F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 10 Settembre 2012 (559) – APPELLO DEL SIG. PAOLO TEPSICH (Presidente della Sezione AIA di Firenze) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI DICIOTTO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 68 del 22.5.2012). (560) – APPELLO DEL SIG. MILCO PETRIOLI (Vice Presidente della Sezione AIA di Firenze) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI DICIOTTO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 68 del 22.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 10 Settembre 2012 (559) – APPELLO DEL SIG. PAOLO TEPSICH (Presidente della Sezione AIA di Firenze) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI DICIOTTO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 68 del 22.5.2012). (560) – APPELLO DEL SIG. MILCO PETRIOLI (Vice Presidente della Sezione AIA di Firenze) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI DICIOTTO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 68 del 22.5.2012). Con distinti atti del 13.6.2012, i Sig.ri Paolo Tepsich e Milco Petrioli, Presidente e Vice Presidente della Sezione AIA di Firenze, hanno impugnato la delibera con la quale la Commissione disciplinare presso il CR Toscana ha loro inflitto la sanzione dell'inibizione per mesi 18 (diciotto) ciascuno, riconoscendoli responsabili della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 40, co. 1 e 2, Regolamento AIA. I reclamanti denunciano l’illegittimità della pronuncia sotto vari profili, asserendo, in particolare, l'inoffensività, anche economica, della condotta della quale sono stati incolpati (capo A), l'incongruità, perché sproporzionate, delle sanzioni inflitte (capo B), il difetto della norma incriminatrice (capo I), l’error in iudicando riguardo all'apocrifia dei rapporti di gara (capo II) e, infine, il difetto d'istruttoria e di motivazione (capo III). All'udienza del 6.9.2012, previa riunione dei procedimenti attesane la connessione oggettiva, i reclamanti hanno prodotto documentazione proveniente dall’AIA datata 6 e 19/7/2012 ed hanno insistito per l’accoglimento dell’impugnazione, mentre la Procura federale ha concluso per la conferma della decisione impugnata, ovvero, in linea del tutto subordinata, per un’eventuale riduzione della sanzione. Il deferimento trae origine dalle note del 3 e 11/8/11 con le quali, rispettivamente, il Presidente della LND e la Segreteria dell’AIA avevano chiesto l’accertamento in merito a presunte irregolarità commesse nella designazione degli arbitri e nella relativa refertazione, con riferimento a numerose gare nell’ambito di tre tornei organizzati nella provincia di Firenze, per le quali i consuntivi di spesa a carico delle Società organizzatrici risultavano superiori ai preventivi. Le indagini, si legge nel deferimento, avevano consentito di accertare l’elusione delle ordinarie procedure di designazione arbitrale – sancite dalla direttiva prot. 2773/CG/ms del 23.4.2008 del Presidente AIA e da quella prot.n. 224 dell’8.1.2011 del Delegato Provinciale FIGC di Firenze – le quali, imponendo, da una parte, di utilizzare la procedura informatica “Sinfonia” e, dall’altra, di designare un numero di arbitri inferiore alle gare che si sarebbero dovute disputare per tornei triangolari o quadrangolari tra rappresentative giovanili e che si sarebbero dovute svolgere in un’unica giornata, non consentivano di percepire tanti rimborsi quante fossero state le partite da disputare se dirette in un’unica giornata ed al di sotto di un certo minutaggio (90 minuti pari a un solo rimborso). Nel corso delle indagini il Presidente Tepsich riferiva dell’esistenza di contrasti con il Delegato Bellocci in ordine all’interpretazione della direttiva AIA; al cui esito, se, da un lato, esso deferito non aveva inteso aderire alle disposizioni del secondo, evidenziando la mancanza di un accordo in tal senso, dall’altro, ammetteva di aver voluto “operare come in precedenza, per tutelare il sacrificio e l’impegno d(egl)i (miei) arbitri”. Tale riferimento, per completezza espositiva, concerneva le precedenti procedure di designazione, per le quali i rapporti anche economici tra i predetti organi associativi - sempre per quanto riferito dal Tepsich - erano ispirati alla fiducia, senza