CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2013 promosso da: Sig. Angelo Cara per il minore Sig. P.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2013 promosso da: Sig. Angelo Cara per il minore Sig. P.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Enrico De Giovanni– Presidente
Avv. Guido Cecinelli - Arbitro
Prof. avv. Maurizio Cinelli – Arbitro
Nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. 1334 del 9 luglio 2013 - 732 promosso da:
Sig. PIERFRANCESCO CARA, unitamente al sig. Angelo Cara in qualità di genitore esercente la patria potestà, con l’avvocato Claudia Salvador, giusta procura in atti - istante -
Contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott.Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, giusta procura in atti - convenuta-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con istanza di arbitrato depositata il 09/07/2013, il Sig. Pierfrancesco Cara impugnava la decisione pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 241/LND del 06/06/2013 emessa dalla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lazio con cui veniva riformato il provvedimento di cui al CU n. 103/LND del 08/05/2013 emesso dal giudice sportivo; con il provvedimento impugnato veniva parzialmente accolto il ricorso proposto dallo stesso Sig.Cara avverso la sanzione della squalifica fino al 30/04/2017 , irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale; la decisione oggi impugnata riduceva la sanzione fino al 30/04/2016. La difesa del Sig.Cara chiedeva previa diversa qualificazione del fatto, la declaratoria della minore gravità della condotta e quindi della palese eccessività della squalifica irrogata, con conseguente diminuzione della sanzione medesima. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo il rigetto delle domande. Si costituiva quindi il Collegio arbitrale, formato dall'avv. prof. Maurizio Cinelli , nominato dal sig. Cara , e dall'avv. Guido Cecinelli, nominato dalla Federazione, i quali nominavano presidente l'avv. dello Stato Enrico De Giovanni. All’udienza di comparizione delle parti del 12/09/2103, veniva espletato il rituale tentativo di conciliazione, con esito negativo; venivano poi discusse le istanze istruttorie.. Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio, rigettava le istanze istruttorie perché inammissibili e in subordine irrilevanti per i motivi che saranno esposti in motivazione e concedeva termine alle parti per il deposito di note autorizzate , che venivano versate in atti ; per la parte istante veniva depositata anche breve memoria redatta dal sig. Pierfrancesco Cara e sottoscritta dal medesimo . All’udienza del 30/09/2013 svoltasi la discussione durante la quale le parti ribadivano le proprie tesi, il Collegio si riservava di decidere ; all'udienze presenziava anche l'istante unitamente al padre. L’istanza non merita accoglimento per i seguenti
MOTIVI
I fatti oggetto del presente procedimento possono così in breve riassumersi. In data 04/05/2013 il giovane calciatore Cara Pierfrancesco, durante l’incontro di calcio svoltosi a Roma valido per il campio nato LND A.l Reg. fascia b Futbolclub- Tor Sapienza, colpiva l’arbitro provocandone la caduta a terra ; in base al referto arbitrale venivano pertanto inflitte al giovane le sanzioni disciplinari sopra ricordate. L’istanza di arbitrato, pur riconoscendo l’errore del giovane Cara e non contestando la sanzione , censura “ la modalità di applicazione della squalifica nonché l’eccessività della stessa in relazione a come si sono svolti gli episodi” ; essa si duole essenzialmente del fatto che il referto arbitrale non è veritiero e che vi è stato un intervento di terze persone che hanno determinato l’arbitro a sospendere l’incontro e a fare false affermazioni : in sostanza sviluppa la tesi di una sorta di accordo raggiunto contro il giovane Cara, in particolare assumendo che l’arbitro della gara ha scientemente dapprima sospeso la gara e poi alterato il contenuto del proprio referto al fine di danneggiare il giovane calciatore. Di conseguenza la