F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 03 Luglio 2013 (388) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO MELE (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (389) – APPELLO DEL SIG. VINCENZO PALLUZZI (all’epoca dei fatti allenatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (398) – APPELLO DEL SIG. MANUEL SCIAMOTTI (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (401) – APPELLO DEL SIG. GIOVANNI CASTANGIA (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (402) – APPELLO DEL SIG. PATRIZIO POMPIGNA (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (403) – APPELLO DEL SIG. DAVIDE ROSSETTI (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 03 Luglio 2013 (388) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO MELE (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (389) – APPELLO DEL SIG. VINCENZO PALLUZZI (all’epoca dei fatti allenatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (398) – APPELLO DEL SIG. MANUEL SCIAMOTTI (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (401) – APPELLO DEL SIG. GIOVANNI CASTANGIA (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (402) – APPELLO DEL SIG. PATRIZIO POMPIGNA (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). (403) – APPELLO DEL SIG. DAVIDE ROSSETTI (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013). Con distinti atti, i Sigg.ri Mele Roberto, Castangia Giovanni, Pompigna Patrizio, Palluzzi Vincenzo, Sciamotti Manuel e Rossetti Davide hanno impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 234/LND del 22.5.2013, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha inflitto agli stessi le sanzioni della inibizione per anni 1 (uno) al Sig. Castangia, della squalifica per anni 1 (uno) ciascuno ai Sigg.ri Pampigna, Sciamotti e Mele, per mesi 6 (sei) al Sig. Rossetti e per mesi 9 (nove) al Sig. Palluzzi. Gli appellanti affidano a differenti richieste e motivi le proprie impugnazioni. Il Sig. Castangia ha censurato la decisione per non avere dichiarato nullo il procedimento per non essere stato sottoposto a preventiva audizione e, comunque, per non aver espletato l’istruttoria richiesta in primo grado; nel merito, ha poi invocato la propria estraneità ai fatti contestati, ed ha quindi concluso per la rimessione del procedimento in istruttoria e, in subordine, per l’annullamento della decisione. Il Sig. Mele ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato già giudicato dal Giudice Sportivo, l’inesistenza di qualsiasi prova circa la sua partecipazione agli illeciti, e comunque la eccessività della sanzione, per cui ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta o, comunque, la sua riduzione. Il Sig. Pampigna ha chiesto la rideterminazione della sanzione. Il Sig. Sciamotti ha insistito per il proscioglimento e, in subordine, per la diminuzione della sanzione inflitta. Il Sig. Palluzzi, negando di aver commesso i fatti per cui è stato deferito, ha chiesto il proscioglimento e, in subordine, la rideterminazione della sanzione. Il Sig. Rossetti, pur non negando l’accaduto, ritiene eccessiva la sanzione inflitta e ne chiede la rideterminazione. Il contenuto dei rispettivi reclami verrà trattato più ampiamente nel prosieguo della decisione, quando, per esigenze metodologiche saranno anche poste in raffronto con le dichiarazioni rilasciate alla Procura federale. Alla riunione del 27.6.2013, previa riunione dei procedimenti, i reclamanti hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi atti di impugnazione mentre la Procura federale per la conferma della decisione impugnata. In via preliminare, deve essere respinta la eccezione di ne bis in idem formulata dal Sig. Mele il quale assume di essere stato già giudicato dal Giudice Sportivo per i fatti di cui al deferimento. Nella delibera in commento, emerge che il Sig. Mele sia stato sanzionato, con la squalifica per due gare effettive, “perché, a fine gara, si portava in tribuna e partecipava ad una rissa tra sostenitori”. Il capo di incolpazione del deferimento ha invece contenuto diverso, avendo ad oggetto