F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 27 Novembre 2013 (80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D’AMICO Andrea, LIPPI Davide, PASQUALIN Luca, D’AMICO Alessandro, CARPEGGIANI Bruno, CARPEGGIANI Augusto, MARTORELLI Giocondo, CAPUCHO Jedaias Neves, RUBIN Matteo, MEGGIORINI Riccardo, PEDERZOLI Mauro, CAIRO Urbano, DE LAURENTIIS Aurelio, LEONARDI Pietro, SEMERARO Pierandrea, PORCEDDA Sergio e le Società US LECCE Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC TORINO Spa, FC PARMA Spa e FC BOLOGNA 1909 Spa – (nota n. 1353/1311 pf11-12 SP/blp del 30.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 27 Novembre 2013 (80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D’AMICO Andrea, LIPPI Davide, PASQUALIN Luca, D’AMICO Alessandro, CARPEGGIANI Bruno, CARPEGGIANI Augusto, MARTORELLI Giocondo, CAPUCHO Jedaias Neves, RUBIN Matteo, MEGGIORINI Riccardo, PEDERZOLI Mauro, CAIRO Urbano, DE LAURENTIIS Aurelio, LEONARDI Pietro, SEMERARO Pierandrea, PORCEDDA Sergio e le Società US LECCE Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC TORINO Spa, FC PARMA Spa e FC BOLOGNA 1909 Spa – (nota n. 1353/1311 pf11-12 SP/blp del 30.9.2013). Con provvedimento del 30.9.2013 la Procura federale ha deferito: 1) Capucho Jedaias Neves, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società US Lecce Spa; 2) Mauro Pederzoli, all’epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società Novara con poteri di rappresentanza della Società Novara Calcio; 3) Alessandro D’amico, collaboratore della Società di Agenti PDP Srl; 4) Andrea D’amico, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 5) Giocondo Martorelli, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 6) Pierandrea Semeraro, all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società US Lecce Spa; 7) Davide Lippi, agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C.; 8) Aurelio De Laurentiis, Presidente e Legale rappresentante della Società SSC Napoli Spa; 9) Luca Pasqualin, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 10) Meggiorini Riccardo, calciatore tesserato con la Società FC Torino Spa; 11) Urbano Cairo, Presidente e Legale rappresentante della Società FC Torino Spa; 12) Bruno Carpeggiani, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 13) Augusto Carpeggiani, all’epoca dei fatti, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; 14) Sergio Porcedda, all’epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società FC Bologna; 15) Matteo Rubin, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società AC Siena Spa; 16) Pietro Leonardi, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Parma Spa; 17) la Società US Lecce Spa; 18) la Società Novara Calcio Spa; 19) la Società SSC Napoli Spa; 20) la Società FC Torino Spa; 21) la Società FC Bologna Spa; 22) la Società FC Parma Spa; per rispondere: 1) il Sig. Capucho Jedaias Neves, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società US Lecce Spa; A1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 1, del CGS anche in relazione con l’art. 5, comma 1, e con l’art. 21, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti attualmente in vigore, per essersi avvalso dell’opera di assistenza e intermediazione del Sig. Alessandro D’Amico, soggetto privo di regolare licenza, in occasione della stipula del contratto con la Società Novara in data 17.08.2011, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); A1.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti attualmente in vigore, per esseri avvalso dell’opera professionale del Sig. D’Amico Alessandro, unitamente a quella del Sig. Andrea D’Amico, in occasione della stipula del contratto con la Società Novara, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Andrea D’Amico, socio della Società PDP Srl, svolgeva attività di assistenza e rappresentanza in favore del calciatore, unitamente al Sig. D’Amico Alessandro, collaboratore della Società PDP Srl, rappresentando, al contempo, gli interessi della controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); 2) il Sig. Mauro Pederzoli, all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Direttore sportivo della Società Novara con poteri di rappresentanza; A2.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per aver condotto trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Jeda Capucho Jedaias, con il Sig. Alessandro D’Amico, soggetto non autorizzato, il quale agiva per conto del nominato calciatore, benché privo di regolare licenza, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); 2.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in via autonoma e in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti attualmente in vigore, per aver conferito formale incarico all’agente Andrea D’Amico socio della Società PDP Srl, finalizzato alla stipula del contratto con il calciatore Capucho Jedaias Neves, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto il Sig. Andrea D’Amico, rappresentava di fatto unitamente al Sig. Alessandro D’Amico, collaboratore Società PDP Srl, gli interessi anche della controparte contrattuale, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); 2.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti attualmente in vigore, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Andrea D’Amico fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Capucho Jedaias Nevas con la predetta Società in data 17.08.2011, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); D2.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver conferito mandato all’agente Luca Pasqualin volto al tesseramento del calciatore Meggiorini Riccardo, mentre l’agente Andrea D’Amico rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, senza ricevere da quest’ultimo formale mandato scritto; così determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto entrambi gli agenti erano soci della Società PDP Srl e rappresentavano gli interessi delle controparti nel medesimo contratto economico stipulato tra il calciatore Meggiorini Riccardo e la Società Novara in data 08.07.2011, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D; D2.