COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare f) Reclamo proposto dal G.S.D. GENOLA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n° 17 del 24/10/13 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara GENOLA – SOMMARIVESE disputata il 19/10/13 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
f) Reclamo proposto dal G.S.D. GENOLA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo
pubblicate sul C.U. n° 17 del 24/10/13 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento
alla gara GENOLA – SOMMARIVESE disputata il 19/10/13 nell’ambito del Campionato
Juniores Provinciali – Girone A
Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 28/10/13, il G.S.D. GENOLA contesta le
decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 17 del 24/10/13 della Delegazione
Provinciale di Cuneo, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica per quattro gare inflitta al
proprio giocatore ESTIENNE Matteo, chiedendone la riduzione.
L’arbitro riferisce nel suo rapporto che, durante lo svolgimento della gara GENOLA –
SOMMARIVESE, disputata il 19/10/13 nell’ambito del Girone A del Campionato Juniores
Provinciale, decretava l’espulsione del giocatore ESTIENNE Matteo del GENOLA perché, a seguito
di un normale contrasto, a gioco fermo, dava una manata ad un giocatore avversario venendo poi
trattenuto dai suoi compagni di squadra.
La Società reclamante, pur deprecando il comportamento scorretto del proprio tesserato, ritiene che
la sanzione inflitta al giocatore risulti eccessivamente pesante, sia in considerazione delle,
fortunatamente, nulle conseguenze in termini di danni evidenti e sia perché, a proprio modo di
vedere, è stato messo in atto un gesto di reazione istintiva ad un ennesimo fallo di gioco, senza che
lo stesso possa essere considerato come condotta violenta.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
ritenuto che, in considerazione delle scarse conseguenze provocate dal gesto messo in atto dal
giocatore, che tuttavia rivestiva nell’occasione la qualifica di capitano, si possa accogliere il reclamo,
limitatamente alla congruità della sanzione adottata,
DELIBERA
di ridurre a TRE giornate la squalifica inflitta al calciatore ESTIENNE Matteo, nulla disponendo per
quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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