F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. CONDINESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BASSA ANAUNIA/CONDINESE DEL 9.9.2012 ED INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CIMAROLLI ANTONIO FINO ALL’11.10.2012 (DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – COM. UFF. N. 20 DEL 13.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 26 del 28.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. CONDINESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BASSA ANAUNIA/CONDINESE DEL 9.9.2012 ED INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CIMAROLLI ANTONIO FINO ALL’11.10.2012 (DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – COM. UFF. N. 20 DEL 13.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 26 del 28.9.2012) Con atto del 5.10.2012, la società S.S.D. Condinese proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale di Trento della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 13.9.2012) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Trento che aveva irrogato, alla predetta Società, la sanzione della perdita della gara Bassa Anaunia/Condinese del 9.9.2012 nonché l’inibizione del dirigente accompagnatore, signor Cimarolli Antonio, fino all’11.10.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la società S.S.D. Condinese si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Condinese di Condino (Trento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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