COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/12/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA AMICI DI VIA ROMA – REAL MURESE

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/12/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA AMICI DI VIA ROMA – REAL MURESE Il Giudice Sportivo, Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Sciogliendo la riserva di cui al CU n.39 del 27.11.2013; Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla società Real Murese per la mancata disputa della gara in oggetto, adducendo la sussistenza della causa di forza maggiore, imputabile ad un'avaria del mezzo che trasportava la squadra; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che il D.G., dopo aver osservato i tempi di attesa, indicava nel referto di gara che la stessa non era stata effettuata per assenza della squadra ospite; Verificato che, durante il tragitto, in seguito all’avaria del mezzo che trasportava la squadra, i dirigenti della Real Murese provvedevano a contattare un’officina meccanica, il cui titolare giunto sul posto, riscontrava un guasto non riparabile in tempi brevi, per cui era necessario il trasporto dello stesso mezzo in officina, come da allegata fattura di intervento e riparazione del guasto; Constatato che la società ricorrente provvedeva ad informare dell’accaduto la Polizia Locale che, preso atto dell’accaduto ne redigeva propria attestazione allegata al reclamo; Ritenuto che, nonostante l'inutile ma tempestivo adoperarsi della società reclamante al fine di porre rimedio all'avaria del mezzo, la squadra non era in grado di raggiungere in tempo utile il campo designato per la disputa della gara; Atteso che, nel caso di specie, si ravvisa la sussistenza della "causa di forza maggiore", ai sensi dell'art.55 delle N.O.I.F.; P.Q.M • accoglie il reclamo presentato dalla società Real Murese e, per gli effetti, dispone la ripetizione della gara, rimettendo gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per i provvedimenti di competenza; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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