F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MONOSPOLIS/BISCEGLIE 1913 DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 14.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DELLA S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MONOSPOLIS/BISCEGLIE 1913 DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 14.10.2012)
La S.S. Monopolis S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012 con la quale veniva inflitta alla stessa, in relazione alla gara tra S.S. Monopolis S.r.l. e la Bisceglie 1913 Donuva APD, l’ammenda di € 1.500,00 con diffida “ per avere i propri sostenitori: 1) intonato all’indirizzo del Direttore di gara cori dal contenuto gravemente ingiurioso 2) lanciato in direzione di uno degli A.A. un pezzo di legno lungo circa un metro e largo circa 10 cm., un tubo di plastica di circa 20cm. ed un altro di circa 3 cm, oggetti che cadevano sulla pista di atletica e sul campo per destinazione (e) per indebita presenza, durante l’intervallo, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società che, avvicinatasi con fare minaccioso al Direttore di gara, rivolgeva al medesimo espressioni dal contenuto offensivo”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione di diffida e la riduzione dell’ammenda la ricorrente ha rilevato che, a suo dire, sussisterebbero, in ordine ai fatti contestati, difformità tra il rapporto dell’Arbitro e quello del Commissario di campo. In particolare la ricorrente ha affermato che tali difformità riguarderebbero sia i cori dei tifosi della stessa che il lancio degli oggetti da parte dei supporters. Il ricorso va respinto in quanto non vi è motivo, tenuto conto della gravità e della molteplicità dei comportamenti addebitati, di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo sulla scorta della ricostruzione dei fatti compiuta dall’Arbitro e dal Commissario di campo. Per questi motivi la C.G.F. respinge del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monospolis di Bari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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