la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS per aver posto in essere un’aggressione di particolare gravità ai danni del Sig. Leonardo Bolzoni. Sempre in via preliminare, deve essere respinta la eccezione con la quale il Sig. Castangia ha lamentato che la Commissione Disciplinare di prime cure non abbia dichiarato la nullità del deferimento per non essere stato sottoposto ad audizione in fase di indagini. Sul punto, è bene rilevare che il CGS non prevede nullità del genere che deve essere tassativamente prevista (anche perché non sussiste un correlato obbligo per la Procura federale), e che, comunque, tale omissione non risulta né decisiva né pregiudizievole non avendo precluso al Sig. Castangia la possibilità di difendersi con la presentazione di memorie, la formulazione di mezzi di prova e, finanche, di rilasciare dichiarazioni. Nel merito le impugnazioni sono infondate e vanno rigettate. La vicenda si è articolata in un frangente di tempo che, seppur limitato, ha visto consumarsi una serie di aggressioni ai danni dei Sigg.ri Bompani, Nardini e Bolzoni, ad opera dei deferiti, susseguente ad alcuni fatti di gioco (in particolare ad un fallo di reazione commesso proprio dal Bolzoni) che, a detta delle parti coinvolte, avrebbero ulteriormente esacerbato gli animi del pubblico presente sugli spalti e degli stessi calciatori al termine di una gara dal clima acceso, trattandosi di uno scontro diretto per evitare la retrocessione. Va innanzitutto rilevato che gli appellanti insinuano che le prove orali a loro carico siano talmente contraddittorie da non poter rendere sostenibile la tesi accusatoria. Questa Commissione, che invece ritiene le dichiarazioni delle parti perfettamente sovrapponibili, credibili e circostanziate, per come chiarirà più specificamente nel prosieguo della decisione, da un punto di vista metodologico, evidenzia, sin da subito, che anche la non perfetta sovrapponibilità delle sommarie informazioni rese dai presenti in ordine a fatti caratterizzati da estrema concitazione e dalla presenza di numerose persone, non le rende di per sé non credibili, soprattutto quando le stesse sono circostanziate. È plausibile che le parti ed i testi possano fornire versioni più o meno differenti dello stesso fatto che hanno percepito in circostanze di luogo e di tempo differenti seppur molto ravvicinate. È notorio, difatti, che, nel caso di una rissa o di una aggressione, i colpi si avvicendino rapidamente e le persone coinvolte assumano la qualità di partecipanti attivi anche solo per pochi momenti. Non per questo un riconoscimento personale, la percezione di un colpo o la constatazione di un comportamento tendente ad eccitare una situazione già di per sé drammatica, solo perché non riferiti in maniera univoca, devono essere ritenuti come non avvenuti. Ma questo, lo si ripete, non è il caso perché gli aggressori sono stati identificati personalmente dalle parti che hanno chiaramente circostanziato gli avvenimenti. Questa Commissione, stante la natura dell’illecito e degli interessi portati dai reclamanti, ha valutato con estrema attenzione il materiale probatorio esistente, tenendo presente la dinamica degli eventi. I fatti, che hanno infine visto l’intervento dei Carabinieri, si sono svolti sulla tribuna e nell’area antistante agli spogliatoi, ad essa attigua, del campo di gioco dell’AS Aurora Roma Calcio, aree comunicanti per il tramite di un cancello. Lo stesso, sebbene prima fosse chiuso, al termine della gara risultava aperto ed incustodito, come chiarito dal Direttore di Gara nell’allegato n. 2 al referto che, in chiusura, sottolineava “che, pur in una circostanza anomala, non si era provveduto né a chiudere né a controllare con persone addette l’ingresso che separava tribuna e spogliatoi. Questo cancello rimaneva a tratti spalancato e veniva consentito, nell’area degli spogliatoi, l’ingresso di persone non iscritte in distinta, per tutto il periodo successivo al termine della gara”. Si legge nello stesso che il clima era notevolmente teso tanto che al 37’ del primo tempo era costretto ad