CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 aprile 2013 promosso da: Sig. Cristiano Terragni / Federazione Italiana Golf

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 aprile 2013 promosso da: Sig. Cristiano Terragni / Federazione Italiana Golf IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. AVV. LUIGI FUMAGALLI – ARBITRO DOTT. GIOVANNI PALAZZI – ARBITRO ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 3249 del 6 dicembre 2012) promosso da: Sig. Cristiano Terragni, con e presso gli Avv.ti Lucio Colantuoni e Cristiano Novazio (cristiano.novazio@csdirsport.com) parte istante CONTRO Federazione Italiana Golf parte intimata non costituita FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con istanza del 6 dicembre 2012, il Sig. Cristiano Terragni adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato per «dichiarare l’illegittimità e infondatezza della decisione della Commissione di Disciplina presso la Federazione Italiana Golf resa nel procedimento n.8/12 il 31.10.2012 […] e annullare la squalifica di mesi 4 inflittagli dalla Commissione di Disciplina, con conseguente proscioglimento dell’istante». 2. La vicenda trae spunto da un episodio accaduto durante la gara di Golf “RBM Invitational” del 12 settembre 2011, nella quale il sig. Terragni rivestiva il ruolo di marcatore (oltreché di giocatore), ovvero, secondo la definizione prevista nelle regole del Golf, «la persona incaricata dal Comitato di Gara di registrare il punteggio di un concorrente. Può essere un compagno di gioco». Nella registrazione dello score del proprio punteggio, il sig. Terragni commetteva un errore trascrivendo, alla buca 17, il punteggio di 2 colpi invece di 3 colpi. 3. Giunto alla club-house nell’area antistante al caddie-master, il Terragni consegnava («veniva forzato a farne frettolosamente ed improvvidamente consegna», secondo la difesa della parte istante) lo score a una delle hostess dell’agenzia organizzatrice della gara. In un secondo tempo, all’interno della Segreteria Recording –Area del Circolo, il Terragni chiedeva di potere verificare lo score al fine di correggere il punteggio di 3 colpi e non di 2 trascritto con riferimento alla buca 17. Il Segretario/Direttore di Gara impediva la correzione e, di conseguenza, squalificava il Terragni e la sua squadra per violazione delle regole 6-6- e 31-7, e trasmetteva altresì gli atti alla Federazione ritenendo che il comportamento del Terragni fosse intenzionale e volto a ottenere un indebito vantaggio. La Procura Federale deferiva il sig. Terragni davanti al Giudice Federale. 4. Il Giudice di Prima Istanza per la Lombardia, con decisione del 3 maggio 2012 (P.D. 161/11), condannava il sig. Terragni alla squalifica temporanea di 12 mesi, con divieto di partecipare ad attività agonistiche di interesse federale, con concessione della sospensione condizionale della stessa. 5. Contro la decisione del giudice di prime cure, il sig. Terragni faceva appello alla Commissione di Disciplina, che accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva la sanzione a 4 mesi, confermando la sospensione condizionale della sanzione stessa. 6. Sulla decisione della Commissione di Disciplina, il Sig. Terragni promuove istanza di arbitrato e chiede: A) «accertare e dichiarare l’assenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo all’istante […]»; B) «per l’effetto, dichiarare l’illegittimità e infondatezza della decisione della Commissione di Disciplina presso la Federazione Italiana Golf resa nel procedimento n.8/12 il 31.10.2012 […] e annullare la squalifica di mesi 4 inflittagli dalla Commissione di Disciplina, con conseguente proscioglimento dell’istante»; C) «in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate dall’istante, in considerazione del curriculum agonistico del Terragni e della trascurabilità della violazione ascritta, voglia applicare la minor sanzione disciplinare prevista dal Regolamento di Giustizia FIG, ferma restando in ogni caso la sospensione condizionale della pena»; D) «con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa». 