F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 07 Novembre 2012 (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Segretario generale tesserato per la Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl • (nota n. 1964/1310 pf11-12/SP/blp del 9.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 07 Novembre 2012
(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Segretario generale tesserato per la Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl • (nota n. 1964/1310 pf11-12/SP/blp del 9.10.2012).
Con atto del 9.10. 2012, la Procura federale ha deferito il Sig. Giuseppe Iodice, Segretario generale tesserato con la Società ASG Nocerina Srl; la Società ASG Nocerina Srl
per rispondere:
il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, 4 e 5, CGS per aver violato i doveri di correttezza, lealtà e probità esprimendo, mediante dichiarazioni rese in pubblico, durante la riunione-udienza del 31.5.2012, giudizi lesivi della reputazione della Commissione disciplinare nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio che aveva appena applicato ex artt. 23 e 24 CGS le sanzioni a carico dei soggetti deferiti, pronunciando le frasi: “Faccio i complimenti alla Commissione. Questa sera avete legalizzato l’illecito sportivo. Non è possibile quello che sta emergendo questa sera. Il risanamento parte da Voi, dalla F.I.G.C., vi dovreste vergognare. Dovete cominciare voi, Federazione Italiana Giuoco Calcio, vergognatevi”. la seconda per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, CGS, in relazione con l’art. 5 comma 2 e 7 CGS, per la condotta ascrivibile al proprio Segretario generale, all’epoca dei fatti. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Iodice e la Società ASG Nocerina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Iodice e la Società ASG Nocerina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Iodice, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società ASG Nocerina Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.666,67 (€ seimilaseicentosessantasei/67)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 2 (due) al Signor Giuseppe Iodice;
▪ ammenda di € 6.666,67 (€ seimilaseicentosessantasei/67) per la Società ASG Nocerina Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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