allontanare i due allenatori, Sigg.ri Macchione e Palluzzi, venuti in contatto quando il secondo, a seguito di un calcio di punizione, usciva dalla propria area tecnica, si portava in quella avversaria e, a distanza ravvicinata, puntando l’indice contro il volto del primo, proferiva espressioni dall’indubitabile natura minacciosa, in particolare, “…Voi da qui non uscite oggi…Guarda che non ci sto niente a fare un casino”. Alle stesse rispondeva il Sig. Macchione e solo l’intervento del Direttore di Gara evitava che la situazione degenerasse nello scontro fisico che, in quel momento, appariva inevitabile. Ciononostante – si legge ancora nell’allegato 1 del referto – i due allenatori, sebbene allontanati, rimanevano in un’area attigua che consentiva loro di proseguire nelle proteste e nel dare indicazioni ai propri calciatori. Il contenuto del referto rende l’idea del clima esistente e di quanto accaduto, la cui gravità ha determinato l’intervento dei Carabinieri. Le censure dei reclamanti impongono una valutazione comparativa del contenuto degli atti ufficiali e delle dichiarazioni raccolte in fase di indagine, al fine di ricostruire la vicenda e le responsabilità e valutare la congruità delle sanzioni. Il Sig. Bernardini ha riferito che i diverbi con il Palluzzi, nel quale veniva coinvolto anche il Bompani, sarebbero continuati a partita in svolgimento mentre il reclamante si trovava sulle tribune, dove si era posizionato a seguito dell’allontanamento comminato dall’arbitro, e sarebbero tracollati quando, al termine della gara, lo stesso, con il Sig. Castangia ed alcuni calciatori dell’Aurora, avrebbe raggiunto il Bernardini ed il Bompani, poi aggrediti. Il dichiarante ha riferito di aver individuato nel Castangia colui il quale lo ha colpito con violenza con un calcio al costato che lo ha fatto rotolare dai gradoni e poi svenire, dopo che era stato colpito dagli altri aggressori più volte, fino a che si era ritrovato piegato in ginocchio. Il Sig. Bompani, più precisamente, ha dichiarato del diverbio scoppiato, quando erano ancora in tribuna, tra il Palluzzi, coadiuvato dal Sig. Sciamotti e dal Sig. Castangia, ed il Sig. Bernardini, al quale il Palluzzi avrebbe promesso che “avrebbe regolato i cd conti”. Ha proseguito il Bompani dichiarando che “il gruppetto dell’Aurora”, composto dai Sigg.ri Palluzzi, Sciamotti e Castangia, al quale si sarebbero aggiunti i giocatori sostituiti (Cusenza, Federici e Rossi) ed il Pompigna “si avventavano contro il Bernardini. Io ho cercato di dividere i contendenti ma venivo colpito e mentre cercavo di difendermi lo Sciamotti mi sferrava un pugno, colpendomi in testa, con ciò facendomi cadere e allora il Bernardini ha cercato di difende mi e il Palluzzi, lo Sciamotti e il Pompigna malmenavano il Bernardini colpendolo tra le altre, con pugni e calci facendolo cadere e svenire”. Quindi, conclude che, mentre stava prestando soccorso al Bernardini, notava il Bolzoni a terra che, successivamente, gli riferiva di essere stato aggredito. Il Sig. Bolzoni, a sua volta, ha riferito di essere stato colpito allo zigomo dal Sig. Palluzzi (che lo riconosceva come il capitano con il numero sette sulla maglia), di essere quindi caduto in terra dove l’aggressione è continuata con calci al volto, alla testa ed al corpo da parte dei Sigg.ri Rossetti (che difatti lo ha confermato), Mele e Pompigna e da altri due soggetti, che lo stesso presumeva essere lo Sciamotto ed il Castangia in ragione dei colpi ricevuti con la bandierina, della quale il primo sarebbe stato dotato avendo svolto funzione di assistente di parte, e della percezione del nome “Gianni”, appartenente al Castangia, con il quale veniva chiamato il secondo. Sta di fatto che il Bolzoni concludeva di aver avuto conferma dell’identità di chi lo avesse aggredito, consultando i rispettivi profili facebook. Il Sig. Rossetti – che riferisce dell’esistenza di scontri in tribuna nella quale si era recato per avvertire il proprio allenatore di presunte minacce proferite poco prima ai danni dello stesso dal Sig. Bolzoni – ammette di aver