COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FEDERICI LORENZO FINO AL 30.12.2014 IN RELAZIONE ALLA GARA MAGLIANO MONTEVELINO / AQUILANA, DISPUTATA IL 2.11.13 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N° 13 del 7.11.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MAGLIANO MONTEVELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FEDERICI LORENZO FINO AL 30.12.2014 IN RELAZIONE ALLA GARA MAGLIANO MONTEVELINO / AQUILANA, DISPUTATA IL 2.11.13 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N° 13 del 7.11.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Magliano Montevelino ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il Federici, dopo essere stato espulso per ingiurie dirette all’arbitro, colpito ripetutamente quest’ultimo con degli schiaffetti sulla schiena e sul collo, seppur non provocando dolore.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore, peraltro pentito del gesto e redarguito per il suo comportamento anche dalla società, avrebbe avuto soltanto una reazione alla propria espulsione a dieci muniti dal termine della gara, reazione dettata dalla “tranche” agonistica, ma non connotata da atteggiamenti violenti e ha chiesto, comunque, la riduzione della sanzione, in quanto non proporzionata agli addebiti contestati anche in riferimento a precedenti decisioni in relazione a fatti ben più gravi.
Osserva la Commissione che l’appello risulta fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, infatti, emerge con evidente chiarezza che il comportamento posto in essere dal Federici appare più un atteggiamento provocatorio e gravemente ingiurioso, piuttosto che un vero e proprio atto di violenza nei confronti del direttore di gara. La stessa frase pronunciata mentre dava gli schiaffetti (“Ti devi svegliare”), lo conferma.
La sanzione inflitta, pertanto, può essere ridotta fino al 31.8.2014.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Federici Lorenzo fino al 31.8.2014, disponendo accreditarsi la tassa di appello, ove addebitata.
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