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Luca Pasqualin, della cui opera professionale la Società Novara si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Meggiorini Riccardo con la predetta Società in data 08.07.2011, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); 3. il Sig. Alessandro D’amico, collaboratore della Società di Agenti PDP Srl; A3.1) quale soggetto che ha svolto attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 5, del CGS, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS e dell’art. 10, comma 1 del CGS, quale concorrente necessario nella condotta posta in essere dal calciatore Capucho Jedaias Nevas e dal Sig. Pederzoli Mauro, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); 4) il Sig. Andrea D’amico, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; A4.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in via autonoma ed in relazione con l’art. 16,comma 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti attualmente in vigore, per aver ricevuto formale incarico scritto dalla Società Novara finalizzato alla stipula del contratto con calciatore Capucho Jedaias Neves, così determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto svolgeva attività di assistenza e di rappresentanza, unitamente al Sig. Alessandro D’Amico, collaboratore della Società PDP Srl, in favore del calciatore Capucho Jedaias Nevas ed, al contempo, rappresentava gli interessi della Società Novara controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); A4.1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti e con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Capucho Jedaias Neves con la Società Novara in data 17.08.2011, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A); D4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, commi 1 e 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver di fatto rappresentato e prestato assistenza professionale al calciatore Meggiorini, in occasione del contratto stipulato tra la Società Novara e il predetto calciatore in data 08.07.2011, senza peraltro ricevere da quest’ultimo formale incarico scritto, mentre l’agente Luca Pasqualin, riceveva formale incarico scritto dalla Società Novara controparte nel medesimo contratto economico, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Società PDP Srl, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); D4.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Meggiorini con la Società Torino dalla quale aveva ricevuto formale mandato scritto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D1); D4.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 01.07.2009 tra la Società FC Genoa ed il calciatore Meggiorini dal quale aveva ricevuto formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D2); D4.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 09.07.2009 tra la Società A.S. Bari ed il calciatore Meggiorini dal quale aveva ricevuto formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D3); D4.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 09.07.2010 tra la Società FC Bologna ed il calciatore Meggiorini dal quale aveva ricevuto formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D4); E4.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 10, comma 1, con l’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Torino in data 12.12.2009, mentre l’agente Pasqualin rappresentava gli interessi della Società Torino, dalla quale riceveva formale mandato, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto i medesimi agenti, oltre a rappresentare le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, risultavano entrambi soci della Società PDP Srl, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E4.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, commi 1 e 8, con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Bologna in data 21.08.2010, rappresentando al contempo gli interessi della Società Bologna dalla quale riceveva formale mandato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto rappresentava le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); E4.2.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Bologna dalla quale riceveva formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); E4.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, commi 1 e 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Torino in data 08.08.2011, rappresentando al contempo gli interessi della Società Torino dalla quale riceveva formale mandato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto rappresentava le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); E4.3.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Torino dalla quale riceveva formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); E4.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, commi 1 e 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Parma Spa in data 08.08.2011, rappresentando al contempo gli interessi della Società Parma dalla quale riceveva formale mandato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto rappresentava le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); E4.4.1) la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Parma dalla quale riceveva formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); E4.5) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Bologna in data 03.01.2012, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E5); E4.6) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente, per aver svolto attività di consulenza ed assistenza in favore del calciatore Matteo Rubin, in occasione del contratto stipulato dal predetto calciatore con la Società FC Siena in data 14.07.2012, senza ricevere dal calciatore incarico scritto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E6); 5. il Sig. Giocondo Martorelli, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; A5.