COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n. 17 della società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.56 del 7.11.2013 (ammenda €500,00, penalizzazione di UN punto in classifica).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n. 17 della società S.S. TORRETTA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.56
del 7.11.2013 (ammenda €500,00, penalizzazione di UN punto in classifica).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante si duole delle sanzioni riportate in epigrafe, irrogate dal Giudice di prime cure.
Le stesse conseguono al comportamento tenuto da soggetto, qualificatosi come Presidente del Torretta, che entrava nello spogliatoio dell’arbitro lo spintonava e lo strattonava tenendolo dalla cravatta, minacciandolo.
il Giudice ha considerato nella determinazione delle pene l’aggravante della recidiva specifica essendo stata la società Torretta sanzionata con la squalifica del campo per episodio analogo (v. C.U. 56 del 7 novembre 2013).
La reclamante rappresenta che le versioni del Commissario di Campo e dell’Arbitro che narrano l’episodio sono discordanti, non avendo l’arbitro fatto cenno al fatto che il soggetto si sia qualificato come Presidente del Torretta.
Tale elemento appare, a detta di questa Commissione, non determinante nella valutazione dell’attendibilità dei rapporti ufficiali e neppure nella qualificazione della fattispecie essendo l’episodio comunque imputabile alla società ai sensi della normativa del C.G.S., in particolare l’art. 4 e l’art. 18.
Appare inconfutabile, inoltre, che l’evento contestato abbia integrato una condotta minacciosa e violenta concretizzatasi, tra l’altro, all’interno dello spogliatoio arbitrale.
Per tale ragione la sanzione del punto di penalizzazione in classifica risulta congrua alla gravità del fatto contestato, tenuto naturalmente e debitamente conto della recidiva specifica. Parimenti congrua l’ammenda comminata.
P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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