COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 07/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società VIS NOVA GIUSSANO Camp. Promozione Gir. C Gara del 29.09.2013 tra Vis Nova Giussano / Cantù C.U. n. 25 del CRL datato 24.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 07/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società VIS NOVA GIUSSANO Camp. Promozione Gir. C Gara del 29.09.2013 tra Vis Nova Giussano / Cantù C.U. n. 25 del CRL datato 24.10.2013. La società VIS NOVA GIUSSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, in quanto pervenuto oltre il termine e senza aver allegato la prova di invio alla controparte. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : il reclamo proposto dall’odierna reclamante è infatti pervenuto all’Ufficio del Giudice Sportivo oltre il termine – da considerarsi perentorio a pena d’inammissibilità - prescritto dalla disposizione in materia. La decisione del Giudice Sportivo è corretta e merita pertanto di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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