colpito con un calcio alla schiena un calciatore riverso a terra che poi ha scoperto essere proprio il Bolzoni. La prova dell’illecito può ritenersi raggiunta in base alle dichiarazioni estremamente circostanziate delle vittime dell’aggressione le quali sono perfettamente sovrapponibili, non risultando idonei a determinarne l’inattendibilità le lievi differenze evidenziate dai deferiti, peraltro solo apparenti, in ordine ad aspetti del tutto marginali. Peraltro, i rilievi mossi dai deferiti non appaiono né apprezzabili né decisivi, risolvendosi in semplici insinuazioni sulla presunta esistenza di interessi non meglio specificati, asseritamente derivanti dal coinvolgimento nella vicenda del Bolzoni, per i quali, secondo le intenzioni dei deferiti, lo stesso sarebbe stato spinto ad individuare proprio in essi (e non altri) gli autori dell’aggressione. Tale identificazione non può certo ritenersi isolata, tenuto conto che anche lo stesso Sig. Bompiani ed il Sig. Bernardini hanno riferito che proprio i deferiti costituivano il “gruppo” che ha posto in essere gli illeciti, peraltro specificamente attribuiti. Parimenti infondate sono le censure sollevate in merito al trattamento sanzionatorio che, per taluni, deve essere invece aggravato per i motivi di seguito esposti. È bene rilevare, sin da subito, che ciò che accomuna le condotte poste in essere determinando l’applicazione di un regime sanzionatorio di base pari a mesi 6 (sei) è stata la compartecipazione all’aggressione, sorretta comunque dalla preordinata volontà di tutti i partecipanti alla consumazione dell’illecito. È sintomatica, al riguardo, la quantificazione operata per il Rossetti – che deve essere ritenuta congrua – il quale ha riferito di essersi fatto trascinare dagli eventi – e, si aggiunge, dall’autorevolezza delle persone coinvolte – e di aver colpito con un calcio alla schiena il Bolzoni che si trovava già in terra. Per altro verso, il differente apporto fornito all’aggressione ed i ruoli rivestiti da alcuni dei deferiti sono presupposti idonei a differenziare le sanzioni applicate. È indubbio che i fatti siano gravissimi e connotati da particolare violenza non solo perché posti in essere ai danni di singoli soggetti da un gruppo organizzato di persone ma anche perché i compartecipi – in una aberrante escalation – hanno protratto la condotta con particolare ferocia rivolgendola a più soggetti – con colpi portati alla testa, al volto e ad altre parti del corpo – quando qualsiasi possibilità di difesa da parte delle persone aggredite, ormai inermi a terra, doveva considerarsi pressoché nulla, sino a determinare la caduta in terra, il rotolamento dai gradoni e lo svenimento del Bernardini, e la frattura dello zigomo del Bolzoni, trattato addirittura chirurgicamente. Ecco pertanto, che, sebbene possa considerarsi congrua la sanzioni di mesi 6 (sei) di squalifica al Sig. Rossetti, non altrettanto può dirsi per i Sigg.ri Sciamotti, Mele, Pompigna, Castangia e Palluzzi. I primi tre, difatti, hanno contribuito attivamente alla condotta aggressiva del gruppo nei confronti dei Sigg.ri Bompiani, Bernardini e Bolzoni che hanno continuato a colpire con calci alla testa ed al volto quando lo stesso si trovava riverso in terra. Lo Sciamotti, in particolare, si è poi reso autore del colpo inferto alla testa del Bompani. A differenza dei Sigg.ri Sciamotti, Mele e Pompigna, per cui risulta opportuno aggravare la sanzione in quella, più congrua, della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), la condotta posta in essere dai Sigg.ri Palluzzi e Castangia risulta essere più grave anche in ragione dei ruoli rivestiti. Quanto al primo, è indubbio che il ruolo di allenatore lo abbia posto in una posizione di autorevolezza rispetto agli altri che, difatti, lo hanno spalleggiato e seguito contribuendo alle condotte poste in essere, per di più con la compartecipazione di un dirigente della Società, per l’appunto il Castangia. Tra l’altro, emerge dal contenuto del referto e dalle dichiarazioni delle vittime che il Palluzzi, che sin dal primo tempo aveva