noi Team Bovolone della Società APD NOI TEAM BOVOLONE della Società ASD ASPARETTO CEREA

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.7. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Mohamed HILMY - Calciatore tesserato Asparetto Cerea del Sig. Giuseppe DE MARCHI – Presidente APD Noi Team Bovolone del Sig. Romano GARAVASO – Dirigente APD Noi Team Bovolone del Sig. Tiziano BASSO – Dirigente APD Noi Team Bovolone del Sig. Gianni LUCATO – Dirigente APD Noi Team Bovolone della Società APD NOI TEAM BOVOLONE della Società ASD ASPARETTO CEREA La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 7/5/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Mohamed HILMY - Tesserato A.S.D. Asparetto Cerea per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., dell’art. 40, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., e art. 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società APD Noi Team Bovolone mentre era ancora tesserato per la Società ASD Asparetto Cerea, nonché per aver disputato in posizione irregolare le gare di Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone “A” indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato alla presente, senza averne titolo perché già tesserato per altra Società; il Sig. Giuseppe DE MARCHI – Presidente APD Noi Team Bovolone per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e art. 40, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e art. 10, comma 2 del C.G.S., per avere richiesto il tesseramento del calciatore Mohamed Hilmy senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte a identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento “de quo”, nonché per aver consentito che il predetto giocatore disputasse in posizione irregolare, senza averne titolo perché già tesserato per altra Società, le gare del Campionato Giovanissimi Provinciale – Girone A – (n. 12 gare) indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale; il Sig. Romano GARAVASO – Dirigente APD Noi Team Bovolone per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di n. 5 gare di Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A – (indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato alla presente) in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mohamed Hilmy non ne avesse titolo; il Sig. Tiziano BASSO – Dirigente APD Noi Team Bovolone per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di n. 6 gare di Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A – (indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato alla presente) in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mohamed Hilmy non ne avesse titolo; il Sig. Gianni LUCATO – Dirigente APD Noi Team Bovolone per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di n. 1 gara di Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A – (indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato alla presente) in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Mohamed Hilmy non ne avesse titolo; la Società APD NOI TEAM BOVOLONE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S, come indicate nell’atto di deferimento allegato; la Società ASD ASPARETTO CEREA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per le condotte ascritte al suo calciatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 22/5/2012 sono risultati presenti : il Sig. Giuseppe DE MARCHI Presidente APD Noi Team Bovolone il Sig. Romano GARAVASO Dirigente APD Noi Team Bovolone il Sig. Tiziano BASSO Dirigente APD Noi Team Bovolone il Sig. Gianni LUCATO Dirigente APD Noi Team Bovolone la Società APD NOI TEAM BOVOLONE rappresentata dal Sig.Giudeppe De Marchi la Società ASD ASPARETTO CEREA rappresentata dal Sig. Zeno Montagnoli, giusto delega in atti il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Non é risultato invece presente il Sig. Mohamed HILMY Calciatore tesserato Asparetto Cerea Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 22/5/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso concordate : - a carico del Sig. Giuseppe DE MARCHI Presidente APD Noi Team Bovolone : inibizione sino al 5/8/2012 - a carico del Sig. Romano GARAVASO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi due - a carico del Sig. Tiziano BASSO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi due - a carico del Sig. Gianni LUCATO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi uno - a carico dell’ASD ASPARETTO CEREA ammenda di € 100,00 - a carico dell’APD NOI TEAM BOVOLONE ammenda di € 300,00 (il Dott. Sciuto ha precisato di concedere il patteggiamento soltanto per la parte relativa alla sanzione pecuniaria) La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. Giuseppe DE MARCHI Presidente APD Noi Team Bovolone : inibizione sino al 5/8/2012 - a carico del Sig. Romano GARAVASO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi due - a carico del Sig. Tiziano BASSO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi due - a carico del Sig. Gianni LUCATO Dirigente APD Noi Team Bovolone : inibizione per mesi uno - a carico dell’ASD ASPARETTO CEREA : ammenda di € 100,00 - a carico dell’APD NOI TEAM BOVOLONE : ammenda di € 300,00 I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. Il Dott. Sciuto ha infine proposto l’assunzione dei seguenti provvedimenti disciplinari non patteggiati : - a carico del Sig. Mohamed HILMY Calciatore Asparetto Cerea : squalifica sino al 31/7/2012 - a carico dell’APD NOI TEAM BOVOLONE penalizzazione di n. 10 punti da applicarsi alla classifica del Campionato Giovanissimi Provinciale della stagione sportiva 2012/2013. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuti congrui i provvedimenti proposti dalla Procura Federale non patteggiati dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. Mohamed HILMY Calciatore Asparetto Cerea : squalifica sino al 31/7/2012 - a carico dell’APD NOI TEAM BOVOLONE penalizzazione di n. 10 punti da applicarsi alla classifica del Campionato Giovanissimi Provinciale della stagione sportiva 2012/2013.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it