l’espletamento di formalità (preventivi, autorizzazioni, etc) le quali, concludendosi, talvolta, tardivamente, potevano impedire l’organizzazione e l’inizio dei vari tornei; fiducia in seguito venuta a mancare. Sulla base delle sole indicate circostanze - come riferite dal menzionato incolpato – questa Commissione ritiene l’esistenza di puntuali prescrizioni normative (che sono state volutamente violate), e di comportamenti fattuali i quali non possono che indurre a confermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni agli stessi contestate. Tali elementi possono essere così sintetizzati: 1) Regolamento FIGC SGS 2010/2011 che impone che le Società organizzatrici dei Tornei debbano versare prima dell’inizio degli stessi tutti i costi arbitrali preventivati; 2) omessa contestazione, da parte del Sig. Tepsich, del contenuto della nota del Comitato Provinciale nella quale il Delegato, facendo riferimento “ai colloqui intercorsi” con il predetto, comunicava quale sarebbe stato il principio di liquidazione dei rimborsi in relazione alla durata delle gare; e ciò al fine di “garantire un servizio trasparente e condiviso con tutte le componenti”; 3) sostanziale, ma solo formale, adesione, da parte del Sig. Tepsich, alle indicazioni fornite dal Comitato provinciale nella predetta nota con l’invio di arbitri che avrebbero diretto più gare; 4) forzatura, tuttavia, del sistema e alterazione dei referti, per come verrà poi chiarito, dopo l’effettuazione delle gare, per garantire un maggior importo a titolo di rimborsi. Dagli indicati presupposti si desume, infatti, la consapevole violazione del principio (sotteso alle direttive prima elencate) della predeterminazione e immutabilità dei costi dei tornei, derivante da norme cogenti, da cui non era lecito discostarsi. In ogni caso, va rimarcato che la vicenda, di cui all’incolpazione, ruota intorno ad alcuni punti focali costituiti dalla nota del Comitato Provinciale FIGC di Firenze, dai riferiti contrasti insorti tra il Sig. Tepsich e il Delegato provinciale, ma, soprattutto, dal contegno tenuto dal detto deferito, tanto inizialmente, in ordine al tenore della nota emanata nell’imminenza dell’inizio dei tornei, formalmente non contestata, per lo meno in modo ufficiale, quanto nelle successive designazioni arbitrali per detti tornei. Il che se, da un lato, provocava un affidamento – soprattutto nelle Società organizzatrici che confidavano fondatamente nell’invariabiltà dei preventivi – nella certezza che la previsione di spesa sarebbe stata rispettata, dall’altro- con la sua violazione- implicava la configurazione dell’illecito addebitato, stante anche il rilievo che proprio l’esistenza dei riferiti contrasti doveva suggerire ai deferiti di adottare maggiori accorgimenti nella gestione della vicenda, sconsigliandoli di discostarsi da norme aventi, tra l’altro, indubbio carattere precettivo. Con riferimento alle indicate circostanze- ed anche al fine di meglio comprendere la portata e l’efficacia della nota del Comitato provinciale- particolare rilevanza assumevano: la scelta della Sezione di Firenze di non opporsi formalmente a un provvedimento non condiviso e di non chiedere chiarimenti all’AIA, la scelta di adeguarsi, per lo meno apparentemente, ai prescritti criteri di designazione, e soprattutto, il successivo ricorso a “espedienti” o “sotterfugio” per ovviare a una procedura, che era percepita come vincolante, ma che avrebbe impedito al Tepsich di “tutelare” i suoi arbitri. Il deferito ha dichiarato espressamente (pag. 5 dichiarazioni rilasciata il 16/2/2012) che l’”espediente per superare il vincolo di un solo rimborso per giornata a prescindere dal numero delle gare arbitrate era una prassi consolidata, ma non solo certo per la mia Sezione, ma per tutta l’AIA”. È il complesso di tali elementi che, porta, pertanto, a ritenere che i deferiti avessero piena consapevolezza della portata della nota violata e dalla necessità, stante il consapevole carattere cogente, di ricorrere ad “espedienti” per poterla disattendere. A quanto detto va, poi, aggiunto che i fatti di cui al deferimento, quanto alle modalità con le quali si sono sviluppati, non sono stati contestati dai diretti interessati, i quali ritenevano e hanno dopo ribadito di aver operato