F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Gaspare CACCIOLA / FC NISSA SSD a r.l (105/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA: all. Gaspare CACCIOLA / FC NISSA SSD a r.l
(105/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 1° marzo 2012 il legale dell'allenatore dilettante signor Gaspare Cacciola, che ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il proprio assistito ha prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della Società Nissa SSD a r.1 partecipante al campionato di nazionale di Serie D nella stagione sportiva
2011/2012.
Nel ricorso l'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata del l° dicembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signor Cacciola un premio di tesseramento annuale di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00); contrariamente a quanto affermato detto documento non viene allegato al ricorso in questione.
Con il reclamo in esame, il signor Cacciola, assistito come sopra, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Nissa SSD a r.1 di corrispondergli l'importo di € 3.216,00 (tremiladuecentosedici/00) non avendo la Società provveduto ad onorare i pagamenti relativi ai mesi di dicembre 2011 e
gennaio e febbraio 2012. Detta richiesta e stata individuata dividendo per sette l'importo globale concordato (€ 7.500,00 : 7 = 1072) e moltiplicandolo per il numero dei mesi trascorsi e non pagati al momento della presentazione del ricorso. Sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora, le spese legali ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. L'allenatore ha altresì fatto presente di essere stato esonerato dalla conduzione della squadra in data
31 dicembre 2010, altro documento non allegato come invece asserito nel ricorso.
II Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 30 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 2 aprile successivo, ha inviato copia dell'accordo economica regolarmente depositato in data 22 dicembre 2010.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 marzo 2012, ricevuta dalla Società Nissa SSD a r.1 il 29 maggio successivo, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminato 1'accordo economico sottoscritto dalle parti e trasmesso esclusivamente dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, rileva che nello stesso, pur essendo ben individuata la cifra totale del premio di tesseramento annuale, non viene indicata alcuna data in cui lo stesso doveva essere erogato all'allenatore. Questa omission induce a dedurre che la Società Nissa SSD a r.1 avrebbe potuto effettuare il pagamento in qualsiasi momento della stagione sportiva 2011/2012 sino al termine ultimo della validità dell'accordo economico. Questo comporta che detto pagamento non doveva essere effettuato secondo i criteri di corresponsione esposti nel ricorso e cioé la cifra totale divisa i mesi di valenza dell'accordo economico. Da quanto esposto se ne deduce che, al momento della presentazione del ricorso, 1 ° marzo 2012, non era formalmente scaduta
alcuna rata in quanto non prevista e che pertanto la Società era ancora nei termini per onorare gli impegni a suo tempo assunti. Con raccomandata del 7 novembre u.s, regolarmente notificata anche alla Società Nissa SSD a
r.l, il legale del signor Gaspare Cacciola, net confermare che 1'allenatore non ha ancora percepito
nulla di quanto richiesto con il ricorso introduttivo del 1 ° marzo 2012, integra detta pretesa
richiedendo ulteriori € 4.284 (quattromiladuecentottantaquattro/00) che unitamente a quanto
richiesto in precedenza costituiscono l'intero importo previsto nell'accordo economico non avendo la Società effettuato alcun pagamento a tale titolo.11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la Società Nissa SSD
a.r.1 nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Nissa SSD a.r.l. di corrispondere all'allenatore signor Gaspare Cacciola la somma di € 7.625,00 (settemilaseicentoventicinque/00) comprensiva di quanto dovutogli per l'intero importo previsto dall'accordo economico sottoscritto e non onorato del 1 ° dicembre 2011 pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 125,00 (centoventicinque/00). L'importo verrà
maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
Share the post "F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Gaspare CACCIOLA / FC NISSA SSD a r.l (105/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI"
