F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 09 Ottobre 2012 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente Genoa Cricket FC Spa), FRANCESCO SALUCCI (Dirigente accompagnatore Genoa Cricket FC Spa), SEBASTIEN FREY,ANDREAS GRANQVIST,MARCO ROSSI,RODRIGO PALACIO,GIANDOMENICO MESTO,CESARE BOVO,JURAJ KUCKA,ALBERTO GILARDINO,DAVIDE BIONDINI,KAHKA KALADZE,CRISTOBAL JORQUERA TORRES,JOSE EDUARDO BISCHOFE,MIGUEL LUIS PINTO VELOSO,VALTER BIRSA,LUCA ANTONELLI,GIUSEPPE SCULLI (all’epoca dei fatti Calciatori Genoa Cricket FC Spa), E LA SOC.GENOA CRICKET FC SPA (nota n. 1289/1005pf11-12/SP/blp del 12.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 09 Ottobre 2012 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente Genoa Cricket FC Spa), FRANCESCO SALUCCI (Dirigente accompagnatore Genoa Cricket FC Spa), SEBASTIEN FREY,ANDREAS GRANQVIST,MARCO ROSSI,RODRIGO PALACIO,GIANDOMENICO MESTO,CESARE BOVO,JURAJ KUCKA,ALBERTO GILARDINO,DAVIDE BIONDINI,KAHKA KALADZE,CRISTOBAL JORQUERA TORRES,JOSE EDUARDO BISCHOFE,MIGUEL LUIS PINTO VELOSO,VALTER BIRSA,LUCA ANTONELLI,GIUSEPPE SCULLI (all’epoca dei fatti Calciatori Genoa Cricket FC Spa), E LA SOC.GENOA CRICKET FC SPA (nota n. 1289/1005pf11-12/SP/blp del 12.9.2012). Con provvedimento del 12.9.2012 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il Sig. Enrico PREZIOSI, Presidente del Genoa Cricket Football Club S.p.A.; i Signori Sebastien FREY, Andreas GRANQVIST, Marco ROSSI, Rodrigo PALACIO, Giandomenico MESTO, Cesare BOVO, Juraj KUCKA, Alberto GILARDINO, Davide BIONDINI, Luis Miguel Pinto VELOSO, Jose Eduardo BISCHOFE, Valter BIRSA, Kahka KALADZE, Cristobal JORQUERA TORRES,e Luca ANTONELLI, calciatori del Genoa Cricket Football Club S.p.a. al tempo dei fatti in contestazione; il Sig. Giuseppe SCULLI, calciatore del Genoa Cricket Football Club S.p.a al tempo dei fatti in contestazione; il Sig. Francesco SALUCCI, dirigente accompagnatore ufficiale del Genoa Cricket Football Club S.p.a, al tempo dei fatti in contestazione; la società GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB S.p.A. per rispondere: il Sig. Enrico PREZIOSI, della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver invitato e, comunque, consentito che i propri calciatori durante la gara Genoa – Siena disputata in data 22 aprile 2012 presso lo stadio “Ferraris” di Genova - interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all'inizio del secondo tempo di giuoco da un manipolo di sedicenti tifosi - consegnassero le magliette di giuoco a fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad un’illegittima pretesa loro rivolta e di fatto legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo quale quello innanzi descritto, come meglio specificato nella parte motiva del deferimento; il Sig. Francesco SALUCCI, della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, nelle medesime circostanze di fatto e tempo di cui sopra, che i propri calciatori consegnassero le magliette di giuoco, come meglio specificato nella parte motiva del deferimento; i Sigg. Sebastien FREY, Andreas GRANQVIST, Marco ROSSI, Rodrigo PALACIO, Giandomenico MESTO, Cesare BOVO, Juraj KUCKA, Alberto GILARDINO, Davide BIONDINI, Luis Miguel Pinto VELOSO, Jose Eduardo BISCHOFE, Valter BIRSA, Kahka KALADZE, Cristobal JORQUERA TORRES e Luca ANTONELLI, della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver deciso e, comunque, consegnato, sempre nelle anzidette circostanze, le magliette di giuoco, come meglio specificato nella parte motiva del deferimento; il Sig. Giuseppe SCULLI, della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso dichiarazioni non veritiere alla Procura Federale, in quanto perfettamente a conoscenza dell'organizzazione preventiva della contestazione nonché della preordinazione dei tumulti per la gara Genoa - Siena, perché riferitagli direttamente al telefono da uno dei capi ultrà della tifoseria del Genoa e confermata poi tramite l'invio di sms sulla propria utenza cellulare prima della gara e per aver successivamente intrattenuto contatti con alcuni esponenti della tifoseria ultras locale, di cui comunque era il punto di riferimento per ogni “esigenza connessa al tifo”, commentando tra l’altro ed in modo disinvolto i fatti accaduti ed il suo comportamento tenuto durante i disordini, come meglio specificato nella parte motiva del deferimento; la Società GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB S.p.A., della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante e per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente ed ai propri calciatori, come meglio specificato nella parte motiva del deferimento. Tutti i deferiti, ad esclusione del sig. Davide BIONDINI, hanno fatto pervenire memorie difensive. In particolare: i calciatori Sebastien FREY, Andreas GRANQVIST, Marco