COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Virtus Football School Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 17 del 16/10/2013 – Squalifica per sei giornate giocatore Fraccarolli Marco – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 06.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Virtus Football School
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 17 del
16/10/2013 - Squalifica per sei giornate giocatore Fraccarolli Marco – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Virtus Football School ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 17 del 16/10/2013 con la quale ha assunto la sanzione della
squalifica per sei giornate a carico del calciatore Fraccarolli Marco :
“espulso per aver colpito intenzionalmente un giocatore avversario a palla lontana costringendolo ad abbandonare la
gara (3), per insulti reiterati nei confronti del direttore di gara all'atto dell'irrogazione del provvedimento espulsivo (2) e per
aver ritardato l'uscita dal terreno di gioco (1)”. La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Virtus Football School;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione nei confronti del calciatore Fraccarolli Marco possa essere rideterminata nella squalifica più
congrua di cinque giornate di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Virtus Football School;
- di ridurre a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Fraccarolli Marco;
La tassa reclamo non é stata versata.
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