COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 39 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Virtus Bottegone avverso la decisione del G.S. Pistoia in ordine all’esito-gara Valdibure – Virtus Bottegone del 06.10.2012 (C.U. n. 16 del 24.10.2012):

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 39 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Virtus Bottegone avverso la decisione del G.S. Pistoia in ordine all’esito-gara Valdibure – Virtus Bottegone del 06.10.2012 (C.U. n. 16 del 24.10.2012): Propone rituale reclamo la A.S.D. Virtus Bottegone avverso la decisione del Giudice Sportivo di Pistoia in ordine all’esito della gara Valdibure – Virtus Bottegone, disputata il 06.10.2012 e valevole per il campionato di terza categoria. La decisione del Giudice Sportivo di Pistoia è la seguente “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 14 del 10.10.2012; propone reclamo l’ASD Virtus Bottegone chiedendo la ripetizione della gara ADS Valdibure – ASD Virtus Bottegone disputata il 06.10.2012, per errore tecnico commesso dal D.G.. Il reclamo è inammissibile. L’art. 29.3 CGS stabilisce che i G.s. giudicano in prima istanza, sulla regolarità delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi, ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte del G.s. il quale pertanto non ha potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole, a meno che l’arbitro nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. Nel caso in esame l’arbitro non ha ammesso un proprio tecnico, per cui il G.s. deve dichiarare inammissibile io reclamo come sopra proposto dall’ASD Virtus Bottegone ordinando di addebitare la tassa relativa”. La società chiede a questa Commissione di valutare diversamente gli eventi relativi alla disputa della gara Valdibure – Virtus Bottegone, chiedendo la ripetizione della gara in virtù dell'errore tecnico compiuto dal D.g.. In particolare, ribadisce il contenuto del reclamo interposto al G.s., con il quale sosteneva l’aver il D.g. commesso un errore di natura tecnica che aveva pregiudicato l’esito dell’incontro. Sostiene, infatti, la reclamante che al 30’ del primo sul risultato di 0 -0, a seguito della concessione di un calcio di rigore in suo favore, il giocatore incaricato dell’esecuzione, dopo la respinta del tiro da parte del portiere avversario, calciava nuovamente la palla colpendo il palo, riuscendo a segnare al terzo tentativo. Inspiegabilmente, l’arbitro annullava la rete, motivando la propria decisione con l’aver rilevato il fuorigioco del calciatore che aveva calciato il pallone. La società, premettendo che non esiste il fuorigioco sul calcio di rigore e che il pallone su calcio di rigore respinto dal portiere può essere rigiuocato anche da chi ha effettuato il tiro (come riportato nella stessa regola n. 14 relativa al calcio di rigore e nella regola n. 8 relativa al calcio d’inizio e di ripresa del giuoco), chiede la non omologazione del risultato di 1-0, in quanto scaturito dall’errore tecnico del D.g., la ripetizione della gara e la cassazione dell’ammonizione inflitta al calciatore Biagiotti Gabriele per proteste. Conclude il proprio ricorso, ritenendo necessario ed opportuno un approfondimento al referto di gara da parte del D.g., chiedendo l’audizione, se possibile, di alcuni tesserati ed invocando i tesserati della società Valdibure a testimoniare ai fini di una corretta deontologia sportiva., La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento pronunciato dal Giudice di prime cure, acquisito il supplemento di rapporto così provvede. Occorre preliminarmente premettere che la natura del provvedimento impugnato rientra nel novero delle decisioni che attengono all'ammissibilità o meno del potere d'impugnativa e, come tali, preclusive di un esame di merito. Pertanto, sotto tale prospettiva si muoverà il sindacato di quest'Organo giudicante. Partendo da quanto premesso, il Collegio, presa in esame la questione, ritiene il reclamo proposto dalla società Virtus Bottegone non meritevole di accoglimento Le deduzioni difensive della reclamante attengono esclusivamente al merito della vicenda e nulla dicono o aggiungono sulla questione pregiudiziale sopramenzionata. Occorre infatti rilevare che il G.S.T., con il provvedimento oggi impugnato, ha giudicato sull'ammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 29, comma 3, C.G.S. e regola 5 del regolamento di giuoco, come detto, non prendendo in esame il merito della vicenda. Le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure a sostegno del provvedimento impugnato sono esenti da vizi logici e di motivazione, non avendo l'arbitro riconosciuto o esplicitamente ammesso negli scritti di sua competenza di aver compiuto un errore di natura tecnica. Per queste ragioni, pertanto, il reclamo deve essere respinto. Ad ogni buon conto, si rileva, per buona pace della reclamante, che anche qualora il reclamo fosse stato giudicato ammissibile, l'esame del merito non avrebbe portato alcun vantaggio nei termini richiesti dalla società (ripetizione della gara), avendo l'arbitro ben agito e deciso l'episodio contestato ai sensi della regola n. 14 del regolamento del gioco del calcio. Infatti, la reclamante erra o male interpreta la regola soprarichiamata, ritenendo che la decisione tecnica del D.G. (calcio di punizione indiretto assegnato alla squadra avversaria a seguito dell'esecuzione di un calcio di rigore) inerisca ad una presunta posizione di fuorigioco del calciatore che ribadiva in rete la respinta del tiro. Invero, la decisione adottata dal D.G. è conforme e rispettosa delle regole. L'arbitro, infatti, ha avuto modo di precisare che “durante l'esecuzione del calcio di rigore, n. 2 giocatori della società Virtus Bottegone entravano in area di rigore prima che lo stesso fosse regolarmente battuto. Visto l'esito dello stesso, ciòè il giocatore falliva il calcio di rigore in quanto il portiere deviava il pallone sul palo e lo stesso rientrava verso l'interno del terreno di gioco, assegnavo un clacio di punizione indiretto a favore della società Valdibure”. Infatti, la regola n. 14 stabilisce che, in caso di infrazione commessa da compagni di squadra del calciatore incaricato del tiro, prima che il pallone sia in gioco, se il pallone non entra in porta, l'arbitro dovrà interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un calcio di punizione indiretto per la squadra difendente dal punto in cui è avvenuta l'infrazione. P.Q.M. la C.D.T.T.: - respinge il ricorso proposto dall’A.S.D. Virtus Bottegone; ⇒- ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it