in piena legittimità, precisando il Sig. Tepsich in più punti dei propri atti difensivi di non aver mai aderito alle indicazioni della delegazione provinciale, quasi che la disposizione emanata dalla stessa l’11.1.2011, per assumere efficacia “obbligatoria”, necessitasse di una sorta di accettazione da parte del destinatario. Tesi, peraltro reiterata nel reclamo, nel quale il deferito sostiene che la direttiva AIA del 2008 e la nota della delegazione provinciale del 2011, lungi dall’avere vera portata precettiva, contenevano, tutt’al più, mere indicazioni (maggiormente la seconda) sollecitative; di talché doveva considerarsi insussistente la stessa base normativa del deferimento, non essendo sancito, in alcuna parte dell’impianto normativo federale, il divieto di far percepire agli arbitri tanti rimborsi quante erano le partite dagli stessi dirette. Tale tesi non è, tuttavia, condivisibile, in quanto l’obbligatorietà della disposizione derivava dal combinato disposto di norme aventi portata generale (art. 40, co. 1 e 2, Regolamento AIA) e di norme di natura puntuale (Regolamento FIGC SGS e Direttiva AIA); fermo restando che, quand’anche – e tale non era il caso in esame – non fosse esistita una puntuale prescrizione nel senso indicato dalla delegazione provinciale, non poteva ritenersi in alcuna maniera autorizzato il ricorso all’”escamotage” contestato nel deferimento ed ammesso dall’incolpato. La tesi difensiva è, poi, configgente, sia con la natura istituzionale dell’AIA - che i deferiti ben sanno essere operante all’interno della FIGC, che la delega nella gestione delle competenze e funzioni di cui all’art. 1 Reg. AIA nel rispetto dello Statuto e delle norme federali - sia con i doveri di trasparenza, correttezza e probità, ai quali gli arbitri, tanto più se titolari di ruoli apicali, sono tenuti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40, co. 1, Reg. AIA, sia con l’obbligo di osservanza delle norme federali (co. 2), sia, infine – e senza che la prescrizione possa essere considerata previsione secondaria – con l’obbligo di “osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice di etica e di comportamento” (art. 40, co. 3, lett. a), Reg. AIA). Ecco, pertanto, che le disposizioni dettate dall’AIA, dalla FIGC – SGS e dall’organo provinciale, che nel 2008 e nel 2011 specificavano quali dovessero essere i criteri per il calcolo dei rimborsi, con i quali il sistema Sinfonia era stato impostato, assurgevano a norme comportamentali di carattere obbligatorio dai quali gli associati non dovevano discostarsi. A quanto già rilevato va poi aggiunto che la posizione tenuta dall’AIA – che ha effettuato la segnalazione alla Procura Federale per far luce sulla vicenda, anche se non ha mai contestato “istituzionalmente” un’erronea ricostruzione giuridica della vicenda medesima– è fortemente indicativa della cogenza della richiamata normativa per gli associati. E sebbene i due reclamanti affermino di aver operato nell’interesse degli appartenenti alla Sezione, il tenore delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate è sintomatica della consapevolezza di operare discostandosi da quella che non era percepita come una mera prassi operativa, peraltro non vincolante, bensì da disposizioni, provenienti anche dall’AIA, che essi stessi avevano l’obbligo di osservare. A tale conclusione si perviene, a parte la definizione concordata dei procedimenti da parte di corresponsabili, anche in considerazione dell’utilizzo di certi termini e locuzioni (escamotage, ovviare al vincolo, evitare il blocco automatico) nel corso delle audizioni dei vari soggetti coinvolti nella vicenda; termini che, contestualizzati col riferito contrasto esistente tra il Sig. Tepsich ed il Sig. Bellocci, con il venir meno della “fiducia” nell’organizzazione ed uniti ai dubbi di taluni dei deferiti circa l’inesistenza di autorizzazioni “istituzionali” in tal senso, rendevano plasticamente evidente la consapevolezza dell’illiceità della violazione delle direttive. Non è difatti giustificabile in alcuna maniera il cambiamento di una data – da considerarsi, né più né meno, che una falsificazione – per simulare lo svolgimento di gare in giorni diversi al fine di eludere il vincolo imposto dall’associazione – di