ROSSI, Giandomenico MESTO, Cesare BOVO, Juraj KUCKA, Alberto GILARDINO, Luis Miguel Pinto VELOSO, Jose Eduardo BISCHOFE, Cristobal JORQUERA TORRES e Luca ANTONELLI hanno eccepito, in rito, la violazione del principio del ne bis in idem, per essersi già pronunciato, all’indomani della gara in questione, il competente Giudice sportivo. Nel merito, hanno invocato l’esimente di cui all’art. 54 cp, applicabile anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari, per avere agito per la necessità di salvarsi dal pericolo di un grave danno alla persona ed eccepito il difetto dell’elemento soggettivo sotto il profilo del dolo e della colpa grave; i Sigg. Enrico PREZIOSI e Francesco SALUCCI, a loro volta eccepita la violazione del principio del ne bis in idem, hanno contestato l’esistenza dei fatti loro ascritti; i calciatori KALADZE, PALACIO e BIRSA hanno eccepito di avere aderito ad una richiesta avanzata dalla società e/o del capitano Marco Rossi e, comunque, di avere agito in una situazione di assoluta insicurezza ambientale; il calciatore Giuseppe SCULLI, rilevato che “nemo tenetetur se detergere”, ha comunque escluso che dalle intercettazioni possa discendere la consapevolezza in ordine alla premeditazione della protesta. Alla riunione odierna sono comparsi il Procuratore federale, Dr. Stefano PALAZZI ed il Sostituto procuratore Avv. Antonio VILLANI, i quali hanno chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Enrico PREZIOSI: mesi 1 (uno) di inibizione ed euro 100.000,00 di ammenda; per il Sig. Francesco SALUCCI: giorni 15 di inibizione; per i Sigg. Sebastien FREY, Andreas GRANQVIST, Marco ROSSI, Rodrigo PALACIO, Giandomenico MESTO, Cesare BOVO, Juraj KUCKA, Alberto GILARDINO, Davide BIONDINI, Luis Miguel Pinto VELOSO, Jose Eduardo BISCHOFE, Valter BIRSA, Kahka KALADZE, Cristobal JORQUERA TORRES e Luca ANTONELLI: euro 30.000,00 di ammenda per ognuno; per il Sig. Giuseppe SCULLI: 3 (tre) mesi di squalifica; per la società GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB S.p.A: euro 300.000,00 di ammenda. Sono comparsi personalmente i sigg. Enrico PREZIOSI e Alessandro ZARBANO, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società GENOA CRICKET F. C. S.p.A., nonché il Sig. Giuseppe SCULLI, assistiti dai rispettivi difensori. Sono altresì comparsi i difensori degli altri deferiti. I difensori delle parti si sono riportati alle memorie in atti e concluso per il proscioglimento dei deferiti. Il difensore del Sig. Davide BIONDINI ha concluso per il proscioglimento dell’incolpato.. Il Sig. Preziosi ha chiesto ed ottenuto di essere sentito personalmente. L’eccezione preliminare di violazione del principio del “ne bis in idem” è fondata e va accolta. Consiste, quello invocato, in un principio di carattere generale, applicabile anche nel corso dei procedimenti disciplinari, la cui preclusione opera tutte le volte in cui vi sia corrispondenza tra il fatto ascritto e quello su cui via sia già stata pronuncia da parte di altro giudice. Sui fatti di cui all’odierno procedimento si è già espresso il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A, come da C.U. n. 219 del 23.4.2013 in atti. Nel richiamato C.U., così si esprime il Giudice Sportivo, “dall’esame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della procura federale e dalla visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal procuratore federale ex art. 35, n. 2.2. CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini: ……….. L’Arbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la consegna delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi totalità dei calciatori”. La Relazione richiamata dal Giudice Sportivo è quella allegata al referto di gara, anch’essa in atti, in cui è dato leggere: “ …… nel frattempo, i facinorosi sostenitori del Genoa ……….., continuando a protestare, pretendevano che alcuni giocatori della squadra rossoblu si togliessero le maglie per consegnarle unitamente alla giacca dell’allenatore Malesani. Tale richiesta veniva rivolta prima ad alcuni appartenenti delle forze dell’ordine … poi al vice questore vicario Dott. V. C. nel frattempo giunto sul terreno di giuoco ed infine, per il tramite di quest’ultimo, al capitano Marco Rossi il quale, avvicinatosi successivamente ai contestatori recepiva direttamente la stessa richiesta. Cominciava quindi un trattativa ………… che vedeva impegnato anche il Presidente Preziosi ………. Dopo una trentina di minuti circa, la terna arbitrale ed i giocatori e dirigenti del Siena rientravano senza problemi negli spogliatoi, ….. Dopo pochi minuti, mentre il capitano del Genoa Rossi raccoglieva le maglie per portarle ai tifosi contestatori, il calciatore Sculli si avvicinava ad uno di loro …………”. Anche le “immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal procuratore federale” richiamate