F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 10 Ottobre 2012 (288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E CATANZARO CALCIO 2011 Srl (Società che ha rilevato il titolo sportivo della FC Catanzaro Spa) – (nota n. 4896/1804pf10-11/SP/LG/mg del 30.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 10 Ottobre 2012
(288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E CATANZARO CALCIO 2011 Srl (Società che ha rilevato il titolo sportivo della FC Catanzaro Spa) - (nota n. 4896/1804pf10-11/SP/LG/mg del 30.1.2012).
Il deferimento Con provvedimento del 30.1.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Giuseppe Santaguida, all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, Società che ha rilevato il titolo sportivo della FC Catanzaro Spa, per rispondere il Santaguida della violazione di cui all’art. 1.1 del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 4) del Sistema Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n.117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Società FC Catanzaro Spa con alcun rappresentante agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri per la Stagione Sportiva 2010/2011, svoltisi in data 25 gennaio e 26 aprile presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4.1 del CGS. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, il Catanzaro Calcio 2011 Srl ha fatto pervenire memorie difensiva nella quale, dopo aver richiamato la giurisprudenza degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ha contestato il fondamento del deferimento, chiedendo il proscioglimento. Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore federale, il quale ha chiesto per Giuseppe Santaguida la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl il proscioglimento da ogni addebito. E’ comparso per la Società il difensore che ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in memoria.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta incontrovertibilmente la violazione contestata al Sig. Santaguida. Per quanto riguarda, invece, la Società deferita si ritiene di dover accogliere l’assunto difensivo, in quanto il Santaguida era Legale rappresentante di una Società, nella fattispecie la FC Catanzaro Spa, a cui è stata revocata l’affiliazione e che il medesimo non è mai stato tesserato per la nuova Società oggi convenuta, cui è stato trasferito esclusivamente il titolo sportivo. Conseguentemente, alla luce di tale situazione di fatto, non appare concretizzabile in alcun modo il principio della responsabilità diretta a carico della Catanzaro calcio 2011 Srl, per fatti ascrivibili alla responsabilità personale del Legale rappresentante della Società pre-esistente.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) a Giuseppe Santaguida e di prosciogliere la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl dall’addebito contestato.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 10 Ottobre 2012 (288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E CATANZARO CALCIO 2011 Srl (Società che ha rilevato il titolo sportivo della FC Catanzaro Spa) – (nota n. 4896/1804pf10-11/SP/LG/mg del 30.1.2012)."
