COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 46/A A.S.D. REAL ACI (CT), appello avverso squalifiche per quattro gare calciatori Di Mauro Giovanni Carlo e Raciti Alfredo – Gara Calcio a 5 serie D Real Giarre/Real Aci del 10/11/2012 – C.U. n° 22 del 14/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 209 del 27.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 46/A
A.S.D. REAL ACI (CT), appello avverso squalifiche per quattro gare calciatori Di Mauro Giovanni Carlo e Raciti Alfredo - Gara Calcio a 5 serie D Real Giarre/Real Aci del 10/11/2012 - C.U. n° 22 del 14/11/2012.
L’A.S.D. Real Aci, in persona del Suo legale rappresentante, propone appello avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo sopra indicati, sostenendo, qui in sintesi, che in realtà i fatti sono accaduti in modo assolutamente diverso da come esageratamente descritti dal direttore di gara nel suo referto. Chiede pertanto una riduzione delle squalifiche inflitte.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. viene posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 4° del 1° tempo il calciatore Di Mauro Giovanni Carlo, capitano della squadra, veniva espulso per contegno gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro che aveva assunto un provvedimento tecnico di natura contraria. Lo stesso calciatore, raggiunto lo spazio riservato al pubblico, insisteva ad offendere l’arbitro.
Rileva altresì che al 4° del 2° tempo veniva espulso il n° 8 Raciti Alfredo, il quale in segno di protesta verso l’arbitro che aveva assunto una decisione tecnica a lui sfavorevole, lo insultava. All’atto della notifica dell’espulsione lo stesso si avvicinava al direttore di gara e dopo avergli posto un dito sul petto lo minacciava.
I fatti addebitati, così come appaiono descritti in referto e perciò da ritenere provati a norma di regolamento, non possono indurre ad una diversa considerazione delle sanzioni applicate, che appaiono adeguate a quanto posto in essere dai due calciatori.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto;
dispone addebitarsi la tassa non versata (€ 130.00).
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