CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 ottobre 2013 promosso da: Novara Calcio SpA e A.C. Cesena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Atalanta Bergamasca Calcio SpA, Bologna F.C. SpA, Cagliari Calcio SpA, Calcio Catania SpA, A.C. Chievoverona Srl, A.C. Fiorentina SpA, Genoa Cricket And Football Club SpA, F.C. Internazionale Milano, Juventus F.C. SpA, S.S. Lazio SpA, U.S. Lecce SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Napoli SpA, U.S. Città di Palermo SpA, Parma F.C. SpA, A.S. Roma SpA, A.C. Siena SpA e Udinese Calcio SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 ottobre 2013 promosso da: Novara Calcio SpA e A.C. Cesena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Atalanta Bergamasca Calcio SpA, Bologna F.C. SpA, Cagliari Calcio SpA, Calcio Catania SpA, A.C. Chievoverona Srl, A.C. Fiorentina SpA, Genoa Cricket And Football Club SpA, F.C. Internazionale Milano, Juventus F.C. SpA, S.S. Lazio SpA, U.S. Lecce SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Napoli SpA, U.S. Città di Palermo SpA, Parma F.C. SpA, A.S. Roma SpA, A.C. Siena SpA e Udinese Calcio SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Angelo Piazza – Presidente Prof. Guido Calvi – Arbitro Avv. Enrico De Giovanni - Arbitro nominato in data 29 luglio 2013, ai sensi dell’art.7, comma 1, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con la partecipazione d tutti gli arbitri, in data 14 ottobre 2013, ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1209 del 25.06.2013 – 723) promosso da Novara Calcio SpA, con l’Avv. Cesare di Cintio e A.C. Cesena SpA, con gli Avv.ti Cesare Di Cintio e Christian Dionigi parti istanti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; Lega Nazionale Professionisti Serie A, con il Prof. Avv. Ruggero Stincardini; S.S. Lazio SpA, con l’Avv. Gian Michele Gentile; U.S. Città di Palermo SpA, con il Prof. Avv. Sergio Marullo e l’Avv. Giulio Andreotti; Udinese Calcio SpA , con l’Avv. Stefano Campoccia parti intimate nonché contro Atalanta Bergamasca Calcio SpA, Bologna F.C. SpA, Cagliari Calcio SpA, Calcio Catania SpA, A.C. Chieroverona Srl, A.C. Fiorentina SpA, Genoa C.F.C. SpA , F.C. Internazionale Milano, Juventus F.C. SpA, U.S. Lecce SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Napoli S.p.A, Parma F.C. SpA, AS Roma SpA, AC. Siena SpA altre parti intimate non costituitesi FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE La vicenda de qua trae origine dalla delibera, assunta in data 3 dicembre 2012, dall’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Seria A, in relazione al punto 3) dell’ordine del giorno, individuato come “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2 comma 3, dello Statuto-Regolamento delle Leggi (contributo Europa League) stagione 2011/2012”. Precisamente, nel corso della stagione sportiva 2011/20122, le Società istanti hanno partecipato al Campionato di Serie A, all’esito del quale sono retrocessi nella categoria inferiore. Al termine della stagione sportiva, la Lega Serie A, ha comunicato alle Società l’ammontare delle somme a ciascuna spettanti a titolo di quota della ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie A - stagione 2011/20122, ripartite tra le Società per una parte in quota fissa e per una parte proporzionalmente ai meriti sportivi di ciascuna. Tuttavia, in data 23.11.2012, l’Assemblea Ordinaria della Lega Professionisti Serie A, con il voto contrario di 5 clubs, tra cui le deducenti, in relazione al punto 3) dell’ordine del giorno sopra indicato, ha deliberato di: 1) Prelevare dalla quota di risorse audiovisive ricevute da ciascuna società in organico alla serie A nella ss 2011/2012 una somma per tutte uguali; 2) Corrispondere la somma, quantificata in € 7.500.000,00, ricavata da tale prelievo – il contributo Europa League appunto - alle Società partecipanti alla competizione europea in ragione di un criterio meritocratico, ovvero il miglior piazzamento nelle qualificazioni a detto torneo. *** Le Società istanti, ritenendo illegittima la delibera assembleare, hanno presentato reclamo alla Corte di Giustizia Federale della FIGC che, con C.U. n. 204/CGF, ha respinto le istanze avanzate dal Novara e dal Cesena, notificando e pubblicando la parte motiva in data 24.05.13 con C.U. n. 278/CGF. *** Avverso la decisione suindicata della Corte di Giustizia Federale, le Società Novara Calcio SpA e A.C. Cesena SpA - con istanza arbitrale, notificata in data 24.06.2013 e depositata il successivo 25.06.2013 (n. Prot. 1209) - hanno convenuto, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, la Federazione Italiana Giuoco Calcio; la Lega Nazionale Professionisti Serie A; le Società Atalanta Bergamasca