condotta tenuta - nel “costruire ad arte un referto totalmente infedele” –avrebbe indotto gli organi giudicanti della Federazione ad irrogare a carico dell’istante una sanzione di gran lunga più gravosa di quella che il giovane calciatore meritava per la condotta, ammessa dall’istante e ritenuta da questi meramente irriguardosa ma non anche violenta, tenuta nei confronti del direttore di gara. La FIGC ha replicato contestando integralmente le avverse deduzioni e richieste. Sul piano istruttorio l’istante formulava varie richieste ; fra queste chiedeva la visione di un filmato sui fatti acquisito presso un’ emittente televisiva privata e l’audizione di testimoni. Il Collegio, come ricordato, rigettava tali istanze, rinviando per la relativa motivazione al lodo; si espongono pertanto i motivi di tale rigetto . I fatti oggetto della sanzione sono descritti nel rapporto del giudice di gara; ai sensi dell'art.35 del Codice di giustizia sportiva ( d'ora in poi : CGS) il rapporto fa piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (comma 1.1); la veridicità di tale referto può porsi in dubbio solo nei ristrettissimi e specifici casi e nelle tassative modalità fissate nel comma 1.2. Alla luce di tali disposizioni si è ritenuto di dover respingere la richiesta dell’istante di acquisizione del filmato e di audizione dei testimoni. A ciò si aggiunga che per quanto riguarda in particolare i filmati il CGS ne consente l'acquisizione ( peraltro entro brevissimi termini) come mezzo di prova solo “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva ... non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo “ ( art. 35 , c. 1.3 e c. 1.4 CGS) , ipotesi che qui non ricorre. A ulteriore conferma di ciò si veda il comma 2.1 del medesimo art. 35 citato, ove si statuisce che il rapporto è l’unica fonte di prova anche in relazione ai comportamenti dei sostenitori delle squadre, con l’unica possibile eccezione costituita da eventuali supplementi e rapporti della Procura federale o dei commissari di campo. In altri termini, ai sensi dell’art. 35 CGS il rapporto arbitrale costituisce piena prova di tutti i fatti rilevanti avvenuti in occasione dell’evento sportivo; la sua efficacia probatoria non può essere posta in dubbio (se non nelle ipotesi e nei modi espressamente previsti, che non ricorrono nella fattispecie), né sotto il profilo della veridicità dei fatti descritti né sotto il profilo della completezza del medesimo rapporto. Pertanto non sono ammissibili prove intese non solo a smentire ma anche ad integrare il contenuto del rapporto, quali sono quelle richieste dall’istante (sul valore probatorio del referto arbitrale si veda fra gli altri lodi : TNAS 9 marzo 2011, in A.C. NOVARA per COSTANTINO, prot. 2613 del 29 novembre 2010). Ferme tali assorbenti ragioni di inammissibilità va, ad abundantiam, segnalata anche l’irrilevanza delle istanze istruttorie, giacché la ricostruzione dei fatti fornita dall’istante in parte, per quanto concerne i fatti rilevanti nel presente procedimento coincide, in sostanza, con il contenuto della decisione impugnata e in parte riguarda fatti successivi alla condotta sanzionata e posti in essere da terze persone, come tali irrilevanti ai fini della valutazione della rilevanza disciplinare del gesto del sig. Cara. Tali essendo le motivazioni del rigetto dell’istanza istruttoria si possono ora esaminare i motivi del rigetto dell’istanza nel suo complesso. Il presente lodo, in coerenza con quanto sopra affermato, è basato sulla ricostruzione dei fatti fornita nel referto arbitrale, nonché nella sentenza impugnata , indicata in epigrafe ; poiché si ritiene che la regola della non contestabilità del rapporto e della sua piena valenza probatoria si estenda anche ai fatti contestuali con quelli descritti nel rapporto e che, non essendo stati ritenuti rilevanti dal giudice di gara e quindi inseriti nel predetto documento, non hanno trovato considerazione né ingresso alcuno nella ricostruzione dei fatti fornita dal rapporto, non potranno essere ritenute rilevanti altre