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.08.2010 tra il calciatore Capucho Jedaias Neves e la Società US Lecce Spa, della cui opera professionale la predetta Società si era avvalsa, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A1); 6. il Sig. Pierandrea Semeraro, all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Presidente e Legale rappresentante della Società US Lecce Spa; A6) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Martorelli, della cui opera professionale la Società si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Capucho Jedaias Neves, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A1); 7. il Sig. Davide Lippi, agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C.; B7) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non aver essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Donadel e la Società Napoli, della cui opera professionale la predetta Società si era avvalsa, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera B); 8. il Sig. Aurelio De Laurentiis, Presidente e Legale rappresentante della Società SSC Napoli Spa; B8) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché con l’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non aver essersi assicurato che il nominativo dell’agente Davide Lippi, della cui opera professionale la Società si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Donadel in data 1.07.2011, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera B); C8) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché con l’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Luca Pasqualin fosse indicato nel rinnovo contrattuale stipulato dal calciatore Fabiano Santacroce in data 27.06.2011, della cui opera professionale la Società Napoli si era avvalsa, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera C); 9. il Sig. Luca Pasqualin, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; C9) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti in vigore, in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel rinnovo contrattuale stipulato dal calciatore Fabiano Santacroce con la Società S.S.C. Napoli Spa in data 27.06.2011, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla predetta Società, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera C); D9) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16,comma 8, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver ricevuto formale mandato dalla Società Novara, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Meggiorini Riccardo e la predetta Società avvenuto in data 08.07.2011, mentre l’Agente Andrea D’Amico, prestava di fatto attività di assistenza in favore del nominato calciatore, senza ricevere da quest’ultimo formale incarico scritto, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Società PDP Srl e rappresentavano le rispettive controparti contrattuali, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); D9.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse inserito nel contratto stipulato dal calciatore Meggiorini con la Società Novara, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); E9.1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società FC Torino, dalla quale riceveva formale mandato finalizzato al rinnovo contrattuale del calciatore Rubin Matteo stipulato in data 12.12.2009, mentre l’agente Andrea D’Amico prestava di fatto assistenza al nominato calciatore, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto i medesimi agenti, oltre a rappresentare le rispettive controparti nel medesimo contratto economico, risultavano entrambi soci della Società PDP Srl, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E9.1.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel rinnovo contrattuale stipulato dal calciatore Matteo Rubin con la Società FC Torino Spa in data 12.12.2009, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla predetta Società, come dettagliatamente specificato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); 10. il Sig. Meggiorini Riccardo, calciatore tesserato con la Società FC Torino Spa; D10) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 8 luglio 2011 con la Società Novara, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, socio della Società PDP Srl, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Luca Pasqualin, anch’egli socio della Società PDP Srl, rappresentava gli interessi della Società Novara controparte nel medesimo contratto economico stipulato in data 08.07.2011, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D); D10.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 13, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Andrea D’Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Genoa FC in data 01.07.2009, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D2); D10.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 13, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Andrea D’Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società AS Bari Spa in data 09.07.2009, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D3); D10.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Andrea D’Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società FC Bologna Spa in data 09.07.2010, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D4); 11. il Sig. Urbano Cairo, Presidente e Legale rappresentante della Società FC Torino Spa; D11.