COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S.Scardovari Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 26 del 18/12/2013 – Squalifica sino al 30/6/2014 giocatore De Bei Kristian – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S.Scardovari Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 26 del 18/12/2013 – Squalifica sino al 30/6/2014 giocatore De Bei Kristian – Campionato Juniores Provinciale La Società S.S. Scardovari ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 18/12/2013 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica sino al 30/6/2014 a carico del giocatore De Bei Kristian : “dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, durante l'uscita dal terreno di gioco, aggrediva l'assistente di parte della Società Villanovese, persona indifesa e disabile, con violenza inaudita: calci e pugni in varie parti del corpo, senza nessun motivo scatenante. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Scardovari; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente assieme al giocatore De Bei Kristian; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto esposto nel rapporto di gara, ribadendo che l’assistente di parte della Società Villanovese é stato ripetutamente colpito con calci e pugni, anche se ha riconosciuto di non avere riscontrato all’uscita dal campo, a fine gara, lesioni visibili se non un momentaneo stato di shock; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita nei giudizi sportivi ai rapporti arbitrali (art. 35, comma 1,.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Scardovari; - di confermare la squalifica sino al 30/6/2014 a carico del calciatore De Bei Kristian; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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