LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 19/09/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Wagner Toigo Martins DA COSTA/A.S.D.REAL RIETI CALCIO A/5
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 74 del 19/09/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
10) RICORSO DEL CALCIATORE Wagner Toigo Martins DA COSTA/A.S.D.REAL RIETI CALCIO A/5
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/06/2012 il sig. Vagner Toigo Martins DA COSTA, si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.REAL RIETI CALCIO A/5 in accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 a stagione, relativamente alle Stagioni Sportive 2011/12-2012/13-2013/14. Precisando di aver percepito per la stagione sportiva 2011/12 rate per €.1.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.500,00. La Società in data 25/06/2012 depositava le proprie controdeduzioni in merito. Le stesse pero non vengono prese in considerazione per la decisione del reclamo, in quanto attestanti pagamenti effettuati dalla Società non
riconducibili in alcun modo al calciatore stesso.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.REAL RIETI CALCIO A/5 al pagamento in favore del sig.Vagner Toigo Martins DA COSTA, della somma di €.6.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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