COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Roberto CARRARO – Giocatore U.S. Perarolo Vigontina del Sig. Paolo BASSO – Presidente A.C.D. Virtus Padova della Società A.C.D. Virtus Padova della Società U.S. Perarolo Vigontina

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Roberto CARRARO – Giocatore U.S. Perarolo Vigontina del Sig. Paolo BASSO – Presidente A.C.D. Virtus Padova della Società A.C.D. Virtus Padova della Società U.S. Perarolo Vigontina La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/11/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i seguenti motivi : Sig. Roberto CARRARO – Giocatore tesserato U.S. Perarolo Vigontina “per rispondere della violazione dell'art. 40, comma 4, NOIF e degli artt.1,comma 1, e 10,comma 2, del C.G.S., perché malgrado avesse già sottoscritto per la corrente stagione sportiva 2013/2014 un tesseramento con relativo vincolo annuale in favore della Società U.S. Perarolo Vigontina, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento in favore della società A.C.D. Virtus Padova in data 05.09.2013, così come meglio esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale.” Sig.Paolo BASSO –Presidente A.C.D. Virtus Padova “in qualità di Presidente dell’A.C.D. Virtus Padova, mediante delega, per non aver provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore Carraro Roberto in occasione della relativa sottoscrizione del 05-09.2013 in favore della Società A.C.D. Virtus Padova , violando le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. ed art. 40, comma 4, NOIF.” la società A.C.D. Virtus Padova, “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente per le condotte specifiche meglio specificate nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento, addebitabili allo stesso in occasione della sottoscrizione della richiesta di tesseramento del calciatore Carraro Roberto in favore della società A.C.D. Virtus Padova.” la società U.S. Perarolo Vigontina “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio calciatore tesserato Carraro Roberto in occasione della richiesta di tesseramento in favore della Società A.C.D. Virtus Padova come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”. Nell’udienza del 3/12/2013 sono risultati presenti : il Sig. Roberto CARRARO Giocatore U.S. Perarolo Vigontina, rappresentato dal Sig. B. Romagnollo, giusta delega in atti la Società U.S. Perarolo Vigontina rappresentata dal Sig. Bruno Romagnollo (Presidente) Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Non si sono presentati all’odierna riunione pur ritualmente e per tempo convocati : il Sig.Paolo BASSO Presidente A.C.D. Virtus Padova la Società A.C.D. Virtus Padova Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, ha esposto ai soggetti deferiti presenti i motivi che hanno condotto al deferimento dei medesimi e ha proposto il patteggiamento (ex art. 23 C.G.S.), prospettando l’adozione nei loro confronti dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Roberto CARRARO Giocatore U.S. Perarolo Vigontina : squalifica per giorni 20; a carico dell’U.S. Perarolo Vigontina ammenda di € 100,00.- Sentite le parti deferite, rappresentate nella riunione del 19/11/2013, le medesime hanno dichiarato di aderire all’applicazione ex art. 23 del C.G.S. come proposto del Procuratore Federale ed hanno concordato le sanzioni nella misura sopra riportata. Il Dott. Sciuto ha proposto inoltre di infliggere ai sottosegnati soggetti deferiti le seguenti sanzioni : a carico del Sig.Paolo BASSO Presidente A.C.D. Virtus Padova : inibizione per giorni 20; a carico dell’ A.C.D. Virtus Padova ammenda di € 55,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intercorso fra le parti interessate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. Pag. / 1151 35 dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Roberto CARRARO Giocatore U.S. Perarolo Vigontina : squalifica per giorni 20; a carico dell’U.S. Perarolo Vigontina ammenda di € 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. La C.D.T. dispone altresì l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinare a carico del Sig.Paolo BASSO Presidente A.C.D. Virtus Padova : inibizione per giorni 20; a carico dell’ A.C.D. Virtus Padova ammenda di € 55,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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