• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 6 Settembre 2012
(15) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO ANDRETTA (già dirigente della Soc. Potenza Sport Club Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata – CU n. 117 del 20.6.2012).
(16) – APPELLO DEL SIG. ROCCO GALASSO (già Amministratore della Soc. Potenza Sport Club Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata – CU n. 117 del 20.6.2012).
(20) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE BOCHICCHIO (già calciatore tesserato per la Soc. Potenza Sport Club Srl, attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata – CU n. 117 del 20.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 6 Settembre 2012
(15) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO ANDRETTA (già dirigente della Soc. Potenza Sport Club Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata - CU n. 117 del 20.6.2012).
(16) – APPELLO DEL SIG. ROCCO GALASSO (già Amministratore della Soc. Potenza Sport Club Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata - CU n. 117 del 20.6.2012).
(20) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE BOCHICCHIO (già calciatore tesserato per la Soc. Potenza Sport Club Srl, attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata – CU n. 117 del 20.6.2012).
Con provvedimento pubblicato nel C.U. 117 del 20 giugno 2012 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata della F.I.G.C. ha, fra l’altro e per quanto rileva in questa sede, ritenuto Galasso Rocco, Amministratore unico della soc. Potenza Sport Club s.r.l., Andretta Francesco, Dirigente della medesima società, e il calciatore Bochicchio Giuseppe responsabili della violazione di cui agli artt. 94 delle N.O.I.F. che sancisce il divieto degli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, e 39, comma 2 del regolamento della LND, che vieta e rende nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", ed ha irrogato al Galasso ed all’Andretta la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi cinque ciascuno, ed al Bochicchio la sanzione di mesi cinque di squalifica. Avverso tale provvedimento hanno proposto distinti atti di appello i suddetti tesserati. Il Galasso, preliminarmente rileva che in altro procedimento la Procura Federale lo aveva escluso dal deferimento prendendo atto delle sue dimissioni comunicate in data 29 agosto 2012, e di essere venuto a conoscenza di tale provvedimento assolutorio solo successivamente al deferimento di cui al presente procedimento. Nel merito l’appellante rileva che la limitata somma di € 300,00 concordata con il calciatore Bochicchio deve
considerarsi diretta al ristoro delle spese sostenute dal calciatore e quindi legittimo rimborso forfettario di spese nei limiti previsti dalla normativa fiscale, senza comportare alcun arricchimento per il calciatore, per cui tale somma non configura alcun compenso per l’attività svolta dal calciatore, per cui la convenzione riferita a tale rimborso forfettario, deve ritenersi legittima ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della LGN e dell’art. 94, lett. a) delle N.O.I.F. L’Andretta lamenta che erroneamente sarebbe stato considerato colpevole delle infrazioni contestategli in quanto non ha mai provveduto alla materiale dazione di denaro al calciatore Bochicchio e, comunque, la modesta somma concordata pari a sole € 200,00 rientrerebbe nella previsione di un rimborso forfettario, essendo anche di gran lunga inferiore al limite di € 7.500.00 stabilito per tale rimborso dall’art. 4 del d.P.R. 917 del 1986 Il Bochicchio deduce che la limitata somma di € 300,00 da lui percepita dalla società Potenza per la stagione sportiva 2010 - 2011 ha costituito un mero rimborso spese per i continui trasferimento dalla propria abitazione al campo di allenamento, e tale circostanza di fatto non integrerebbe alcuna delle violazioni contestate come già affermato dalla Commissione Disciplinare Nazionale in precedenti circostanze. All’udienza odierna la commissione ha preliminarmente riunito i ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento della Commissione territoriale. Sono comparsi il Galasso e il Bochicchio che si sono riportati ai loro ricorsi chiedendone l’accoglimento; il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto dei ricorsi stessi. Osserva la commissione che nel corso dell'audizione resa dinanzi al rappresentante della Procura Federale, il calciatore Bochicchio Giuseppe, al momento dell'audizione non più tesserato per il Potenza Sport Club s.r.l., ha dichiarato che: "All'inizio di agosto 2010 sono stato contattato dal Prof. Galasso Rocco e dall'avv. Andretta Francesco per discutere sull'accordo economico con la Soc. Potenza Sport Club riferito alla stagione sportiva 2010- 11, dopo questo incontro con il Sig. Galasso e e con l’avv. Andretta ho accettato verbalmente le condizioni contrattuali; ho fatto parte della Soc. del Potenza dall'inizio di agosto 2010 sino ad una settimana prima dell'apertura delle liste di trasferimento…”. Si osserva che, indipendentemente dalla modesta entità del dedotto rimborso riconosciuto al Bochicchio, le modalità del relativo pagamento devono essere ufficializzate con apposito contratto con relativo rilascio di quietanza da parte del beneficiario. Altrimenti, qualunque dazione di denaro, costituisce illecito compenso, si ripete, indipendentemente dalla sua entità. La condotta di Bochiccio Giuseppe, Rocco Galasso e Francesco Andretta, integra, dunque, gli estremi della violazione di cui agli arti 94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della LND, (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva). Si osserva inoltre che l'art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vieta e rende nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Inoltre l'art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF sancisce il divieto degli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale. L’illecito per il quale sono stati sanzionati gli attuali appellanti è dunque sussistente. Tuttavia, in considerazione della modesta entità del fatto e, in particolare, della somma concordata, si ritiene equo ridurre le sanzioni inflitte a tre mesi di inibizione per il Rocco e l’Andretta, ed a due mesi di squalifica per il calciatore Bochicchio. In considerazione del parziale accoglimento degli appelli va statuita la restituzione delle tasse versate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento degli appelli, riduce la sanzione inflitta ad Andretta Francesco ed a Galasso Rocco a due mesi di inibizione ciascuno, ed al calciatore Bochicchio Giuseppe a due mesi di squalifica. Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate.
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(15) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO ANDRETTA (già dirigente della Soc. Potenza Sport Club Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata – CU n. 117 del 20.6.2012).
(16) – APPELLO DEL SIG. ROCCO GALASSO (già Amministratore della Soc. Potenza Sport Club Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata – CU n. 117 del 20.6.2012).
(20) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE BOCHICCHIO (già calciatore tesserato per la Soc. Potenza Sport Club Srl, attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata – CU n. 117 del 20.6.2012)."