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Andrea D’Amico, della cui opera la Società Torino si era avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Meggiorini Riccardo, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera D1); E11) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 3, del Regolamento in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché della violazione dell’art. 93, comma 1, delle NOIF per aver conferito incarico professionale all’agente Augusto Carpeggiani, in occasione della stipula del contratto del calciatore Matteo Rubin con la Società Torino in data 04.07.2007, senza essersi assicurato che il nominativo dell’agente Carpeggiani, della cui opera professionale la Società Torino si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la predetta Società, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E); E11.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito incarico professionale all’agente Luca Pasqualin, socio della Società PDP Srl, in occasione della stipula del rinnovo contrattuale del calciatore Matteo Rubin con la Società Torino in data 12.12.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Andrea D’Amico, socio della PDP Srl, rappresentava di fatto il calciatore Rubin, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E11.1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione con l’art. 16, comma 3, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Luca Pasqualin, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Rubin Matteo e la Società FC Torino Spa in data 12.12.2009, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E11.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver conferito mandato all’agente Andrea D’Amico volto al rinnovo contrattuale del calciatore Matteo Rubin, in data 08.08.2011, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente di fatto rappresentava e prestava assistenza professionale al calciatore Matteo Rubin, controparte nel medesimo contratto economico stipulato in data 08.08.2011, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); E11.3.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Andrea D’Amico, della cui opera professionale la Società Torino si era avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Rubin Matteo, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); 12. il Sig. Bruno Carpeggiani, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; E12) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 10, comma 1, e con l’art. 12, comma 1, del Regolamento in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Torino in data 04.07.2007, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E); 13. il Sig. Augusto Carpeggiani, all’epoca dei fatti, agente iscritto nell’elenco della FIGC; E13) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società FC Torino Spa, in occasione del contratto stipulato tra il calciatore Matteo Rubin e la predetta Società in data 04.07.2007, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E); 14. il Sig. Sergio Porcedda, all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Legale rappresentante della Società FC Bologna; E14) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente, per aver conferito incarico scritto all’agente Andrea D’Amico, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Rubin Matteo con la Società Bologna in data 21.08.2010, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, in assenza di regolare mandato conferito dal Rubin, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); E14.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché della violazione dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente D’Amico fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Bologna dalla quale riceveva formale mandato, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); 15. il Sig. Matteo Rubin, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società AC Siena Spa; E15) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 10, comma 1, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso, in occasione della stipula del contratto con la Società Torino in data 04.07.2007, dell’opera professionale dell’agente Bruno Carpeggiani, senza conferire mandato scritto all’agente, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E); E15.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 10, comma 1, e con l’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 per essersi avvalso, in occasione della stipula del rinnovo contrattuale con la Società Torino in data 12.12.2009, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto all’agente, mentre l’agente Luca Pasqualin rappresentava gli interessi della Società Torino, in forza di regolare mandato ricevuto dalla medesima Società, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto i medesimi agenti, entrambi soci della Società PDP Srl, rappresentavano gli interessi delle rispettive controparti nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E1); E15.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 21.08.2010 con la Società FC Bologna Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente D’Amico rappresentava gli interessi della Società Bologna, dalla quale riceveva formale mandato, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E2); E15.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del rinnovo contrattuale avvenuto in data 08.08.2011 con la Società FC Torino Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente D’Amico rappresentava gli interessi della Società Torino, dalla quale riceveva formale mandato, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E3); E15.