F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Maurizio SALVAGGIO / FC NISSA SSD ARL (162/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA: all. Maurizio SALVAGGIO / FC NISSA SSD ARL
(162/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
Con ricorso del 6 giugno 2012 l'allenatore dilettante signor Maurizio Salvaggio ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della Società FC Nissa ssd arl partecipante al campionato Nazionale di Serie D Girone I, nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 13 settembre 2011, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signor Salvaggio un premio di tesseramento, di € 6.400,00 (Seimilaquattrocento/00) da corrispondersi in Otto rate da € 800,00 (ottocento/00) ciascuna e scadenti il giorno 24 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2012.
Con il reclamo in esame, il signor Salvaggio chiede a questo Collegio di far obbligo alla FC Nissa ssd arl di corrispondergli l’importo di € 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) non avendo la Società provveduto ad onorare le ultime sei rate previste dall'accordo economico e più precisamente quelle relative ai mesi di novembre e dicembre 2011 e quelle di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2012. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 20 settembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 28 settembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 26 settembre 2011.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 31 luglio 2012, ricevuta dalla Società FC Nissa ssd arl il 7 agosto e dall'allenatore il 22 agosto successivi, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
La FC Nissa ssd arl, con raccomandata a firma del proprio presidente datata 9 agosto 2012 ed indirizzata esclusivamente a questo Collegio, chiedeva, a fronte del periodo feriale, una proroga sino al 31 agosto successivo per poter fornire idonea documentazione considerato inoltre che il termine indicato dalla raccomandata della Segreteria del Collegio per fornire le proprie controdeduzioni veniva a scadere proprio il giorno di ferragosto.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la FC Nissa ssd arl non ha poi fatto alcun seguito a quanto affermato nella predetta raccomandata e pertanto nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della FC Nissa ssd arl, di corrispondere all'allenatore signor Maurizio Salvaggio la somma di € 4.880,00 (Quattromilaottocentottanta/00) comprensiva di quanto dovutogli per le rate previste dall'accordo economico scadute e non onorate pari ad € 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 80,00 (ottanta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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