circostanze, contestuali ai fatti riferiti nel referto ma non descritte in alcun modo nel medesimo e dedotti dalla parte. Sotto altro profilo si precisa subito che le circostanze di fatto contestuali a quelle descritte nel rapporto, introdotte nel giudizio da una delle parti e contestate dall'altra non possono neanche ritenersi come acquisite al giudizio e rilevanti ai fini del medesimo, proprio perché la Federazione ne ha contestato sia la veridicità che la rilevanza; mentre le ulteriori circostanze non contestuali (quale la pregressa condotta dell'istante) e non contestate possano ritenersi provate, salva la valutazione sulla loro rilevanza ai fini del decidere. In sostanza, dunque, nel caso di specie si ritiene che, sul piano della ricostruzione fattuale, gli avvenimenti verificatisi nel lasso di tempo in cui l'istante ha commesso i fatti oggetto della sanzione o nelle sue strette prossimità (nel caso presente: aggressione nei confronti dell'arbitro durante l'incontro di calcio dilettanti, consistita nello spingerlo con forza, colpendolo al volto e provocandone la caduta a terra) debbano essere presi in considerazione come descritti nel rapporto e precisati nella decisione impugnata , con esclusione di ogni altra concorrente circostanza (nel caso di specie i dedotti interventi di terze persone che avrebbero indotto l'arbitro a sospendere l'incontro) mentre le circostanze non strettamente connesse a queste ultime, dedotte dall'istante e non contestate (nella fattispecie: assenza di precedenti disciplinari a carico dell'istante, condotta anteatta irreprensibile) debbano essere ritenute come sussistenti, salva la valutazione della loro rilevanza ai fini del decidere. Nel merito va osservato che i fatti , in base al materiale acquisito al procedimento, ed in particolare al referto dell’arbitro, alla decisione impugnata e alle stesse deduzioni delle parti, vanno così ricostruiti: il sig. Cara, durante l’incontro di calcio sopra menzionato, espulso dall’arbitro si dirigeva con veemenza verso il medesimo con l’intenzione di sospingerlo con violenza, con entrambe le mani protese in avanti dal basso verso l’alto verso il petto del direttore di gara; questi, vistosi aggredito in tal modo, con mossa spontanea e meccanica si ritraeva all’indietro, chiudendo verosimilmente gli occhi, per attutire il colpo cosicché l’urto avveniva tra le mani del Cara e il volto dell’arbitro, che di conseguenza riceveva e percepiva un colpo sul viso e rovinava a terra. Si tratta, con ogni evidenza di una condotta assai grave, connotata da violenza fisica e diretta contro l’arbitro, e non di un comportamento meramente irriguardoso, come non condivisibilmente affermato dalla difesa dell’istante. Tanto premesso si deve osservare che il giudizio arbitrale esperito dal TNAS va considerato come un giudizio di tipo devolutivo, in cui, cioè, la questione viene devoluta al Tribunale arbitrale con ampi poteri di cognizione; tuttavia a fronte di impugnazione di provvedimenti di tipo sanzionatorio la cognizione del TNAS deve contenersi nel limite della censura dei soli provvedimenti palesemente sproporzionati tra gravità della violazione ed entità della sanzione, non rispettosi dei criteri di equità e di gradualità e tali da condurre a risultati abnormi e non conformi a giustizia (soccorrono sul punto numerosi precedenti del TNAS: si veda per tutti, sia sull’effetto devolutivo che sui limiti della valutazione della congruità della sanzione, il lodo 25 luglio 2011, reso in prot. 2724 del 10 dicembre 2010, PASQUI/ F.I.G.C.). Sulla base dei descritti presupposti si ritiene che, nel caso di specie, la sanzione di tre anni di sospensione, in relazione alla violazione contestata e ai fatti come assunti nel presente arbitrato, risulti severa ma certamente non irragionevole, né sproporzionata, né abnorme. Al riguardo va considerato innanzi tutto quanto correttamente posto in luce dalla Federazione: l'illecito assume particolare gravità poiché commesso in danno di un direttore di gara; la particolare gravità di siffatte condotte e il notevole disvalore