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, e con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 08.08.2011 con la Società FC Parma Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente D’Amico rappresentava gli interessi della Società Parma, dalla quale riceveva formale mandato, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); E15.5) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 03.01.2012 con la Società FC Bologna Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, come dettagliatamente motivato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E5); E15.6) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente, per essersi avvalso di fatto, in occasione della stipulazione del contratto economico avvenuto in data 14.07.2012 con la Società Siena Spa, dell’opera professionale dell’agente Andrea D’Amico, senza conferire mandato scritto al medesimo agente, come dettagliatamente motivato nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E6); 16. il Sig. Pietro Leonardi, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società parma Spa; E16) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente per aver conferito incarico scritto all’agente Andrea D’Amico, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Rubin Matteo con la Società Parma in data 08.08.2011, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente, in assenza di regolare mandato conferitogli dal Rubin, rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, controparte nel medesimo contratto economico, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); E16.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente, nonché in relazione con l’art. 93, comma 1, delle NOIF per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente D’Amico della cui opera professionale la Società Parma si era avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Parma, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); 17. la Società US Lecce Spa; 17.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante all’epoca dei fatti, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera A1); 18. la Società Novara Calcio Spa; 18.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al Direttore sportivo con poteri di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alle lettere A) e D); 19. la Società SSC Napoli Spa; 19.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alle lettere B) e C); 20. la Società FC Torino Spa; 20.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alle lettere D1, E), E1), E3); 21. la Società FC Bologna Spa; 21.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante all’epoca dei fatti, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alle lettere E2); 22. la Società FC Parma Spa; 22.1) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante, come dettagliatamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento alla lettera E4); Le posizioni dei Signori Cairo Urbano, Capucho Jedaias Neves, D’Amico Andrea, De Laurentiis Aurelio, Leonardi Pietro, Lippi Davide, Meggiorini Riccardo, Pasqualin Luca, Rubin Matteo e delle Società US Lecce Spa, SSC Calcio Napoli Spa, Novara Calcio Spa, FC Torino Spa, FC Parma Spa sono state definite con patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS e la relativa decisione é stata pubblicata da questa Commissione disciplinare con C.U. n. 36 del 21 novembre 2013. Il procedimento è proseguito nei confronti di Mauro Pederzoli, Alessandro D’Amico, Giocondo Martorelli, Pierandrea Semeraro, Bruno Carpeggiani, Augusto Carpeggiani, Sergio Porcedda e la Società Bologna 1909 FC Spa. La Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione delle seguenti sanzioni: 1) Mauro Pederzoli, all’epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società Novara Calcio, la inibizione per mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); 2) Alessandro D’amico, collaboratore della Società di Agenti PDP Srl, la inibizione di mesi 3 (tre) da scontarsi all’atto di un eventuale tesseramento; 3) Giocondo Martorelli, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); 4) Pierandrea Semeraro, all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società U.S. Lecce Spa, l’ammenda di € 10.000,00; 5) Bruno Carpeggiani, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C., l’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); 6) Augusto Carpeggiani, all’epoca dei fatti, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C., l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); 7) Sergio Porcedda, all’epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società FC Bologna, l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); 8) la Società FC Bologna Spa, l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). I deferiti comparsi hanno insistito per il proscioglimento, riportandosi anche alle memorie tempestivamente depositate. Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. La vicenda trae origine dallo scritto anonimo fatto pervenire alla Procura federale in data 21.5.2012, con il quale è stato denunciato che il Sig. Alessandro D’Amico avrebbe svolto l’attività di agente di calciatori, consistita sia nella conduzione di trattative per conto del fratello Andrea D’Amico sia nella rappresentanza personale di alcuni calciatori, pur non essendo il medesimo abilitato all’esercizio della professione, in quanto sprovvisto di regolare licenza. Le indagini, estremamente articolate, hanno consentito di accertare sia il ruolo del Sig. Alessandro D’Amico sia gli illeciti oggi contestati. Va premesso che lo scopo della normativa federale è quello di garantire la massima trasparenza e regolarità nelle operazioni di trasferimento e/o tesseramento dei calciatori, anche in ordine ad alcuni adempimenti che, prima facie, sembrerebbero meramente formali ma la cui violazione, comunque, costituisce comportamento disciplinarmente rilevante. Ci si riferisce alle disposizioni del REAC che stabiliscono che l’incarico di mediazione debba essere scritto, che l’agente “deve assicurarsi” che sul contratto concluso con la sua assistenza sia “chiaramente indicato” il suo nome, che a doversi assicurare dell’indicazione del nome dell’agente sul contratto siano anche la società ed il calciatore che di lui si sono avvalsi, norme che trovano un logico raccordo nell’art. 93 NOIF, che impone a tutti che il contratto debba riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla sua conclusione. Ciò premesso, la