COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°55/A A.S.D. MISTERBIANCO (CT), avverso squalifica per tre gare calciatore Murabito Luigi – Gara Campionato Eccellenza Girone “B” Misterbianco/Mazzarrà del 18/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°55/A A.S.D. MISTERBIANCO (CT), avverso squalifica per tre gare calciatore Murabito Luigi - Gara Campionato Eccellenza Girone “B” Misterbianco/Mazzarrà del 18/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Misterbianco, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto reclamo è inammissibile. E' noto infatti che ai sensi dell’art.48 comma 4 C.G.S. i reclami avverso le decisioni del giudice di primo grado devono essere proposti entro il termine di giorni sette dalla pubblicazione sul C.U. Il reclamo in questione risulta invece essere stato inviato a mezzo fax solo in data 30/11/2012 alle ore 11,05, come dalla stampigliatura riportata in testa allo stesso fax. Peraltro, il predetto reclamo sarebbe inammissibile per violazione dell’art. 33 comma 6 C.G.S. in relazione all’art. 36 comma 2 C.G.S. in quanto redatto in maniera assolutamente generica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello proposto dalla A.S.D. Misterbianco. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it