COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. San Bonifacio Calcio 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 20 del 31/10/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara 4/10/2013 S.Bonifacio Calcio 5-Hellas Verona; Ammenda di € 100,00; Inibizione sino al 27/11/2013 Dirigente accompagnatore Spagnolo Mauro; Squalifica una giornata giocatore Toniolo Julian – Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. San Bonifacio Calcio 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 20 del 31/10/2013 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara 4/10/2013 S.Bonifacio Calcio 5-Hellas Verona; Ammenda di € 100,00; Inibizione sino al 27/11/2013 Dirigente accompagnatore Spagnolo Mauro; Squalifica una giornata giocatore Toniolo Julian – Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque La Società A.S.D. San Bonifacio Calcio 5 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 20 del 31/10/2013 con la quale ha assunto i provvedimenti disciplinari indicati a margine a seguito della partecipazione del giocatore Toniolo Julian (San Bonifacio C5) che non ne aveva titolo. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il ricorso proposto dall’A.S.D. San Bonifacio Calcio 5;avverso le delibere indicate a margine e assunte dal Giudice Sportivo di primo grado é affetto da vizio di forma, vale a dire la mancata comunicazione del ricorso stesso alla Società controinteressata. Ne dichiara, pertanto, l’inammissibilità per il combinato disposto dall’art. 46, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, che stabilisce che nei casi in cui il gravame verta su episodi o circostanze che possano modificare il risultato della gara conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (vedi anche art. 38, comma 7 del C.G.S.). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società San Bonifacio Calcio 5, confermando tutti i provvedimenti,indicati in oggetto e assunti dal Giudice Sportivo di prime cure a carico della Società A.S.D. San Bonifacio Calcio 5 e suoi tesserati. - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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