COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 02.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.33 della Società A.S.D. AIETA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 19.12.2013 (squalifica del calciatore OLIVA Raffaele per TRE gare, squalifica del calciatore-capitano OLIVA Giuseppe per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 02.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.33 della Società A.S.D. AIETA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 19.12.2013 (squalifica del calciatore OLIVA Raffaele per TRE gare, squalifica del calciatore-capitano OLIVA Giuseppe per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che dal rapporto dell’arbitro della gara ASD Aieta – SSD Tortora del 15.12.2013, risulta quanto qui di seguito riportato:
- al 48’ del 2° tempo veniva espulso il calciatore dell’ASD Aieta, Oliva Raffaele, poiché scagliava con violenza un avversario contro il muro dello spogliatoio;
- al termine della gara, un calciatore dell’ ASD Aieta, non identificato, spingeva con violenza il pallone contro l’arbitro, colpendolo dietro il ginocchio.
Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato Oliva Raffaele per tre gare effettive e, ai sensi dell’art.3, comma 2, del C.G.S., il capitano della Aieta, Oliva Giuseppe, per tre gare.
La reclamante contesta quanto affermato dal direttore di gara relativamente ai fatti ascritti a Oliva Raffaele, sostenendo che lo stesso, dopo aver ricevuto più falli in una stessa azione, ha avuto, sbagliando, un gesto di reazione contro un avversario che si concretizzava in una semplice spinta, senza alcuna intenzione di far male all’avversario o mettere a rischio la sua incolumità.
La reclamante, inoltre, indica quale autore dei fatti per i quali è stato squalificato il capitano Oliva Giuseppe, ex art.3, comma 2, del C.G.S., il calciatore dell’Aieta Manfredi Marco (indicato in distinta col n.13).
I fatti contestati al calciatore Oliva Raffaele, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S), e la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alle entità dei fatti accertati.
Relativamente, invece, alla squalifica comminata al capitano dell’Aieta, Oliva Giuseppe, ai sensi dell’art.3, comma 2, del C.G.S., questa Commissione prende atto della dichiarazione della società reclamante riportata poc’anzi. Pertanto, ai sensi del I cpv. del succitato art.3, si procede alla revoca della squalifica inflitta al calciatore Oliva Giuseppe, essendo venuta meno la relativa responsabilità nel momento dell’individuazione dell’effettivo autore del fatto. Di conseguenza, vanno trasmessi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Manfredi Marco.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo:
conferma la squalifica inflitta al calciatore OLIVA Raffaele per TRE gare effettive;
revoca la squalifica irrogata al calciatore capitano OLIVA Giuseppe;
trasmette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore MANFREDI Marco.
Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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