Calcio SPA; Bologna F.C. SPA; Cagliari Calcio SPA; Calcio Catania SPA; A.C. Chieroverona Srl; A.C. Fiorentina SPA; F.C. Genoa SPA; F.C. Internazionale Milano; Juventus F.C. S.p.A; S.S. Lazio SPA; U.S. Lecce SPA; A.C. Milan SPA; S.S. Napoli SPA; U.S. Città di Palermo; Parma F.C. SPA; AS Roma SPA; AC Siena SPA; Udinese Calcio SPA, chiedendo di: 1) In via preliminare: accertata l’applicabilità delle norme procedurali di cui ai Titoli III e IV del CGS al procedimento incardinato in sede endofederale, ed accertata altresì la violazione degli art. 37, c. 2 e 38, comma 3 del CGS, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarare inammissibili/improcedibili le difese delle parti costituite avanti alla Corte di Giustizia Federale della FIGC ed adottare ogni conseguente provvedimento; 2) In via principale e di merito: - annullare la decisione assunta dalla CGF della FIGC in CCUU del 24.05.2013 e 204/GCF del 14.03.2013 (dispositivo), nonché il presupposto logico giuridico costituito dalla delibera del 3.12.2012 dell’Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Seria A in relazione al punto 3) dell’ordine del giorno: “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2 comma 3, dello Statuto- Regolamento delle Leggi (contributo Europa League) stagione 2011/2012”; - in riforma delle decisioni/deliberazioni impugnate, determinare l’ammontare legittimo del contributo Europa League, ed accertare e dichiarare che il criterio 40-30-30 posto alla base della distribuzione delle risorse televisive sia quello applicabile, con condanna delle parti intimate alla restituzione delle maggiori somme corrisposte dalle istanti. *** Costituitesi in giudizio la FIGC, la LNPA, la S.S. Lazio SPA, la US Città di Palermo SPA e l’Udinese Calcio SPA, tutte hanno chiesto la declaratoria di improponibilità e/o inammissibilità della domanda arbitrale, nonché in subordine il rigetto del proposto ricorso poiché infondato nel merito e precisamente : 1) la FIGC con memoria di costituzione, depositata il 10.07.2013 (prot. n. 1356), ha eccepito la improponibilità e/o inammissibilità della domanda arbitrale, attesa la non deferibilità in arbitrato della questione oggetto del contendere in quanto attinente a materia sottratta alla cognizione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, e comunque la sua infondatezza nel merito, attesa la esaustività della motivazione della decisione impugnata sia nella parte in cui disattende le doglianze in rito prospettate da controparte, sia nella parte in cui non ravvisa profili di illegittimità nel deliberato assembleare, che anzi ritiene conforme alle indicazioni di massima dei precedenti della Alta Corte di Giustizia. 2) La LNPA - Lega Nazionale Professionisti Serie A, con memoria di costituzione, depositata l’11.07.2013 (prot. n. 1365), ha chiesto la declaratoria di incompetenza dell’adito Tribunale Arbitrale per difetto di potestas iudicandi del TNAS e per l’effetto quella di inammissibilità e/o irricevibilità e/o improcedibilità del ricorso proposto, nonché, in subordine, il rigetto delle eccezioni in punto di modifica regolamentare e omologa federale, di sede assembleare e di quorum deliberativo perchè infondate. 3) la S.S. Lazio SPA, con memoria di costituzione, depositata il 15.07.2013 (prot. n. 1395), ha chiesto che la domanda arbitrale venisse dichiarata inammissibile ed in ogni caso fosse respinta, eccependo, in particolare, la non deferibilità in arbitrato della materia oggetto del contendere poiché non rientrante in quelle devolute alla cognizione del Tribunale trattandosi di controversia in tema di riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi del D. L.vo n. 9/08 di cui alla delibera adottata dall’Assemblea della LNPA a norma dell’art. 19 comma 2 sub 3 dello Statuto Regolamento. Avverso tale delibera è proponibile impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, in virtù dell’art. 9 comma 15, e successivamente all’Alta Corte di Giustizia del Coni, che ha sempre affermato la propria competenza, con esclusione quindi della competenza alternativa del TNAS (decisione ACG n. 30 del 21.12.11 – n. 15 del 14.06.12 – n. 21 del 20-22.12.10). 4) la US Città di Palermo SPA, con memoria di costituzione, depositata il 12.07.2013 (prot. n. 1386), ha eccepito, in via principale, l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato per l’incompetenza del TNAS. Secondo la Società sportiva indicata, infatti, trattandosi di controversia decisa in primo grado dalla Corte di Giustizia Federale, la competenza a giudicare sulla relativa impugnazione spetta all’ACGS. In ogni caso, nella denegata ipotesi di rigetto dell’eccezione preliminare – avendo il Palermo già proposto ricorso all’A.C.G.S. avverso la decisione della C.G.F. - qualora il T.N.A.S. dovesse essere reputato giudice fornito di potestas udicandi, la società, in applicazione la norma prescritta dall’art 12 bis, comma 2, Statuto Coni - ripropone le domande, tesi, istanze e conclusioni svolte innanzi all’A.C.G.F., chiedendo la riforma della decisione della C.G.F. con conseguente dichiarazione di invalidità della delibera assembleare. 