COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 41 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’A.G.D. Robur Castelnuovo avverso la decisione del G.S.Lucca che ha inibito il tesserato Bindani Claudio fino al 30.10.2013, e squalificato il sig. Mancini Antonio per 6 gare.C.U. N° 20 del 31.10.2012

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 41 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’A.G.D. Robur Castelnuovo avverso la decisione del G.S.Lucca che ha inibito il tesserato Bindani Claudio fino al 30.10.2013, e squalificato il sig. Mancini Antonio per 6 gare.C.U. N° 20 del 31.10.2012 Il G.S. decideva con i seguenti due provvedimenti: A carico del dirigente Bindani Claudio, inibizione fino al 30.10.2013, poichè “si rifiutava di prendere in consegna le chiavi dell’auto del D.G.. Alla fine del primo tempo teneva contegno irriguardoso verso l’arbitro, il quale lo allontanava dicendogli di non fare rientro sul terreno di gioco. A quel punto si avvicinava all’arbitro spintonandolo all’altezza del petto facendolo arretrare di qualche metro. Per tutta la durata del secondo tempo, al di fuori del campo, lo offendeva”. A carico del calciatore Mancini Antonio, squalifica per sei gare: “espulso per contegno irriguardoso. Al di fuori della rete di recinzione offendeva per tutta la durata del secondo tempo il D.G.. Inoltre lanciava dall’esterno del terreno di gioco altri palloni in campo con il preciso intento di interrompere il gioco. A fine gara reiterava le offese nei confronti dell’arbitro e lo minacciava”. Con il reclamo proposto la società contesta i provvedimenti del Giudice Sportivo, negando la totalità – o quasi – dei fatti addebitati. In particolare: Per il dirigente Bindani: -nega il rifiuto a prendere in consegna le chiavi dell’auto del D.G., asserendo di aver collaborato affinchè il mezzo venisse collocato in area sicura, ed evidenziando che il Bindani si sarebbe prodigato affinchè la gara si svolgesse con regolarità. -Ammette il solo comportamento irriguardoso; -Nega la spinta, essendosi limitato al solo comportamento irriguardoso di cui sopra. Per il calciatore Mancini: -nega la presenza del tesserato all’esterno del campo, essendosi immediatamente recato negli spogliatoi; -nega il lancio dei palloni, affermando la presenza di una non meglio precisata squadra giovanile all’esterno del terreno di gioco; -nega le offese e le minacce; -evidenzia il pentimento del giocatore. Conclude con la richiesta di una riduzione delle sanzioni e con la richiesta di eventuale audizione. Il supplemento di rapporto reso dal D.G. ai fini istruttori, di fatto conferma quanto già agli atti, precisando, per il Bindani, il rifiuto categorico a prendere in consegna le chiavi, e confermando la spinta, peraltro senza dolore. Per il Mancini, puntualizza come abbia potuto riconoscerlo, in quanto espulso in precedenza, e conferma quanto contestatogli dal G.S. l reclamo non merita accoglimento. Nel ribadire ancora una volta che la richiesta di audizione non può essere eventuale, ma o la si chiede o non la si chiede, il Collegio ritiene che la semplice negazione dei fatti non contribuisce a fornire una diversa chiave di lettura degli eventi, che sono stati chiaramente descritti dal D.G..; parimenti, a fronte di una descrizione dettagliata fin dal primo referto anche delle frasi proferite, non è credibile poter affermare, in estrema sintesi, che nulla è accaduto, nemmeno la spinta all’arbitro.... In merito alla consegna delle chiavi, è nota la procedura che deve essere adottata a tutela del mezzo. Sull’entità delle sanzioni, queste appaiono congrue e proporzionate sia alla gravità dei comportamenti contestati, sia alle vesti dei soggetti incolpati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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