COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 09.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Casalserugo Bovolenta Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 19/12/2012 – Squalifica per sei giornate giocatore Volpin Marco – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 09.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Casalserugo Bovolenta
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 19/12/2012 – Squalifica per sei giornate giocatore Volpin Marco – Campionato Juniores Regionale
La Società U.S.D. Casalserugo Bovolenta ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 52 del 19/12/2012 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Volpin Marco : “perché al termine della gara si rivolgeva in modo irriguardoso verso l’arbitro, appoggiando il braccio destro attorno al collo del direttore di gara.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’U.S.D. Casalserugo Bovolenta;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato quanto indicato nel referto di gara, fornendo nel contempo, ulteriori precisazioni e cioè di essere stato preso per il collo con un braccio dal giocatore Volpin;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, che alla luce di quanto sopra appare adeguata ai fatti acclarati;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Casalserugo Bovolenta;
- di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Volpin Marco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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