DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 25.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 14/10/2012: VIAGRANDE C5 – A.S.D.ACIREALE CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 25.10.2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 14/10/2012: VIAGRANDE C5 – A.S.D.ACIREALE CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla società A.S.D.ACIREALE CALCIO A 5avverso l'esito della
gara S.S.D. VIAGRANDE C5 ARL – A.S.D.ACIREALE CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo,
. esaminato il reclamo in esame osserva:
Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato
nell’incontro in questione il calciatore COCO ANTONIO nato il 20.11.1991.
Sostiene la ricorrente che detto calciatore abbia preso irregolarmente
all’incontro di che trattasi in quanto squalificato per una gara come da
C.U. N.649 del 21.03.2012.
Al riguardo opera nella fattispecie il dettato dell’art.22, comma 6 del
C.G.S. che stabilisce che le sanzioni che non possono essere scontate in
tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate,
devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione
successiva. Di conseguenza la squalifica comminata al calciatore Coco
Antonio avrebbe dovuto iniziare ad essere scontata nelle prima giornata
della stagione sportiva 2012/2013 del campionato Under 21, cosa che, per
quel che concerne la gara in argomento, non è avvenuta in quanto il
nominato in questione risulta inserito tra i calciatori del Viagrande che
hanno partecipato all’incontro in oggetto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U.N.70 del 12.10.2011, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società Viagrande C5 la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-6;
b)di considerare scontata la squalifica per una giornata effettiva di
gara al calciatore Coco Antonio in quanto non schierato nel successivo
incontro del 21.10.2012, da parte della propria società.
c) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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