minacciato a vario titolo le persone offese di ciò che sarebbe successo al termine della gara, portando quindi gli altri compartecipi a prepararsi, abbia scatenato l’aggressione nei loro confronti arrivando persino a sferrare un pugno al volto del Bolzoni, di tal violenza che ne determinava la caduta a terra. In quei frangenti si sono inserite le condotte degli altri che – nella tipica logica del branco – hanno continuato ad infierire sulla persona inerme e sanguinante con calci al volto, alla testa ed al corpo. Lo stesso dicasi del Castangia il quale, nel corso dell’aggressione al Bernardini, quando lo stesso era in terra, lo colpiva con un calcio che lo faceva cadere dagli spalti e quindi svenire. Le dichiarazioni rese dai deferiti ed il contenuto delle deduzioni contenute nei reclami sono significative e, per certi versi, confermano il convincimento della Commissione. È necessario evidenziare che i reclamanti, solo alcuni dei quali negano gli accadimenti, nei rispettivi atti di impugnazione si sono sforzati di edulcorare la propria condotta o di attribuire le colpe agli altri compartecipi, facendo leva sulle dichiarazioni accusatorie. Sul punto, questa Commissione deve rilevare che è singolare che nessuno dei reclamanti, in particolare coloro che hanno negato la responsabilità dell’accaduto, abbia manifestato l’intenzione di tutelarsi a fronte di accuse gravissime dal contenuto per lo meno diffamatorio o, più limitatamente, abbia stigmatizzato in modo deciso il contenuto delle suddette dichiarazioni. Le audizioni dei tesserati della Aurora effettuate dalla Procura federale consentono di trovare dei punti di contatto con quelle delle parti offese, ancorché sia evidente il tentativo di escludere o limitare le responsabilità degli autori delle aggressioni stanti i rapporti che, in modo inevitabile, portano a ritenere di dover adottare comportamenti di solidarietà. Il Sig. Patrizio Daniele, che si trovava accanto al Castangia, ha riferito di aver assistito ai diverbi, conditi da minacce ed insulti, tra il Palluzzi – che seguiva la partita dalla tribuna a seguito dell’allontanamento – ed il Bernardini ed il Bompani con i quali il proprio allenatore entrava in contatto al termine della partita tanto da determinarne l’intervento volto a dividerli. Quindi, accortosi del Bolzoni a terra, lo raggiungeva, con ciò confermando la vicinanza dei luoghi in cui sono maturati i fatti. Non chiariva – ma non escludeva neanche – cosa stessero facendo il Palluzzi ed il Castangia ma, in modo sospetto (non altrimenti potrebbe definirsi), soprattutto in ragione del clamore e dell’attenzione data alla vicenda e delle persone coinvolte, asseriva di non aver visto se ci fosse stata una vera e propria rissa. Il Sig. Rossetti, che ha riferito di essersi trovato coinvolto nel trambusto perché voleva avvertire il Palluzzi dell’intenzione poco prima riferitagli dal Bolzoni di volerlo malmenare, ha dichiarato di non aver ben compreso cosa stesse accadendo, ma di essersi trovato in mezzo ad un numero imprecisato di persone tra le quali non riconosceva il calciatore – con il quale aveva parlato pochi attimi prima – riverso a terra che, ad ogni buon conto, colpiva con un calcio alla schiena. Nel proprio reclamo, il Rossetti si limita a chiedere una riduzione della sanzione attesa la collaborazione prestata, dicendosi pentito dell’accaduto. Lo Sciamotti, che ha svolto funzione di assistente, ha confermato la presenza in tribuna del Palluzzi e del Castangia che, a detta dello stesso, non avrebbero mai risposto agli insulti rivolti dal Bompani il quale, armato di bastone, avrebbe aggredito il Palluzzi. Ha riferito di non sapere se sia avvenuto lo scambio di colpi tra i contendenti e di aver portato via il Palluzzi divincolandosi tra le persone presenti e schivando colpi (un calcio ed uno schiaffo) provenienti da soggetti non meglio identificati. Infine ha chiarito che il Palluzzi avrebbe incrociato il Bolzoni ma nulla sarebbe accaduto così come ha escluso qualsiasi partecipazione ai fatti del Pompigna e del Mele. Nel proprio atto di appello (nel quale sono presenti refusi riguardanti quello del Palluzzi), lo Sciamotti, che insinua che l’aggressione al Bompani ed al Nardini e quella al Bolzoni si siano svolte contestualmente, contraddice quanto riferito alla Procura federale con ciò lasciando comprendere di aver mentito nel corso dell’audizione, laddove (pag. 6) chiarisce – con dichiarazione avente natura indiscutibilmente confessoria – che il colpo inferto al Bompani “lungi dall’essere violenta, gratuita e premeditata rientra nel novero di quelle azioni fortuite connesse alla fase confusa del momento”. A sostegno della sua estraneità ai fatti, lo Sciamotti sostiene che lo stesso Sig. Macchione ne avrebbe escluso il coinvolgimento perché così avrebbero allo stesso riferito, ma è evidente che le “discrasie” esistenti tra i due momenti “difensivi” indicano che stesse cercando di nascondere le responsabilità proprie e degli altri concorrenti. Il Pompigna ha riferito di non aver visto nulla perché rivolto da un’altra parte. Nel proprio atto di appello, lo stesso si limita a richiedere la riduzione della sanzione asserendo di che la sua “posizione non può considerarsi attiva all’innesco” della baruffa – riferendosi alla rissa scoppiata – ma non nega espressamente i fatti allo stesso attribuiti in maniera specifica. Il Mele ha riferito di trovarsi in luogo diverso, seppur vicino, e nega qualsiasi partecipazione agli eventi così come ignora il motivo per cui sia stato denunciato dal Bolzoni. Nel proprio atto di appello, sostiene, tra le altre cose, che, sebbene identificato, neanche il Bolzoni è riuscito a chiarire quale sia stato il contributo specifico fornito alla condotta aggressiva di talché nulla allo stesso può essere contestato, tenuto conto, infine, che nessuna valenza può essere attribuita al riconoscimento effettuato sul social network facebook successivamente ai fatti di un soggetto prima mai conosciuto. Il Palluzzi, infine, ha dichiarato di aver avuto uno scontro verbale con il Bompani che lo avrebbe insultato e con il quale si sarebbe spintonato eccitando la partecipazione di altri soggetti. Ha comunque negato il coinvolgimento nell’aggressione e di aver infine invitato i propri calciatori a rientrare negli spogliatoi. Nel proprio reclamo nega di aver aggredito chicchessia e che tutto si sia limitato ad uno scontro verbale con il Bompani. Infine, non conferma nessuno dei fatti riferiti circostanziatamente dallo Sciamotti, fornendo l’ulteriore prova della non genuinità delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate. Il Castangia, infine, nel proprio atto di appello, oltre a lamentare di non essere stato sottoposto ad audizione, riferisce di essere totalmente estraneo alla vicenda e di essersi adoperato per riportare i calciatori nello spogliatoio. A tal proposito indica come testi alcuni soggetti, tra i quali il Sig. Daniele. La prova richiesta non appare né decisiva perché le circostanze di fatto sono già sufficientemente provate dai documenti in atti né ammissibile sia perché non vi è prova che dei tre testi indicati, i primi due, fossero presenti al campo di gioco ed ai fatti, sia perché il Sig. Daniele – che non ha visto se ci sia stata una vera e propria rissa! – riferisce di non aver visto dove si trovasse il Castangia e tantomeno che lo stesso si stesse adoperando per riportare i calciatori negli spogliatoi. Pertanto, non si rinvengono le contraddizioni suggerite dai reclamanti ed anzi le dichiarazioni delle persone offese sono perfettamente sovrapponibili conferendo linearità ed unicità logica al contenuto di quanto riferito singolarmente anche in ordine alla certezza che il gruppo di aggressori, costituito dai soggetti indicati anche solo nel nome ma comunque identificati e legati tutti da vincoli sportivi e societari, per la ristrettezza e contiguità dei luoghi e dei tempi nei quali si sono svolti gli accadimenti, non avesse motivo per sciogliersi o per vedere l’uscita di scena di alcuni dei compartecipi iniziali se non quando esaurita l’aggressione ai danni delle vittime predestinate. Allo stesso modo, quand’anche