COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CASTIGNANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANTOLINI GIAMPAOLO SEGUITO GARA U. PIAZZA IMMACOLATA/CASTIGNANO DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CASTIGNANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANTOLINI GIAMPAOLO SEGUITO GARA U. PIAZZA IMMACOLATA/CASTIGNANO DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore ANTOLINI Giampaolo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nel corso della gara e, dopo l’espulsione, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Castignano A.S.D. chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro senza, tuttavia, offenderlo né minacciarlo, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso l’Antolini per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento lo stesso gli si avvicinò e lo minacciò; nulla ha potuto, invece, riferire di quanto ulteriormente contestato allo stesso calciatore, poiché riferitogli da altri e non rilevato direttamente. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che l’Antolini, essendo stato espulso per doppia ammonizione, merita la sanzione di una giornata di squalifica e che, inoltre, l’aver minacciato l’arbitro, costituisce condotta per la quale l’art. 19, comma 4, del Cgs commina la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara; che pertanto la sanzione minima complessiva è di tre giornate di squalifica effettive, dovendosi escludere la continuazione tra gli episodi contestati; • ritenuto, alla luce di quanto sopra, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto della Pol. Castignano A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ANTOLINI Giampaolo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it