COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO IRSINESE 2013 AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 31.3.2014 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE NOVELLINO PANCRAZIO, RIPORTATA SUL CU N.30 DEL 23.10.2013.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
6.1 - RICORSO IRSINESE 2013 AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 31.3.2014 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE NOVELLINO PANCRAZIO, RIPORTATA SUL CU N.30 DEL 23.10.2013.
Letto il reclamo proposto dalla Società IRSINESE 2013 avverso la squalifica del calciatore NOVELLINO PANCRAZIO, come riportato sul C.U. n.30 del 23.10.2013;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato, in via preliminare, come il predetto ricorso debba dirsi proposto in violazione dell’art. 33 comma 6 e che pertanto, a questa Commissione adita risulta preclusa ogni possibilità di esame del merito delle questioni sottoposte al suo vaglio;
Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato, in ogni caso, come le motivazioni, addotte dalla reclamante, benché assorbite dalla preliminare questione di inammissibilità, sopra rappresentata, non abbiano, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara, dai quali, di converso, emerge in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore, in riferimento ai fatti allo stesso ascritti;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.30 del 23.10.2013;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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