• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II “CRITERI INFRASTRUTTURALI” LETT. A), PUNTI 1) E 2) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2623/86 PF12-13/SP/PP DEL 7.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II “CRITERI INFRASTRUTTURALI” LETT. A), PUNTI 1) E 2) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2623/86 PF12-13/SP/PP DEL 7.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)
Con la delibera impugnata, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto alla società reclamante la sanzione di € 20.000,00 di ammenda per le violazioni esposte in epigrafe, “per non avere provveduto, entro il termine del 20.6.2012, al deposito della attestazione di disponibilità dello stadio di G.D. Tursi di Martina Franca e la licenza di cui all’articolo 68 del TULPS relativa al citato impianto, così come previsto dal Com. Uff. n. 146/A del Consiglio Federale emesso in data 7.5.2012”. La società ricorrente svolge un’ampia e articolata ricostruzione della vicenda che ha condotto alla decisione impugnata, richiamando la propria memoria difensiva prodotta nelle precedenti fasi del procedimento. In primo luogo, la reclamante deduce la “nullità del provvedimento impugnato per mancanza e/o insufficienza della motivazione”, asserendo che le pro proprie difese non sarebbero state adeguatamente vagliate dalla C.D.N.. Al riguardo, va evidenziato che l’effetto devolutivo dell’appello impone di valutare il merito della decisione adottata, senza che assuma autonoma rilevanza la prospettata inadeguatezza della motivazione. Con un secondo mezzo di gravame, la ricorrente sostiene di avere provveduto, sin dal 14 giugno a indicare la disponibilità dello stadio Tursi. Aggiunge che la Lega aveva indicato una serie di interventi da effettuare: pertanto, dovrebbe dirsi raggiunto lo scopo prefissato dalla norma. La tesi della ricorrente non può condividersi. L’illecito addebitato alla società concerne non la mancata indicazione della disponibilità di un’adeguata struttura sportiva, ma, piuttosto, l’omessa produzione della documentazione attestante la disponibilità della struttura. Pertanto, risulta comprovata la violazione del termine stabilito per il deposito della prescritta attestazione. Con un terzo motivo, la ricorrente ribadisce di aver operato in perfetta buona fede, ponendo tutte le attività necessarie per sollecitare il comune di Martina Franca ad adottare le misure necessarie per ottenere la disponibilità dello stadio. Neanche questo argomento difensivo coglie nel segno. Infatti, seppure è vero che nel comune di Martina Franca, durante il periodo considerato, si è verificato un avvicendamento nei vertici politico-amministrativi, tale circostanza non ha influito, in modo determinante, sulle competenze riservate alla dirigenza amministrativa. Pertanto, le riscontrate omissioni vanno imputate alla società, a titolo di colpa. Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che, in quanto società neopromossa al campionato di Lega Pro, avrebbe potuto trasformarsi in S.r.l. entro il 30.6.2012. Pertanto, a suo dire, anche il termine per il deposito della documentazione avrebbe dovuto essere differito a tale data. Il motivo è privo di pregio: infatti, gli adempimenti relativi alla disponibilità di adeguate strutture sportive sono soggetti a diversi termini. E le autorizzazioni rilasciate alla società neopromossa restano intestate a tale soggetto, anche in seguito alla eventuale trasformazione in S.r.l. Con un quinto mezzo di ricorso, la reclamante sostiene che il provvedimento adottato dal Consiglio Federale il 19.7.2012, riguardante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dell’impianto sportivo, attribuendo la licenza nazionale alla società, avrebbe eliminato in radice ogni ipotesi di illecito, ritenendo fondate le ragioni del tardivo deposito dei documenti relativi allo stadio Tursi. La censura non merita accoglimento. Infatti, il Consiglio Federale, pronunciandosi ai fini del rilascio della licenza nazionale, ha verificato l’attuale sussistenza delle condizioni richieste, senza in alcun modo valutare le ragioni del ritardato deposito della documentazione prescritta. Da ultimo, la società ricorrente chiede la rideterminazione della sanzione, secondo i principi della continuazione. Il motivo deve essere disatteso, perché le due omissioni, entrambe colpose, presentano obbiettiva autonomia e pertanto, non sono riconducibili ad un’unica determinazione della società. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Martina Franca 1947 s.r.l. di Martina Franca (Taranto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II “CRITERI INFRASTRUTTURALI” LETT. A), PUNTI 1) E 2) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2623/86 PF12-13/SP/PP DEL 7.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)"