F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012 (155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO POZZO (Socio e patron della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa – (nota n. 2877/295pf12-13/SP/blp del 15.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012
(155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO POZZO (Socio e patron della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 2877/295pf12-13/SP/blp del 15.11.2012).
Con deferimento del Procuratore federale della FIGC in data 15/11/12 si contesta al Sig. Giampaolo Pozzo ed alla Spa Udinese Calcio, della quale egli è socio, la violazione rispettivamente: - dell’art. 1, commi 1 e 5, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per aver il Sig. Pozzo espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, giudizi e rilievi lesivi della persona del Sig. Doveri, arbitro della gara Chievo Verona – Udinese del giorno 11/11/2012, rilasciando dichiarazioni con le quali ha affermato, fra l’altro, che, in conseguenza del comportamento del medesimo direttore di gara, la Società Udinese Calcio S.p.A. non avrebbe mai avuto alcuna possibilità di vincere, così adombrando che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua Società e così esprimendo pubblicamente giudizi lesivi nei confronti della reputazione di organismi operanti nell’ambito della FIGC; - dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva della Società, in ordine a quanto ascritto al suo socio e patron. Asserisce la Procura che le seguenti frasi, riportate dal: a) “Corriere dello sport” del 12/11/2012 pag. 8: “La direzione del Signor Doveri è stata devastante. Penso che l’Udinese non avrebbe mai potuto vincere. Credo che chi sceglie gli arbitri debba fare una profonda riflessione, perché così è impossibile andare avanti”, b) Sito ufficiale della Società Udinese Calcio – www.udinese.it del giorno 11/11/2012. “Chi ha visto la gara oggi può constatare che quello di oggi è stato un arbitraggio devastante, con quattro-cinque errori letali per noi. Da 27 anni sono alla guida societaria di questa squadra, che non è certamente una super protetta, e non ho mai visto nulla del genere”, sarebbero ingiustamente offensive e lesive della reputazione dell’arbitro che aveva diretto la gara Chievo - Udinese del 11/11/12 e degli organismi operanti nell’ambito della FIGC. All’inizio della riunione odierna il Signor Giampaolo Pozzo e la Società Udinese Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giampaolo Pozzo e la Società Udinese Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giampaolo Pozzo, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33); pena base per la Società Udinese Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • ammenda di € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33) per il Sig. Giampaolo Pozzo; • ammenda di € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33) per la Società Udinese Calcio Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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