5) l’Udinese Calcio SPA, con memoria di costituzione, depositata l’11.07.2013 (prot. n. 1373) ha eccepito, preliminarmente la inammissibilità del ricorso poiché le Società istanti avrebbero dovuto proporre formale reclamo avverso la delibera del 07.11.11 e non già avverso quella del 03.12.12, mero rinvio, prosecuzione di quella precedente; nel merito la infondatezza dell’istanza arbitrale, poiché diversamente da quanto ritenuto dalle istanti, una ripartizione incentrata sul merito sportivo, che incentivi le associate a primeggiare nelle competizioni continentali, non viola il principio di equilibrio competitivo, ma è, al contrario, strumento chiaro per massimizzare il principio e l’interesse collettivo all’equilibrio competitivo. *** Alla prima udienza del 18.9.2013, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, è stata acquisita, agli atti, la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 25/2013 (prot. n. 0377) pronunciata nel giudizio promosso dalla Società sportiva US Città di Palermo SPA contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la S.S. Lazio SpA, Novara Calcio SpA, la Udinese Calcio SpA, l’Atalanta Bergamasca Calcio SpA, il Bologna F.C. SpA, il Cagliari Calcio SpA, la Calcio Catania SpA, l’A.C. Cesena SpA,l’ A.C. Chieroverona Srl, l’A.C. Fiorentina SpA, il Genoa C.F.C. SpA, l’Internazionale Milano SpA, la Juventus F.C. SpA, l’U.S. Lecce SpA, l’A.C. Milan SpA, la S.S. Napoli S.p.A, il Parma F.C. SpA, il Delfino Pescara 1936 Srl, l’AS Roma SpA, l’U.C. Sampdoria S.p.A., l’AC. Siena SpA, il Torino F.C. SpA. Nella stessa udienza, sentite le parti sulle questioni pregiudiziali e su richiesta delle stesse, il Collegio Arbitrale ha autorizzato il deposito di memorie e successive repliche sulle questioni pregiudiziali, assegnando termine rispettivamente fino al 30 settembre 2013 e 10 ottobre 2013 e rinviando il giudizio, per la discussione sulle questioni pregiudiziali, all’udienza del 14.10.2013. Alla successiva udienza del 14.10.2012, il Collegio - dato atto che nessuno è comparso per la US Città di Palermo SPA, dopo la discussione delle parti presenti, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio - si è riservato, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dirimente appare la decisione n. 25 del 25 luglio 2013 (prot. n. 0377) con la quale l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, riconoscendo la propria competenza in materia, ha rigettato il ricorso proposto dalla U.S. Città di Palermo SpA, avverso la validità e/o legittimità della delibera di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria della Lega del 03.12.2012, recante "criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all'art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (contributo Europa League, stagione 2011-2012)”. Prima di ogni altra considerazione, il Collegio rileva la assoluta identità ed unitarietà delle azioni promosse dinnanzi ai due Organi giudiziari: TNAS e ACGS. Identici sono infatti gli elementi costitutivi delle due azioni proposte, e dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo: i giudizi difatti, oltre a vertere tra le medesime parti, sono caratterizzati da identità di petitum e causa petendi. Con la decisione suindicata, che richiama e conferma altri importanti precedenti (decisioni n. 15/2012, n. 30/2011 e n. 21/2010), l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha, pertanto, deciso una fattispecie identica a quella posta all’esame di questo Collegio, definitivamente pronunciandosi in ordine alla propria competenza in materia di riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi del D. L.vo n. 9/08 , con riferimento specifico alla norma statutaria-regolamentare relativa al contributo in favore dei partecipanti alla Europa League. L’Alta Corte si è espressa, infatti, riservando alla propria giurisdizione esclusiva, in sede di impugnazione, la integrazione e applicazione della disposizione dello Statuto-Regolamento della Lega, come risultante dal parziale annullamento, dalla stessa statuito, limitatamente al disposto che prevede "il prelevamento a carico esclusivo delle società neopromosse in serie A, ferma la contestuale previsione della destinazione dell'importo ricavato a favore delle società partecipanti alla Europa League”. Nella decisione