COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 31/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE PETROSINO MARIO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROSETANA CALCIO / CASTEL DI SANGRO, DISPUTATA IL 13/5/2012 PER I PLAY – OUT DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA. (C.U. N°66 del 17.5.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 31/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE PETROSINO MARIO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROSETANA CALCIO / CASTEL DI SANGRO, DISPUTATA IL 13/5/2012 PER I PLAY – OUT DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA. (C.U. N°66 del 17.5.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Castel di Sangro ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S poiché il Petrosino, da terra, colpiva con un calcio un avversario al costato, provocandogli momentaneo dolore. Ha dedotto l’appellante che il proprio tesserato avrebbe soltanto tentato di scalciare un calciatore avversario, quale reazione ad un colpo da questi ricevuto al volto, ma di non averlo colpito, concludendo, quindi, per al revoca della sanzione o, in subordine, per la sua riduzione. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, per l’effetto, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e, in particolare, dal rapporto dell’A.A., risulta, infatti, che il Petrosino si è reso effettivamente responsabile della condotta antisportiva censurata, mentre la versione dei fatti fornita dalla società appellante, non ha trovato riscontro alcuno. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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