COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 151/A A.S.D. SANT’ANTONINO (ME) avverso la sanzione della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società – Campionato Allievi Provinciali Gara Gara Portorosa/Sant’Antonino del 23/02/2013 – C.U. n.53 del 28/02/2013 Delegazione Provinciale di Barcellona P.G.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 151/A
A.S.D. SANT'ANTONINO (ME) avverso la sanzione della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società - Campionato Allievi Provinciali Gara Gara Portorosa/Sant'Antonino del 23/02/2013 - C.U. n.53 del 28/02/2013 Delegazione Provinciale di Barcellona P.G.
Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Sant'Antonino ha impugnato la delibera del Giudice Territoriale in epigrafe riportata chiedendo che le venga attribuita gara vinta in quanto l'accadimento dei fatti che hanno poi portato alla sospensione della gara è da attribuire ad esclusivo fatto e colpa della A.S.D. Portorosa.
Il presidente della società A.S.D. Sant'Antonino, intervenuto all’udienza dibattimentale, ha ribadito quanto già sostenuto nel ricorso chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 2.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei sostenitori delle squadre.
In particolare dalla lettura del predetto rapporto si evince in maniera chiara che al 42' del 2° t., a seguito di uno screzio insorto tra due calciatori avversari, l'arbitro notava che alcuni tifosi, riferibili senz'altro al Portorosa, invadevano il terreno di giuoco aggredendo i calciatori avversari. Solo a questo punto, continua il direttore di gara nel suo rapporto, alcuni sostenitori riferibili all'A.S.D. Sant'Antonino, in quanto probabili genitori degli atleti in campo, entravano anch'essi nel terreno di giuoco in difesa dei loro giovani atleti con la conseguenza che l'arbitro, non essendo in condizione di riportare l'ordine in campo, decideva di sospendere definitivamente la gara.
Pertanto, una volta condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, questa va posta ad esclusivo carico della società A.S.D. Portorosa sotto un duplice profilo. Innanzitutto incombeva ad essa società, quale ospitante, il dovere di assicurare, ai sensi dell'art. 62 delle N.O.I.F., il servizio d'ordine al fine di garantire il regolare svolgimento dell'incontro, servizio questo che non è stato assolutamente predisposto.
Inoltre gli incidenti hanno avuto inizio a causa dell'invasione di campo da parte dei sostenitori del Portorosa i quali hanno aggredito i calciatori avversari colpendoli con degli schiaffi.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'impugnato provvedimento infligge gara perduta per 0 - 3 alla sola società A.S.D. Portorosa.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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