suindicata, sebbene l’impugnativa del Palermo vertesse su di una questione processuale, l’Alta Corte ha, di fatto, valutato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della propria potestà decisoria avuto riguardo alla natura del rapporto sostanziale dedotto in lite: “ritiene il Collegio che la controversia, con riferimento a detto profilo sostanziale, rientri sicuramente nella competenza di questa Alta Corte (come già statuito nella decisione n. 21 del 2010), essendo di tutta evidenza sia l’indisponibilità dei profili fatti valere, riguardanti l’integrazione dei criteri statutari di riparto (con riferimento al sistema legislativo dei diritti televisivi e alla norma statutaria-regolamentare relativa al contributo a favore dei partecipanti alla Europa League), sia la notevole rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo (vedi Decisione n. 25/2013 ACGS)”. Il Collegio prende, pertanto, doverosamente atto della pronuncia dell’Alta Corte condividendola nella parte in cui afferma che la competenza dell’ACGS non viene meno per effetto della litispendenza o prevenzione originate da reclami dinnanzi ad altri organi sportivi quale, nel caso in questione, la proposizione di istanza di arbitrato e la pendenza di giudizio dinnanzi al T.N.A.S., non essendo, d’altra parte ammessa, nel sistema di giustizia sportiva, una promiscuità di competenze ripartita tra Organi di natura ontologicamente diversa, derivanti da fonti eterogenee, quali TNAS e ACGS. Lo Statuto CONI prevede, infatti, all’art. 12, l’istituzione, in piena autonomia e indipendenza, dell’ACGS e del TNAS, quali organi di ultimo grado della giustizia sportiva precisando, agli articoli successivi, i criteri delimitativi delle sfere di competenza di ciascuno. L’art. 12 bis, in particolare, prevede che la competenza dell’ACGS è determinata secondo un criterio residuale: “l’Alta Corte di Giustizia Sportiva costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva per tutte le controversie per le quali non è possibile l’arbitrato”; mentre l’art. 12 ter prescrive le specifiche materie di competenza del T.N.A.S.: “ove sia previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati”. A conferma di quanto sopra, il disposto di cui all’art. 3 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri - emanato dall’Alta Corte proprio al fine di salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia del Tribunale (art. 12 bis c. 4 Statuto CONI) – prevede al comma 1 che non possono conseguire definizione, in sede arbitrale, le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili (comma 1) ed al successivo comma 3 che i due organi giudiziari siano fra di loro alternativi. Ciascun organo giudiziario, pertanto - in virtù dei suindicati principi garantiti da fonte statutaria – è dotato di un’autonoma sfera di competenza che segna i limiti del relativo potere giurisdizionale. Sotto gli evidenziati profili, il Collegio ritiene che - essendo stato il caso de quo deciso con decisione n. 25/2013 dall’Alta Corte di Giustizia, che ha espressamente riconosciuto la propria competenza nella materia oggetto del contendere - è preclusa a questo Tribunale la potestas iudicandi sulla domanda sollevata dalle istanti Società, con conseguente declaratoria di incompetenza a decidere. In ultimo, non appare accoglibile la domanda proposta, in via di mero subordine, dal Novara Calcio S.p.A. e dall’A.C. Cesena S.p.A. e volta ad ottenere l’autorizzazione alla riassunzione davanti all’Autorità indicata come compente da questo Collegio, attesa la già intervenuta definizione del giudizio - del quale le Società ricorrenti sono state parte a tutti gli effetti - da parte dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Appare evidente, infatti, che le statuizioni in essa contenute appaiono loro opponibili, con i connessi effetti preclusivi, in ordine alla riproposizione della medesima domanda, in applicazione del principio del ne bis in idem. Le spese di funzionamento del Collegio, avuto riguardo all’impegno profuso e alla complessità della questione giuridica, si quantificano in euro 20.000,00 ( ventimila/00). P.Q.M. il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti: 1) dichiara la propria incompetenza a decidere, ritenuta la competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva; 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio; 3) pone a carico delle parti istanti il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri, fermo il principio di solidarietà. Così deliberato all’unanimità in data 14 ottobre 2013 e sottoscritto in otto originali nel luogo e nella data indicati. F.to Angelo Piazza F.to Guido Calvi F.to Enrico De Giovanni
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