cui il sistema informatico è strumento operativo impostato secondo i parametri stabiliti dalla stessa – e consentire il percepimento di un maggior numero di rimborsi rispetto a quelli preventivati dei tornei. E tale “escamotage” – che, tra l’altro, in via astratta era potenzialmente idoneo a favorire soltanto alcuni degli associati – impedisce anche di ritenere solo formale la natura delle violazioni contestate ai deferiti, tanto più laddove gli illeciti posti in essere determinavano un pregiudizio di carattere economico non indifferente, se rapportato ai costi preventivati, a danno delle società organizzatrici dei tornei, nelle quali era stato ingenerato un ragionevole affidamento sulla predeterminazione e immutabilità dei costi arbitrali. Ed è anche al riguardo rilevante osservare che una corretta previsione delle spese arbitrali, anche se più elevate di quelle inizialmente ipotizzate, ma comunque d’importo pari a quelle che sarebbero state erogate, ben avrebbe potuto determinare la scelta di non svolgere alcun torneo o di organizzarne diversamente lo svolgimento. Tra l’altro, poi, su tale aspetto, è bene anche evidenziare che la raccomandazione della Direzione provinciale di operare in regime di trasparenza e condivisione tra tutte le componenti imponeva al Presidente della Sezione o di adeguarsi o, in caso di disaccordo, di non prestare la propria disponibilità, tanto più che la riferita assenza di fiducia avrebbe imposto l’adozione di un contegno cristallino. E’ per tale motivo, quindi, che l’asserita assenza di pregiudizio economico non escluderebbe comunque l’illiceità delle condotte poste in essere dato che stesse sono configurate per il solo fatto della elusione delle disposizioni associative attraverso l’alterazione temporale delle designazioni e, quindi, dei parametri determinanti i rimborsi ovvero dei documenti giustificativi del credito. Senza contare che i rimborsi non sono stati corrisposti esclusivamente per la sospensione, da parte dell’AIA, della relativa procedura in ragione della esistenza dell’indagine. Anche, poi, con riferimento al profilo della contestata alterazione dei referti il reclamo è infondato, non essendo la decisione viziata da ultrapetizione. Invero, il deferimento- il cui contenuto non deve essere limitato “letteralmente” alla sola parte finale contenente la formale incolpazione - chiariva quali erano le condotte ritenute illecite e, tra le stesse, erano comprese anche quelle riguardanti l’alterazione dei referti. Su tale aspetto, peraltro, insistono in particolare i reclamanti denunciando ultrapetizione perché la Commissione di prima istanza avrebbe valutato ancor più negativamente la loro posizione attribuendogli una condotta, consistita nella falsificazione dei referti di gara, non contestata nel deferimento. I reclamanti, che non negano l’apocrifia dei referti, deducono la mancanza di prova in ordine all’attribuibilità della stessa, denunciando, in particolare, l’illegittimità della decisione di primo grado anche per la quantificazione delle sanzioni. Ad avviso della Commissione - tuttavia- pur non essendo attribuibile ai deferiti la materiale falsificazione dei referti, gli elementi emersi in fase d’indagine inducono a ritenere che agli stessi fosse comunque riconducibile l’alterazione, posta in essere da un ristretto “entourage” di persone: dalle dichiarazioni acquisite agli atti si evince che i comportamenti di cui all’incolpazione – in occasione di tre tornei giovanili – sono stati decisi dal Tepsich (al quale tutti, unitamente al Petrioli, facevano riferimento), anche se poi condivisi e attuati da un gruppo ristretto di poche persone senza che altri associati, in particolare i destinatari di alcuni rimborsi, ne avessero avuta conoscenza. La gestione e l’organizzazione delle designazioni, sino al perfezionamento della procedura dei rimborsi, era “appannaggio” di un gruppo ristretto, capeggiato dal Tepsich e dal Petrioli, alle decisioni dei quali gli altri associati si adeguavano acriticamente, richiedendo di volta in volta le necessarie autorizzazioni (forzatura del sistema informatico) per realizzare il perseguito disegno. Da considerare, poi, che i referti acquisiti – occorrenti al perfezionamento delle procedure di rimborso, non essendo