il Bolzoni, nel corso dell’aggressione subita, connotata da particolare violenza e ferocia, abbia sentito pronunciare solo il nome di “Gianni”, chiaramente riferito al Castangia, non per questo se ne può dedurre la estraneità tenuto conto che lo stesso dirigente ha fatto parte attivamente del gruppo sin dall’inizio della vicenda, tenendo condotte particolarmente deprecabili, e non aveva motivo per abbandonarlo in ragione di eventi concatenati e svolti in rapidissima successione, conclusisi di lì a poco. Sulla base degli elementi raccolti e dell’esame del contenuto dei rispettivi reclami, la vicenda può essere così ricostruita. A seguito di intemperanze scaturite da un fatto di gioco nel quale risultava coinvolto il Bolzoni, che portavano il Palluzzi a minacciare il Sig. Macchione e di riflesso la squadra avversaria, l’arbitro allontanava il primo dal campo al 37’ del I tempo e lo stesso si posizionava in luogo tale che gli consentiva di continuare ad impartire le direttive tecniche ai propri calciatori. Dallo stesso, il Palluzzi, accanto al quale si trovava il Castangia, continuava i diverbi con i dirigenti della squadra ospite – che minacciava con espressioni analoghe a quelle che ne avevano determinato l’allontanamento – e lo stesso Bolzoni con il quale tentava di entrare in contatto anche durante l’intervallo. Al termine della partita, il Palluzzi, il Castangia, lo Sciamotti ed il Pampigna, anch’egli espulso, ed altri giocatori della Aurora raggiungevano il Bernardini ed il Bompani e, concretizzando le minacce, li aggredivano colpendoli ripetutamente sino a neutralizzarli. Quindi, si spostavano verso la vicina area antistante gli spogliatoi dove, aggiuntisi anche il Mele ed il Rossetti, incontravano il Bolzoni che il Palluzzi colpiva violentemente, proseguendo l’aggressione gli altri concorrenti sebbene lo stesso fosse a terra sanguinante ed inerme. La furia incontrollata che ha spinto gli aggressori non può trovare alcuna giustificazione né nel clima della partita, ancorché definito rovente per la posta in gioco, né, tantomeno, nella necessità di farsi giustizia da soli, peraltro a risultato di vittoria acquisito, in ragione di precedenti scorrettezze di gioco asseritamente attribuite al Bolzoni o di alterchi con i dirigenti della squadra avversaria. Le espressioni usate dal Palluzzi in occasione del diverbio con il Sig. Macchione sono indicative della premeditazione che ha accompagnato la volontà lesiva e della sicurezza che ha assistito il gruppo – legato dall’appartenenza alla stessa squadra – nelle varie fasi dell’aggressione, frutto della familiarità con l’ambiente che poteva insinuare certezze di impunità, risultando i fatti aggravati per l’autorevolezza del Palluzzi, che ha eccitato gli animi e trascinato il gruppo, con il sostegno e la collaborazione attiva del Castangia che, in quel frangente, rappresentava la Società e, in un certo qual senso, avallava gli illeciti. In conclusione, i fatti indicati sono estranei alla competizione sportiva e ne devono essere tenuti ben lontani; di tal ché- meglio valutati i medesimi ed i comportamenti tenuti nella circostanza da ciascuno dei deferiti- si rende necessario elevare per alcuni di essi la sanzione irrogata in prima istanza risultando più congruo determinarla come specificato in dispositivo. P.Q.M. Rigetta i reclami, conferma la decisione impugnata quanto alla sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) al Sig. Davide Rossetti e, in applicazione dell’art. 36, comma 3, del CGS, aggrava le sanzioni inflitte agli altri deferiti nella misura di seguito indicata, ovviamente comprensiva del presofferto: Sig. Giovanni Castangia, inibizione di anni 2 (due); Sig. Vincenzo Palluzzi, squalifica di anni 2 (due); Sig. Roberto Mele, squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); Sig. Manuel Sciamotti, squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); Sig. Patrizio Pompigna, squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei). Dispone incamerarsi le tasse già versate.
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