DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 532 del 08.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Reclamo proposto dalla società Junior Folignano avverso l’esito della gara Castelbellino – Junior Folignano del 27.01.2013 – Campionato Under 21
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 532 del 08.03.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
Reclamo proposto dalla società Junior Folignano avverso l’esito della gara
Castelbellino – Junior Folignano del 27.01.2013 – Campionato Under 21
Il Giudice Sportivo in merito alla gara in oggetto rileva: la gara è
stata definitivamente sospesa dall'arbitro alla fine del primo tempo
inquanto il dirigente accompagnatore ufficiale della Società sig. Di
Nunzio Rocco intimava ai propri calciatori di non riprendere il gioco nel
secondo tempo. Riguardo a tal episodio la società Junior Folignano
Presenta reclamo sostenendo che l'arbitro abbia dato inizio all'incontro
al di la del tempo regolamentare d'attesa ed in virtu di tale
irregolarità chiede che in danno della convenuta già comminata la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
Premesso che ai sensi dell'art. 53, comma 1 delle NOIF le società hanno
l'obbligo di portar a termine le gare iniziate, incorrendo in caso
contrario nelle sanzioni previste dal 2 comma del predetto art. 53, si
precisa che nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, l'arbitro
precisa che la gara ha avuto inizio alle ore 11.28, anzichè alle 11.00
in quanto il campo era occupato da un precedente incontro di pallavolo
protrattosi oltre l'orario.
PQM
Visti gli art. 17 - 29 - 33 - 38 del CGS e 53 delle NOIF a scioglimento
della riserva di cui al c.u. n. 398 del 30.1.13 decide:
a) di respingere il ricorso comminando alla società Junior Folignano la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6, la
penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500,00 per la
rinuncia effettuata.
b) di inibire a tutto il 30.6.2013 il sig. Di Nunzio Rocco per aver dato
l'ordine ai propri calciatori di non riprendere l'incontro all'inizio del
secondo tempo.
c) di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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