• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 20 Agosto 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CALCIATORE SPADAVECCHIA VITANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011) (Decisione della Corte di Giustizia Federale Com. Uff. n. 78/CGF del 10.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 20 Agosto 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CALCIATORE SPADAVECCHIA VITANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011) (Decisione della Corte di Giustizia Federale Com. Uff. n. 78/CGF del 10.11.2011)
Con ricorso del 14.3.2013, il sig. Vitangelo Spadavecchia ha chiesto, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., la revocazione/revisione della pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 23/CDN dell’11 ottobre 2011, confermata da questa Corte con decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 78/CGF del 10.11.2011, con la quale era stata inflitta allo stesso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 3. Il ricorrente (all’epoca dei fatti, calciatore della Società Sorrento Calcio S.r.l.) era stato dichiarato responsabile della violazione degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, C.G.S., in relazione all’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara. Il ricorso si appalesa inammissibile per le seguenti ragioni. In via preliminare ed assorbente, si evidenzia come il sig. Vitangelo Spadavecchia abbia, a suo tempo, proposto istanza di arbitrato al TNAS, impugnando le decisioni, rese dagli Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., più sopra indicate; la predetta istanza arbitrale è stata rigettata con il lodo depositato in data 16.4.2012. Come già affermato da questa Corte con riferimento ad altra fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella di cui all’odierno giudizio (cfr. CGF – Sezioni Unite, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 245/CGF del 4.5.2012), l’art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, intitolato «Azioni di nullità dinanzi alla Corte d’appello», così recita: «I lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica sono sempre impugnabili, in conformità di quanto disposto nell’art. 12 ter, comma 3, dello Statuto CONI anche in presenza della c.d. clausola di giustizia eventualmente contenuta negli statuti, regolamenti e accordi di cui all’art. 2, commi 1 e 3, con i mezzi previsti dal codice di procedura civile». L’art. 831 c.p.c., come noto, prevede la possibilità di impugnare per revocazione il lodo arbitrale davanti alla Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede l’arbitrato. Alla luce di quanto sopra, non vi è chi non veda l’inammissibilità del presente ricorso. Ma ove anche si volesse superare la predetta eccezione, ritenendo, da un lato, esperibili nei confronti dei lodi pronunciati dal TNAS esclusivamente le azioni di nullità e qualificando, dall’altro, il ricorso, proposto dal sig. Spadavecchia, in termini di istanza di revisione e non di revocazione, la conclusione cui si dovrebbe, comunque, pervenire sarebbe sempre quella dell’inammissibilità del ricorso che ci occupa. Al proposito, merita di essere ricordato che questa Corte, con decisione resa a Sezioni Unite e pubblicata sul Com. Uff. n. 190/CGF del 20 maggio 2009, ha evidenziato che “la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale (art. 39, comma 2, C.G.S.: N.d.E.) ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio”. L’art. 630 c.p.p. prevede che la revisione possa essere richiesta, tra le altre ipotesi, se dopo la decisione di condanna, siano sopravvenute nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto. Ebbene, nel caso di specie non ricorre, all’evidenza, la predetta ipotesi atteso che, all’esito delle indagini svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, il sig. Spadavecchia risulta indagato del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 1, commi 1 e 2, della legge n. 401/89 per avere richiesto il pagamento di una somma di denaro pari a € 50.000,00 al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento dell’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009. Non vi è, pertanto, chi non veda come le nuove prove (rectius: i nuovi elementi di prova) non dimostrino affatto che il sig. Spadavecchia dovesse essere prosciolto dagli addebiti disciplinari. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Spadavecchia Vitangelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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