per contrasto con le esigenze di un ordinato svolgimento delle gare sportive costituisce principio generale dell'ordinamento sportivo ed è già stato sottolineato più volte in passato dal TNAS. In secondo luogo va osservato che gli eventuali fatti contestuali, comunque non provati alla luce del contenuto del rapporto, non avrebbero comunque potuto elidere la gravità del comportamento dell'istante, poiché nulla può attenuare il disvalore o addirittura giustificare un condotta grave come quella di un’ aggressione da parte di un tesserato ai danni di un direttore di gara. Va infatti ribadito che ai fini del corretto e regolare svolgimento di ogni competizione sportiva l'incolumità e la serenità del direttore di gara costituiscono un bene assolutamente primario ed irrinunciabile per l'ordinamento sportivo, che deve essere riaffermato con il massimo rigore, sia in sede di prevenzione che in sede di sanzione delle azioni contro quel bene. Per quanto concerne poi le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la condotta anteatta dell'istante, si ritiene che, pur essendo esse incontestate, tuttavia non possano assumere rilevanza ai fini della valutazione dell'entità delle sanzione di cui si discute, da stabilirsi essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione. Si ritiene infatti che la sanzione debba essere commisurata innanzi tutto alla gravità dello specifico fatto sanzionato e che le ulteriori circostanze non contestuali dedotte dall'istante possano avere rilevanza solo in via eventuale, nell'ambito della prudente valutazione del giudicante e in applicazione, cauta ed ipotetica, di istituti generali del diritto; va osservato che il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale e che anzi attraverso l'istituto della recidiva i precedenti assumano rilevanza prevalentemente per determinare un aggravamento della posizione del soggetto responsabile di violazioni disciplinari , e non per alleggerirla. Dunque in questo caso si ritiene che la decisione impugnata non presenti profili di irragionevolezza o eccessiva afflittività, anche considerando l’intervenuta riduzione dell’originaria sanzione di quattro anni. L'insieme di siffatte considerazioni dimostrano che la decisione impugnata, pur se severa, è ragionevole e non sproporzionata, cosicché non vi è motivo per ridurre l'entità della sanzione come richiesto dall'istante. Né a diverse conclusioni si può giungere per altra via, considerando la funzione non retributiva ma rieducativa della sanzione, particolarmente rilevante laddove essa sia irrogata ad un giovane. In primo luogo si condivide l'orientamento espresso in passato dal TNAS e richiamato dalla difesa della FIGC ( lodo dell’11 novembre 2009, emesso all’esito del procedimento Volpi + altri vs. F1GC) laddove si afferma , in materia di finalità delle sanzioni sportive, che “non può... attribuirsi alla sanzione ‘effetti principalmente rieducativi e non repressivi”, come se la finalità rieducativa della sanzione assumesse valore preponderante nel sistema sanzionatorio quale delineato dalla richiamata normativa codicistica. L ‘art. 16 CGS, significativamente intitolato “poteri disciplinari” ...prevede... che agli organi della giustizia sportiva è attribuita solo la facoltà (‘possono adottare “) e, comunque, sempre “in aggiunta alle sanzioni disciplinari”, di adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affèrmare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell‘ordinamento sportivo. Si tratta, quindi, di una previsione che non privilegia l’esigenza rieducativa a livello programmatico, ma afferma, invece, la natura retributiva delle sanzioni disciplinari, attraverso la necessità della proporzione tra violazione e sanzione sancita al punto 1. del medesimo articolo”. In secondo luogo comunque il Collegio, ferma la ritenuta prevalenza del profilo sanzionatorio, considera però in particolare che la giovane età dell’istante dia un risalto non trascurabile al profilo rieducativo dell’istante e conseguentemente ritiene che qualora l’andamento del procedimento