COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 14/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ SATRIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.ro 3(TRE)INFLITTE DA G.S. AL CALCIATORE FARENGA ROCCO, COSI COME RIPORTATO SUL CU N.93 DEL 22.05.2013

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 14/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ SATRIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.ro 3(TRE)INFLITTE DA G.S. AL CALCIATORE FARENGA ROCCO, COSI COME RIPORTATO SUL CU N.93 DEL 22.05.2013 Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società Satriano avverso la squalifica, per numero n.3(tre)giornate del calciatore Farenga Rocco inflitta dal G.S., così come riportato sul CU n.93 del 22/05/2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto esplicita richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante, abbiano confermato il comportamento ingiurioso, escludendo, tuttavia, qualsivoglia intendimento violento nella condotta del calciatore Farenga Rocco; Ritenuto, alla stregua, di quanto precede, come dall’esame degli atti ufficiali di gara e dalla dinamica degli accadimenti portati al vaglio di questa Commissione, possa evincersi che il comportamento del ripetuto calciatore benché irriguardoso ed ingiurioso,non fosse preordinatamente orientato a commettere violenza e oltraggio nei confronti del D.G.; Osservato, da ultimo, come non risultino, in ragione del curriculum disciplinare scevro di qualsivoglia sanzione, precedenti specifici atti ad integrare una recidiva ex art. 16 del C.G.S. P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo si riduce la squalifica del calciatore Farenga Rocco a numero 2(due) giornate; • si confermano per il resto le decisioni del G.S.; • si dispone la restituzione della tassa reclamo.
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