F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA DI MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TISCIONE FILIPPO SEGUITO GARA CITTA DI MESSINA/VIBONESE CALCIO S.R.L. DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA DI MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TISCIONE FILIPPO SEGUITO GARA CITTA DI MESSINA/VIBONESE CALCIO S.R.L. DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto nei confronti del sig. Filippo Tiscione, giocatore della Società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società S.S.D. Città di Messina, all’uopo contestando la ricostruzione per la quale è stata inflitta la sanzione al Sig. Tiscione, eccependone comunque la eccessiva gravosità, invocando circostanze attentanti (provocazione subita, tenuità dell’azione) e ponendo in rilievo come il calciatore in questione non fosse mai stato sanzionato nel corso della carriera con un provvedimento superiore ad un turno di squalifica. Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha concluso per una riforma della decisione impugnata ovvero, in via subordinata, per una riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a scalfire la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara, i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi (art. 19 comma 4, lett b) C.G.S.). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Citta di Messina di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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