7. Con lettera raccomandata del 14 gennaio 2013 (prot. n. 0083) a firma del Segretario Generale dott. Manca e indirizzata al TNAS, la Federazione Italiana Golf rendeva noto di non volersi costituire in giudizio per i seguenti motivi: «in primo luogo, si rappresenta che, nel merito della vicenda, l’odierna scrivente, condividendo integralmente le osservazioni ed argomentazioni rilevate dagli Organi di Giustizia interni alla medesima Federazione nell’ambito dei precedenti gradi di giudizio, non ritiene poter fornire, in sede arbitrale, ulteriori eccezioni e deduzioni che possano ulteriormente giovare alla causa; strettamente connesso a quanto sopra, si rileva la volontà della Federazione di rispettare le decisioni assunte dagli Organi di Giustizia interni, anche al fine di non intaccare l’indipendenza e l’autonomia degli stessi; infine, l’intestata Federazione non ritiene opportuno, in questo momento, aggravarsi di ulteriori costi e spese derivanti dal pagamento dei diritti amministrativi e dalla liquidazioni dei compensi spettanti in favore del Collegio arbitrale». 8. La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Luigi Fumagalli; per la parte resistente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e) del Codice TNAS, il Presidente del TNAS nominava quale Arbitro il Dott. Giovanni Palazzi; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 30 gennaio 2013, formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 8. Il Collegio Arbitrale teneva udienza in data 27 febbraio 2013 presso la Sede del TNAS, dove compariva soltanto il ricorrente, che si riportava agli atti insistendo per l’accoglimento della domanda. Il Collegio dava atto che la parte intimata Federazione Italiana Golf non era presente, sebbene ritualmente informata, e ai sensi dell’art. 20 comma 5 del Codice, dichiarava esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Rilevava che pur apparendo, allo stato, la causa matura per la decisione l’assenza della parte intimata determinava il necessario differimento della udienza di discussione prevedendo il Codice per tale incombente anticipatorio la concorde richiesta delle parti. Per economia del giudizio, rimetteva a ciascuna parte la facoltà di richiedere entro il termine di sette giorni la fissazione della predetta udienza di discussione precisando che, in difetto di ogni istanza, il procedimento doveva ritenersi già riservato alla fase di decisione collegiale, senza altri oneri difensivi a carico delle parti. Mandava al Segretario del Collegio di provvedere a trasmettere copia del verbale d’udienza alla parte assente. Trascorso il termine così concesso senza che sia pervenuta alcuna istanza di fissazione di udienza di discussione, il Collegio ha ritenuto la causa matura per la decisione, che è stata deliberata in conferenza telematica degli arbitri in data 15 aprile 2013. MOTIVI DELLA DECISIONE 9. Preliminarmente, occorre chiarire la modalità di consegna degli scores nell’ambito degli incontri di Golf, che è poi la principale questione su cui si fonda la causa. Anche perché si contesta cha al sig. Terragni non sarebbe stato consentito modificare il proprio score al momento della consegna dello stesso presso la segreteria della gara, dopo cioè essersi avveduto dell’errore commesso nella compilazione, e quindi avvertendo la necessità di dovere fare la correzione. Infatti, da un lato, si sostiene, da parte del ricorrente, che la “Guida ufficiale per la gestione della gare” – oltre a prevedere solo due modalità di consegna dello score: la messa in buca nella “cassetta” oppure la consegna al Comitato (ovvero segreteria) all’interno di una Recording area – dispone, con riferimento a questa seconda modalità, che «sino a quando non esce dall’ufficio destinato alla ricezione degli scores, il concorrente può apportare correzioni allo score stesso, anche se lo ha già consegnato a un membro del Comitato», per poi altresì precisare «sarebbe opportuno che i concorrenti rimanessero nell’ufficio destinato alla ricezione degli scores mentre il proprio score viene controllato perché facendo la somma, chi controlla lo score potrebbe trovare qualche errore che a volte è dovuto ad aver segnato un risultato errato ad una buca». Nella gara oggetto di questo giudizio è stato stabilito che «gli scores vanno consegnati in segreteria o se prevista nella apposita recording-area» e l’incarico alle hostess di prendere gli scores e portarli subito in segreteria era funzionale a una velocizzazione delle procedure e al fine di evitare confusione al momento dell’arrivo di tutte le squadre partecipanti. 