Commissione rileva che, dalla copiosissima documentazione acquisita, con particolare riferimento alla relazione della Procura, ai verbali di audizione e ai contratti versati in atti, risulta che i deferiti abbiano effettivamente posto in essere i comportamenti illeciti loro ascritti. Passando all’esame delle singole posizioni si osserva quanto segue, precisando che la posizione di alcuni deferiti verrà trattata congiuntamente attesa la unicità e contestualità dei fatti nei quali sono maturati gli addebiti. MAURO PEDERZOLI E ALESSANDRO D’AMICO 1) il Sig. Mauro Pederzoli, all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Direttore sportivo della Società Novara con poteri di rappresentanza, è chiamato a rispondere: A) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 10, comma 1, CGS, per aver condotto trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Jeda Capucho Jedaias, con il Sig. Alessandro D’Amico, soggetto non autorizzato, il quale agiva per conto del nominato calciatore, benché privo di regolare licenza; B) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in via autonoma e in relazione con l’art. 20, comma 2 e 9, REAC, per aver conferito formale incarico all’agente Andrea D’Amico socio della Società PDP Srl, finalizzato alla stipula del contratto con il calciatore Capucho Jedaias Neves, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto il Sig. Andrea D’Amico, rappresentava di fatto unitamente al Sig. Alessandro D’Amico, collaboratore Società PDP Srl, gli interessi anche della controparte contrattuale; C) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione con l’art. 22, comma 4, del REAC, nonché dell’art. 93, coma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Andrea D’Amico fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Capucho Jedaias Nevas con la predetta Società in data 17.8.2011; D) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 20, comma 2 e 9, REAC, per aver conferito mandato all’agente Luca Pasqualin volto al tesseramento del calciatore Meggiorini Riccardo, mentre l’agente Andrea D’Amico rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, senza ricevere da quest’ultimo formale mandato scritto; così determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto entrambi gli agenti erano soci della Società PDP Srl e rappresentavano gli interessi delle controparti nel medesimo contratto economico stipulato tra il calciatore Meggiorini Riccardo e la Società Novara in data 08.07.2011; E) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, REAC, nonché con l’art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Luca Pasqualin, della cui opera professionale la Società Novara si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Meggiorini Riccardo con la predetta Società in data 08.07.2011; 2. il Sig. Alessandro D’amico, collaboratore della Società di Agenti PDP Srl, quale soggetto che ha svolto attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 5, CGS, è chiamato a rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 CGS e dell’art. 10, comma 1, CGS, quale concorrente necessario nella condotta posta in essere dal calciatore Capucho Jedaias Nevas e dal Sig. Pederzoli Mauro. I deferiti hanno omesso il deposito di memorie difensive. Le indagini hanno consentito di accertare l’esistenza del rapporto illecito, ovviamente da un punto di vista disciplinare, tra il Sig. Mauro Pederzoli, Alessandro D’Amico e Andrea D’Amico Le dichiarazioni rese dal Sig. Jedaias Capucho Neves, in sede di audizione del 22.11.2012, inquadrano chiaramente le responsabilità dei deferiti nella vicenda volta al perfezionamento dell’accordo contrattuale tra il Sig. Jedaias Capucho Neves e la Società Novara. Il calciatore ha utilizzato termini inequivoci laddove ha riferito della propria volontà di servirsi di un agente, individuato nel Sig. Alessandro D’Amico, regolarmente incaricato, che ha condotto le trattative per il tesseramento con il Novara, poi formalizzato alla presenza del predetto e del Sig. Pederzoli. Il Sig. Neves ha altresì ammesso di aver sottoscritto il contratto limitandosi a porre la sua attenzione sugli importi in esso contenuti e, quindi, di non essersi accorto dell’assenza del nominativo del proprio agente. Le dichiarazioni rese dal Sig. Pederzoli, per quanto naturalmente tese ad escludere proprie responsabilità, forniscono ulteriore conferma della commissione degli illeciti, atteso che lo stesso ha indicato come agente del calciatore il Sig. Andrea D’Amico il quale, invece, è stato incaricato proprio dalla Società. Pertanto deve ritenersi accertato che il Sig. Alessandro D’Amico, privo di licenza, abbia svolto indebitamente l’attività di agente curando, di fatto, unitamente al fratello Andrea D’Amico, gli interessi del calciatore Capucho Jedaias Neves in occasione della stipula del contratto con la Società Novara, motivo per cui il proprio nome non poteva essere inserito nel contratto. Tali fatti ne determinano la responsabilità per gli addebiti contestati, atteso il disposto dell’art. 1, comma 1 e 5, e dell’art. 10, comma 1, CGS, quale concorrente necessario nella condotta posta in essere dal calciatore Jedaias Capucho Neves e dal Sig. Mauro Pederzoli. Si ritiene congrua la misura delle sanzioni richieste dalla Procura federale, chiarendo, quanto alla posizione del Sig. Alessandro D’Amico, che allo stesso non può che essere inflitta la sanzione della sospensione della licenza, rivestendo il ruolo di agente di fatto, la cui decorrenza è legata al suo futuro ed eventuale tesseramento. MARTORELLI GIOCONDO E SEMERARO PIERANDREA 3. il Sig. Giocondo Martorelli, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., è chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 19, comma 2, del REAC, nonché dell’art. 93, comma 1 NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.08.2010 tra il calciatore Capucho Jedaias Neves e la Società US Lecce Spa, della