nel C.U. di cui sopra, sono quelle allegate e poste a base dell’odierno procedimento. Dall’esame della documentazione richiamata emerge, in tutta evidenza, la totale sovrapponibilità tra i fatti di cui al presente deferimento e quelli portati a conoscenza del Giudice Sportivo, a nulla rilevando, in questa sede, quale sia stato il provvedimento da questi adottato quanto, piuttosto, la circostanza che il Giudice Sportivo abbia avuto tutti gli elementi per valutare ed eventualmente sanzionare i fatti oggi ascritti ai deferiti. All’accoglimento della eccezione consegue l’improcedibilità del deferimento per ne bis in idem. Quanto al calciatore Giuseppe SCULLI, il deferimento è parzialmente fondato. Rilevato che, anche nel procedimento disciplinare opera la regola secondo la quale "nemo tenetur contra se edere”, il che esclude il dovere dell'incolpato di rendere dichiarazioni idonee a fornire la prova della sua responsabilità e quindi la esigibilità di dichiarazioni autoindizianti, dalle numerose trascrizioni delle intercettazioni versate in atti, emerge la prova delle costanti e prolungate frequentazioni tra l’incolpato ed elementi di spicco della frangia di contestatori autori degli episodi verificatisi il 22.4.2012. Tra questi anche P.M., detto “C………”, il soggetto che nelle immagini televisive parla con lo SCULLI durante la interruzione della gara, indagato per i reati di cui agli artt. 6 bis, II comma e 6 quater L.401/89, 610 e 582 c.p., e tale M.L., dall’informativa della Squadra Mobile presso la Questura di Alessandria indicato come “pluripregiudicato, elemento di spicco della frangia di ultras del Genoa .. già sentito come testimone per fatti inerenti il calcio scommesse nel corso del 2005”. Allo stato degli atti, però, non emerge la prova certa della preventiva conoscenza dello SCULLI in ordine alla premeditazione della protesta. Emerge il malcontento degli ultras e la loro intenzione di attendere l’ esito della gara Genoa Siena del 22.4.2012, ma non vi sono elementi certi da cui trarre indicazioni in ordine ai tempi ed ai modi della contestazione. Vedasi, in tal senso, il messaggio trasmesso il 14.4.2012 da M.L. sull’utenza in uso allo SCULLI (Ok fratellino, tregua fino a Genoa Siena …….. poi liberi tutti con voi liberi di scappare se ci riuscite), nonché le trascrizioni delle telefonate del 16.4.2012, ore 12:45:36, progressivo n. 4847 e del 19.4.2012, ore 18:23:16, progressivo n. 5454 intercorse sempre con il medesimo M.L. Nel corso di quest’ultima M.L. afferma testualmente: ancora una volta vi stiamo vicini …… ancora una volta per il bene del Genoa noi diciamo andiamo avanti. Hai capito?” Emerge, sì, che si tratta di una tregua a tempo, ma nulla, come detto, in ordine ai tempi ed ai modi della eventuale successiva contestazione e della loro conoscenza da parte dello SCULLI. Vi è però, che lo SCULLI assume il ruolo di portavoce del malcontento della frangia violenta della tifoseria all’interno dello spogliatoio, facendosi portatore, con i compagni di squadra, dei messaggi a contenuto intimidatorio da questa provenienti. Esemplificative ed emblematiche, in tal senso, le trascrizioni delle telefonate con progressivo n. 5353 del 19.4.2012 e 6109 del 22.4.2012. Nella prima, lo SCULLI aderisce alla richiesta di M.L. di affiggere all’interno dello spogliatoio la pagina di un giornale, evidentemente a mo’ di avvertimento. Nella seconda, invece, conferma di avere riferito ai compagni dei malumori della tifoseria violenta: “Tu forse non hai capito, io glielo ho detto a loro …….. gli ho detto ragazzi vedete che questa è l’ultima possibilità …….io tutte le cose che ti dico le faccio …”. Libero lo SCULLI di avere le frequentazioni che preferisce e di accettare il rischio delle eventuali conseguenze negative, quelli descritti configurano, però, comportamenti che violano i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare i comportamenti dei tesserati e degli atleti nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva. Alla affermazione di responsabilità del Sig. Giuseppe SCULLI consegue la responsabilità oggettiva della Società GENOA CRICKET F.C. S.p.A. ai sensi dell’art.4, comma 2 del CGS. P.Q.M. Dichiara non doversi procedere nei confronti dei Sigg. Enrico PREZIOSI, Francesco SALUCCI, Sebastien FREY, Andreas GRANQVIST, Marco ROSSI, Rodrigo PALACIO, Giandomenico MESTO, Cesare BOVO, Juraj KUCKA, Alberto GILARDINO, Davide BIONDINI, LUIS Miguel Pinto VELOSO, Jose Eduardo BISCHOFE, Valter BIRSA, Kahka KALADZE, Cristobal JORQUERA TORRES e Luca ANTONELLI; infligge al sig. Giuseppe SCULLI la sanzione della squalifica di mesi 1 (uno) ed alla Società GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB S.p.A. la sanzione della ammenda di €. 30.000,00 (euro trentamila/00).
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