arbitrale dinanzi al TNAS avesse fatto emergere una piena e profonda resipiscenza da parte dell’atleta, con sincero riconoscimento delle proprie gravi responsabilità e del rispetto dovuto al Direttore di gara e dunque avesse dimostrato che la sola irrogazione di una sanzione aveva già raggiunto lo scopo rieducativo che, assieme ed in subordine a quello retributivo, caratterizza l’intervento disciplinare, sarebbe stato possibile, in via equitativa, accedere ad una (contenuta) riduzione della durata della squalifica, anche al di là della ragionevolezza dell'entità della sanzione inflitta dagli organi disciplinari della Federazione; purtroppo la condotta processuale del sig. Cara e la linea difensiva adottata dimostrano, invece, che non vi è quella consapevole e matura presa d’atto delle proprie responsabilità che si manifesta nel riconoscimento dell’ errore e nell’assunzione di un serio e affidabile impegno a non assumere più atteggiamenti violenti nell’esercizio dell’attività sportiva e in particolare nei confronti del direttore di gara. Anzi, lo stesso contenuto degli atti defensionali del Cara, nonché il contenuto delle dichiarazioni scritte redatte dallo stesso Piefrancesco Cara e sottoscritte dal medesimo dimostrano il permanere di un atteggiamento di astiosa polemica contro l’arbitro, limitandosi a trasferire la violenza contro quest’ultimo dal piano fisico , usato in campo, a quello verbale, usato negli scritti testé ricordati. Non viene pertanto offerto al Collegio alcuno spunto per ritenere raggiunto il fine rieducativo della sanzione disciplinare che, evidentemente deve essere scontata per intero al fine di offrire al giovane il tempo necessario per una profonda riflessione e presa di coscienza dei propri errori e dei principi che devono guidare la condotta di chi pratica un’attività sportiva. Si deve quindi condividere l'affermazione della difesa della Federazione riferito alla " memoria difensiva della parte istante del 17 settembre 2013, alla quale controparte ha allegato un’ulteriore “memoria difensiva” con la sola sottoscrizione personale del giovane Cara" ; per la Federazione "entrambi gli scritti difensivi citati ripropongono gli argomenti avversari... e dimostrano come il tesserato, al di là della sua (solo) dichiarata resipiscenza, non sia pentito e, soprattutto, non abbia pienamente compreso la gravità della violazione disciplinare commessa. Il Cara, inoltre, continua ad accusare l’arbitro e a individuare in soggetti terzi (i.e. nell’arbitro o nelle persone che sarebbero intervenute sul terreno di gioco) coloro che avrebbero determinato la squalifica che gli è stata inflitta dagli organi della giustizia sportiva.".
3. Per le spese, alla luce della soccombenza, si dispone di porre a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari del collegio arbitrale, questi ultimi quantificati, alla luce dell’impegno profuso, in complessivi € 5.000,00 (cinquemila), oltre le spese vive; con specifico riferimento alle spese per assistenza difensiva della Federazione, alla luce della complessità della materia trattata, della natura non lucrativa dell’attività svolta dall’istante e alla giovane età dell’atleta , si ritiene che sussistano giustificati motivi per non addossare all’istante le spese medesime, che pertanto possono essere equamente compensate. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti , disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1). respinge il ricorso, confermando la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Territoriale di cui al C.U. n. 241/LND del 06/06/2013 ;
2) compensa tra le parti le spese di difesa;
3) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale così come liquidate nella parte motiva;
4) fermo il vincolo di solidarietà pone a carico della parte istante, il pagamento dei diritti amministrativi;
5) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 30/09/2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicati.
F.to Enrico De Giovanni – Presidente
F.to Guido Cecinelli –- Arbitro
F.to Maurizio Cinelli – Arbitro