cui opera professionale la predetta Società si era avvalsa; 4. il Sig. Pierandrea Semeraro, all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Presidente e Legale rappresentante della Società US Lecce Spa, è chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 22, comma 4, RAEC, nonché dell’art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Martorelli, della cui opera professionale la Società si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Capucho Jedaias Neves. Il solo Sig. Martorelli ha fatto pervenire memorie difensive. La normativa di settore impone alle parti coinvolte nella stipulazione del contratto l’inserimento del nominativo dell’agente che ha prestato la propria attività. Secondo il Sig. Martorelli tale obbligo non sarebbe assolvibile mancando materialmente, nei moduli, lo spazio per l’indicazione imposta e non essendo gli stessi modificabili o integrabili. Tale prospettazione difensiva è infondata. La lettura dell’art. 93 NOIF, pur imponendo la conformità del contratto individuale a quelli “tipo” e l’utilizzo di un modulo specifico, non impedisce la mera aggiunta del nominativo dell’agente né prevede che la stessa vizi l’accordo. Tra l’altro, un tale inserimento non importa una deviazione sostanziale dai modelli tipo o una modifica dei diritti delle parti, assolvendo a quelle esigenze di trasparenza imposte dalla normativa. Si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale. CARPEGGIANI AUGUSTO E BRUNO 5. il Sig. Bruno Carpeggiani, agente iscritto nell’elenco della FIGC, è chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 10, comma 1, e con l’art. 12, comma 1, REAC in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la società FC Torino in data 04.07.2007; 6. il Sig. Augusto Carpeggiani, all’epoca dei fatti, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C. è chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 12, comma 1 e 2, REAC in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, NOIF, per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società FC Torino Spa, in occasione del contratto stipulato tra il calciatore Matteo Rubin e la predetta Società in data 04.07.2007, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto. I deferiti hanno depositato memorie difensive con le quali eccepiscono la nullità del deferimento per non essere stati sottoposti ad audizione, omissione che avrebbe determinato una violazione del principio del contraddittorio, e, con motivi distinti, nel merito, invocano la propria esenzione di responsabilità, per quanto riguarda il Sig. Carpeggiani Bruno, per la sostanziale unicità della dichiarazione accusatoria del Sig. Rubin, priva di riscontri esterni, e, per quanto riguarda il Sig. Carpeggiani Augusto, per non essere tenuto all’inserimento del proprio nome nel contratto del calciatore avendo curato gli interessi della Società, attesa, altresì, l’impossibilità materiale di soddisfare un tale obbligo per la mancanza dei relativi spazi nel documento. L’eccezione preliminare deve essere rigettata, atteso che l’omessa audizione dei deferiti non determina alcuna nullità né alcuna violazione delle regole del contraddittorio tale da risultare compromesso il diritto di difesa. Quanto al primo aspetto, nel CGS non è previsto espressamente né uno specifico obbligo in tal senso né alcuna sanzione “procedimentale” come richiesto dalle difese degli incolpati. Quanto al secondo aspetto, tale omissione non si è tradotta, né da un punto di vista formale né da un punto di vista sostanziale, in carenze dell’atto di deferimento tali da impedire ai Sigg.ri Carpeggiani di prendere precisamente posizione sui fatti agli stessi contestati anche con il deposito delle memorie con le quali hanno ampiamente chiarito i rispettivi ruoli nella vicenda. Nel merito, dalla documentazione acquisita emerge che il calciatore Rubin ha conferito incarico scritto all’agente Bruno Carpeggiani in data 1.9.2007 e che il Sig. Urbano Cairo, Presidente e Legale rappresentante della Società FC Torino, ha conferito mandato all’agente Augusto Carpeggiani, avente durata dal 27.06.2007 al 30.08.2007, finalizzato al tesseramento del calciatore Matteo Rubin, contratto che veniva stipulato in data 4.7.2007. Le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Rubin, in sede di audizione della Procura federale, chiariscono che il Sig. Bruno Carpeggiani prestava assistenza di fatto in suo favore già dal luglio 2007 e che, al momento della stipula del contratto, era presente il Sig. Carpeggiani Augusto, “figlio del mio procuratore”. Le stesse devono ritenersi attendibili attesane la linearità e coerenza, non indicando il deferito elementi da cui inferirne la inidoneità a sostenere l’incolpazione e non essendo sufficiente il mero rilievo dell’assenza di riscontri esterni per renderle inutilizzabili. Tra l’altro, la scelta di far conferire formalmente il mandato da parte della Società al Sig. Augusto Carpeggiani in epoca antecedente alla formalizzazione dell’incarico conferito dal calciatore al Sig. Bruno Carpeggiani (che di fatto lo assisteva) è indice della consapevolezza della illiceità del contegno posto in essere e della volontà di creare una situazione fittizia di apparente autonomia tra i vari mandati, evidentemente elusiva delle regole. Quanto alla impossibilità di materiale di inserimento del nominativo – come già chiarito – è indubbio che l’art. 93 NOIF, pur imponendo la conformità del contratto individuale a quelli “tipo” e l’utilizzo di un modulo specifico, non impedisce la mera aggiunta del nominativo dell’agente né prevede che la stessa vizi l’accordo. Tra l’altro, un tale inserimento non importa una deviazione sostanziale dai modelli tipo o una modifica dei diritti delle parti, assolvendo a quelle esigenze di trasparenza imposte dalla normativa. Si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale. PORCEDDA SERGIO E BOLOGNA CALCIO 7. il Sig. Sergio