COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA A VALFABBRICA IL 11.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IACOPELLI JACO PER QUATTRO GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA A VALFABBRICA IL 11.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IACOPELLI JACO PER QUATTRO GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Valfabbrica, chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’audizione del direttore di gara è emerso che, in seguito ad un contrasto di gioco, il calciatore Iacopelli ha indirizzato uno sputo verso un calciatore avversario che si trovava di spalle e ad una distanza di tre o quattro metri. L’arbitro, peraltro, ha dichiarato di non avere la certezza che lo sputo abbia attinto il calciatore. Alla luce di ciò la Commissione ritiene che la delibera adottata dal G.S., fondata sulla circostanza che lo sputo avrebbe colpito il calciatore della società Casa Del Diavolo, debba essere parzialmente riformata con conseguente riduzione della squalifica, che appare equo contenere in due giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società Valfabbrica, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Iacopelli Jaco, a due giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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