F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUTO MASSIMILIANO SEGUITO GARA MATERA/MONOSPOLIS DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUTO MASSIMILIANO SEGUITO GARA MATERA/MONOSPOLIS DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)
La A.S.D. Matera Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013 relativa alla partita tra Matera e Monospolys del 12.5.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Caputo Massimiliano la squalifica per 3 gare effettive “per essersi avvicinato alla panchina della squadra avversaria profferendo espressioni che provocavano la reazione di uno degli occupanti e generavano la reazione di quest’ultimo risoltasi in reciproci spintoni”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato l’eccessività della sanzione e la insussistenza di riscontri probatori in ordine alla qualificabilità della condotta dell’atleta come provocatoria. In particolare essa ha evidenziato il fatto che nel referto dell’Assistente di gara si fa riferimento ad espressioni usate dal Caputo nei confronti della panchina avversaria, senza che siano state esattamente percepite. Da qui l’affermazione della carenza probatoria degli addebiti contestati al calciatore. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Caputo che, come risulta dal rapporto dell’Assistente, con le sue espressioni evidentemente offensive ha provocato la reazione di un avversario con conseguenti reciproci spintoni. Non vi è pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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