Porcedda, all’epoca dei fatti oggetto del presente provvedimento, Legale rappresentante della Società FC Bologna, è chiamato a rispondere; A) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 20, comma 2 e 9, REAC, per aver conferito incarico scritto all’agente Andrea D’Amico, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Rubin Matteo con la Società Bologna in data 21.8.2010, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, in assenza di regolare mandato conferito dal Rubin, controparte nel medesimo contratto economico; B) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione con l’art. 22, comma 4, REAC, nonché della violazione dell’art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente D’Amico fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la Società Bologna dalla quale riceveva formale mandato; 8. la Società FC Bologna Spa è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante all’epoca dei fatti. La sola Bologna Calcio ha fatto pervenire memorie difensive con le quali ha eccepito l’insussistenza di violazioni, attesa la massima diligenza alla quale il Sig. Porcedda avrebbe ispirato il proprio comportamento nella vicenda, tale comunque da farlo considerare vittima inconsapevole dell’Agente, da considerarsi responsabile in via esclusiva. La deferita, che tiene a precisare di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare eventuali situazioni censurabili, osserva di poter essere coinvolta disciplinarmente solo laddove la propria condotta non abbia impedito o abbia agevolato la condotta del Sig. D’Amico. Osserva ancora la deferita che la prova della propria responsabilità non può discendere dalle dichiarazioni accusatorie del Sig. Rubin che ha indicato come proprio procuratore l’Agente in questione e che i rapporti di amicizia asseritamente intercorrenti tra gli stessi impedirebbe di qualificare l’esistenza di un incarico. Quanto alla seconda delle contestazioni, la deferita invoca l’impossibilità di soddisfare l’obbligo di inserimento del nominativo e, in subordine, di essere incorsa in un errore scusabile determinato dalla stessa forma dei moduli utilizzati. Le dichiarazioni accusatorie del Sig. Rubin, che la Commissione ritiene attendibili attesane la linearità e coerenza, individuano precisamente i fatti, i ruoli rivestiti dalle parti e le rispettive responsabilità. I termini esplicitamente utilizzati dal calciatore per descrivere il rapporto che lo legava al Sig. D’Amico sono indicative di un’assistenza di fatto che l’agente prestava in suo favore, a prescindere dagli ulteriori rapporti personali. Peraltro, è bene rilevare che, sebbene la Società insista sull’assolvimento di tutto quanto in suo potere per l’accertamento di situazioni di potenziale conflitto, non risulta alcuna prova documentale a sostegno di tale tesi, tantomeno della ulteriore dichiarazione richiesta al Sig. D’Amico. In relazione a tale ultimo aspetto, si deve rilevare che proprio la necessità di ricorrere – per quanto prospettato – ad una dichiarazione che non avrebbe avuto senso chiedere in presenza della conferma, da parte della Commissione Agenti, della inesistenza di qualsiasi rapporto tra il calciatore e l’agente, è indicativa della consapevolezza originaria, da parte della deferita, della coesistenza degli incarichi per cui alla stessa occorreva precostituirsi la prova – che comunque non è stata fornita documentalmente – che la ponesse al riparo da future contestazioni tanto più che la Società riferisce dei rapporti di amicizia esistenti tra il calciatore e l’Agente. Per tali motivi, il comportamento della deferita, che ha agevolato la condotta dell’Agente, assume indubbia rilevanza disciplinare così come l’omesso inserimento del nominativo nel contratto. Sul punto, non è accoglibile la tesi per cui un tale inserimento fosse impossibile sia in ragione della possibilità materiale di effettuare un’aggiunta del genere sia in ragione dell’indiscusso disposto normativo costituito, in primis, dall’art. 93 NOIF che, pur imponendo la conformità del contratto individuale a quelli “tipo” e l’utilizzo di un modulo specifico, non impedisce la mera aggiunta del nominativo dell’agente né prevede che la stessa vizi l’accordo. Tra l’altro, un tale inserimento non importa una deviazione sostanziale dai modelli tipo o una modifica dei diritti delle parti, assolvendo a quelle esigenze di trasparenza imposte dalla normativa. Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella, diretta, della Bologna FC 1909 Spa. Si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge a: 1) Mauro Pederzoli, all’epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società Novara Calcio, la inibizione per mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); 2) Alessandro D’amico, collaboratore della Società di Agenti PDP Srl, la sanzione sospensione della licenza per mesi 3 (tre); 3) Giocondo Martorelli, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); 4) Pierandrea Semeraro, all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società US Lecce Spa, l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); 5) Bruno Carpeggiani, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C., l’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); 6) Augusto Carpeggiani, all’epoca dei fatti, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C., l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); 7) Sergio Porcedda, all’epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società FC Bologna, l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); 8) la Società FC Bologna Spa, l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Tutte le rimanenti posizioni deferite sono state definite con patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS e la relativa decisione é stata pubblicata da questa Commissione disciplinare con C.U. n. 36 del 21 novembre 2013.
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