DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 184 del 13.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 RECLAMO GARA DEL 2/11/2013 LECCO CALCIO A5 – PESARO FANO CALCIO A5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 184 del 13.11.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2
RECLAMO
GARA DEL 2/11/2013 LECCO CALCIO A5 – PESARO FANO CALCIO A5
Reclamo preposto dalla società PESARO FANO CALCIO A5 avverso l'esito
della gara LECCO CALCIO A5 – PESARO FANO CALCIO A5
Il Giudice sportivo,
rilevato che la società PESARO FANO CALCIO A5 non ha dato seguito al
preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe;
considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del
gravame ai sensi dell’Art.29, co.lett. B del C.G.S.;
considerato , in oltre che ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S.,il
reclamo anche sé soltanto annunciato,è gravato dalla relativa tassa;
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°167 del 07.11.2013;
a) i dichiarare inammissibile il reclamo;
b) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente
punteggio LECCO CALCIO A5 – PESARO FANO CALCIO A5 7-5.
c) di addebitare sul conto della società PESARO FANO CALCIO A5 la tassa
di reclamo.
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