COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.1.2017 A CARICO DEL CALCIATORE ELIO GERBINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 10-1- 2013. (Gara: SPES POGGIO FIDONI – ATLETICO MONTEROTONDO del 6-1-2013 Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.1.2017 A CARICO DEL CALCIATORE ELIO GERBINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 10-1- 2013. (Gara: SPES POGGIO FIDONI – ATLETICO MONTEROTONDO del 6-1-2013 Campionato di I Categoria) Con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 162 del 28-2-2013, la Commissione Disciplinare Territoriale aveva trasmesso gli atti relativi al reclamo in epigrafe alla Procura Federale della F.I.G.C., a seguito di una segnalazione sull’episodio presentata dall’Osservatore Arbitrale incaricato di visionare l’arbitro. La Procura Federale, in data 14-5-2013, ha trasmesso alla Commissione Disciplinare l’esito degli accertamenti. Dagli stessi si è potuto rilevare come sia rimasta la sostanziale distanza tra quanto riferito dal direttore di gara nel referto e quanto affermato dall’osservatore arbitrale. Trattandosi di gesto di violenza consumata è evidente che l’accertamento poteva riguardare le generalità dell’autore del gesto, se sfuggito al direttore di gara, ma nella specie l’arbitro si è detto sicurissimo dell’identificazione del calciatore che lo fronteggiava e che era stato appena espulso. L’osservatore arbitrale, al proposito, ha ribadito di non aver visto alcun gesto di violenza consumata del calciatore Gerbino, pur avendo osservato attentamente la scena, mentre non ha potuto escludere che questi abbia attinto il direttore di gara con uno sputo, in quanto dal suo punto di osservazione il gesto poteva essere sfuggito. Ha però precisato che, nel colloquio finale, il direttore di gara appariva frastornato ed aveva addirittura delle crisi di pianto e, pur di fronte alla contestazione di aver affrettatamente sospeso la gara, non aveva fatto alcun cenno allo sputo che, pure, sarebbe stato elemento decisivo per giustificare la decisione. A fronte di tutto ciò, appare evidente che il direttore di gara, il cui referto è fonte di prova privilegiata, non ha minimamente modificato la sua versione iniziale, né in sede di supplemento innanzi alla Commissione, né dinanzi al collaboratore della Procura Federale e, quindi, la ricostruzione dei fatti da questi operata deve essere assunta come verità procedimentale e quindi basare la sanzione a carico del calciatore Gerbino. Alla luce di queste considerazioni, la sanzione irrogata appare congrua rispetto al reiterato comportamento violento e gravemente irriguardoso messo in atto nei confronti del direttore di gara ed il reclamo va quindi respinto con l’integrale conferma della decisione impugnata. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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