10. Con l’intento di chiarire la regolarità della procedura di consegna degli scores adottata nel corso dell’incontro, la Commissione di disciplina della FIG chiedeva un parere al “Comitato Regole e Campionati”, il quale così si esprimeva (parere datato Perugia 29.7.2012): «il giocatore può delegare terzi per consegnare il proprio score al Comitato di gara, assumendosi tutte le responsabilità del caso; è irrilevante che le hostess non fossero state autorizzate. La regola locale o condizione di gare […] è sì troppo generica, ma lo è per evitare che il giocatore consegni lo score in ritardo incorrendo nella penalità della squalifica secondo la Regola 6-6; ma il Comitato non ha squalificato il giocatore per non avere consegnato lo score il più presto possibile, ma per aver consegnato un punteggio errato. Sono situazione e regole diverse, che non possono essere confuse […] una volta consegnato il proprio score, anche con modalità descritte, non si può richiedere di fare alcuna modifica sullo stesso (Regola 6-6c), anche se lo score non è stato ancora registrato. Se sullo score risulta registrato un punteggio inferiore a quello effettivamente ottenuto dal giocatore, il giocatore deve essere squalificato secondo la Regola 6-6d» (sott. ns.). 11. E’ pur vero che sussiste, in capo al giocatore, la possibilità di correggere lo score, così come previsto dalla “Guida ufficiale per la gestione della gare” (sopra citata), ma ciò deve avvenire subito, ovvero contestualmente alla consegna dello score presso il Comitato o Segreteria. Nel caso del sig. Terragni questa facoltà di correzione è avvenuta dopo la consegna dello score alle hostess (procedura comunque lecita), ovvero in un secondo momento e quindi dopo la definitiva consegna dello score. Insomma: o la modifica dello score si effettua subito e contestualmente alla consegna dello stesso e all’interno della recording-area, oppure una volta consegnato lo score, sia pure tramite delle hostess dell’organizzazione, non è più possibile intervenire per la correzione altrimenti si incorre nella squalifica (Regola 6-6c). Infatti, in questo caso la fattispecie che si evidenzia non è più la modalità di consegna dello score, ma piuttosto la consegna di un punteggio errato nello score: ed è questo comportamento che è passibile di squalifica, secondo le regole del golf. 12. Che di errore “manipolativo” dello score parrebbe essersi trattato, e non di mera disattenzione compilativa dello score, sarebbe dimostrato dalla testimonianza del giocatore dilettante Massimiliano Dendi, che aveva controfirmato lo score e che aveva affermato come al momento della sottoscrizione il risultato di 3 colpi alla buca 17 non era stato corretto con un 2. 13. Deve però tenersi conto di alcune significative attenuanti: primo, le dichiarazioni fatte dal Terragni ad alcuni colleghi giocatori professionisti relativamente al suo punteggio e durante la gara, che risultava corretto con 4 colpi sotto il “par”. Non si spiegherebbe una modificazione del risultato finale dopo tali dichiarazioni, anche perché in tal caso l’illecito sarebbe stato immediatamente scoperto e denunciato. Secondo, la spontanea denuncia dell’errore commesso nella compilazione dello score fatta in segreteria, seppure in un secondo momento e cioè dopo la consegna dello score alle hostess del torneo. Nonché l’ammissione dello stesso Terragni in sede di Commissione di Disciplina e ribadita davanti a questo Collegio arbitrale: «giustifico l’errore da me commesso nell’avere corretto il risultato della buca 17 per mera disattenzione». Risulta pertanto privo di dolo il comportamento del Terragni. La violazione delle regole rimane nella misura in cui la correzione dello score sia avvenuta solo in un secondo momento rispetto alla prima consegna dello stesso, sia pure giustificata nei termini sopra riferiti. 14. Il Collegio, per quanto sopra esposto, ritiene maggiormente conforme a una valutazione fondata sul principio di equità e giustizia, riformare parzialmente la decisione della Commissione di Disciplina n. 8/2012 e ridurre a mesi 2 la sanzione inflitta con concessione della sospensione condizionale. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato e riforma la decisione della Commissione di Disciplina n. 8/2012 riducendo a 2 mesi la sanzione, con concessione della sospensione condizionale, in favore del sig. Cristiano Terragni. Così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione: a) compensa integralmente le spese per assistenza difensiva; b) dichiara entrambe le parti – sig. Cristiano Terragni e Federazione Italiana Golf – tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri e del CONI, che liquida, complessivamente, in € 4.000,00 e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; c) compensa i diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. d) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 15 aprile 2013, previa conferenza telematica degli Arbitri e sottoscritto dai componenti del Collegio in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Luigi Fumagalli F.to Giovanni Palazzi
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