sufficiente l’inserimento del nominativo dell’arbitro nel sistema informatico – dimostrano che gli arbitri intestatari dei rapporti – di cui, peraltro, in sede di audizione gli interessati disconoscevano la compilazione e la sottoscrizione – avevano diretto altre gare in giorni diversi nello stesso torneo (“Dommo Cup”: Sigg.ri Ciulli, Lenge, Silvestre, De Luise, Martelli, Bacicchi e Cecchi; “Paolo Valenti”: Sigg.ri Mori, Romeo, Abatantuono, Cenni, Donnini, Cinque, Grillo, Lepri, Salinco, Nassi). Ne consegue che le dichiarazioni del Sig. Nassi, circa il consapevole e reiterato scostamento dalla procedura ordinaria, non sono da sole sufficienti a ipotizzare il coinvolgimento nell’illecito di altri associati della stessa sezione; coinvolgimento, peraltro, da escludersi anche in via di mera ipotesi, stante l’elevato numero di referti alterati in relazione al numero di gare e di rimborsi previsti per i tornei. Le motivazioni del comportamento posto in essere da un limitato numero di persone, che erano le uniche ad essere partecipi del preordinato disegno, comportano, quindi, l’imputazione alle stesse delle complessive attività (forzatura del sistema e apocrifia dei referti) occorrenti alla realizzazione del perseguito disegno (percepimento di maggiori rimborsi): è difficile, in particolare, ipotizzare che taluno potesse responsabilmente dissentire dalle direttive impartite per il compimento delle richiamate attività in ragione della dipendenza gerarchica dai vertici sezionali e della strumentalità delle apocrifie; né appare verosimile che terzi estranei avessero dato un consapevole apporto causale determinante al compimento del disegno prefigurato dai deferiti. Privo di pregio è, poi, il motivo con il quale i reclamanti lamentano la sostanziale indifferenziazione del regolamento sanzionatorio. Invero, la Commissione di prime cure ha correttamente valutato, equiparandola, la posizione dei due reclamanti nella commissione degli illeciti: gli stessi, a prescindere dalle qualifiche rivestite, hanno deciso – il Tepsich – e condiviso – il Petrioli – le condotte contestate, assumendo, in seguito, di volta in volta, ruoli attivi per la realizzazione del preventivato disegno; il che impedisce di differenziare le sanzioni agli stessi inflitte per il mero fatto della gerarchia associativa. Il reclamo è anche infondato quanto all’asserita incongruità delle sanzioni irrogate. Deve, al riguardo, innanzitutto, considerarsi ius receptum l’autonomia della Commissione disciplinare nella quantificazione delle sanzioni rispetto alle richieste della Procura federale o ad altre decisioni, riguardanti terzi estranei ed aventi ad oggetto illeciti diversi anche se più gravi, tanto più laddove le sanzioni inflitte per queste ultime siano state frutto di valutazioni riguardanti più procedimenti ma implicanti il ricorso al criterio della continuazione. Nel caso specifico, si ritiene, inoltre, che la congruità dell’interdizione inflitta in primo grado discenda soprattutto dalla necessità di sanzionare adeguatamente la volontaria scelta di porsi al di fuori degli ambiti istituzionali per perseguire finalità contrarie a norme imposte, con la reiterazione di condotte e il coinvolgimento di una pluralità di soggetti; tanto più in ragione dei ruoli rivestiti dai deferiti. Con il rilievo al riguardo che la normativa depositata all’udienza odierna, contrariamente a quanto asserito dai deferiti, non legittima ex post la contestata condotta, né ne attenua la gravità, tenuto conto che la nuova disciplina ha avuto portata innovativa con effetto dal 1°luglio 2012. Il tenore, infine, delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Tepsich, che prospetta l’inosservanza volontaria da parte delle Sezioni AIA di tutta Italia delle disposizioni che regolavano le designazioni nel senso specificato dal deferimento, impone la trasmissione degli atti alla Procura federale perché effettui gli eventuali accertamenti di competenza. P.Q.M. Rigetta i reclami e conferma la decisione impugnata. Trasmette gli atti alla Procura Federale perché effettui gli accertamenti di competenza in merito al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Tepsich. Dispone incamerarsi le tasse versate.
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