COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Calcio Istrana 1964 A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 27/11/2013 – Delibera partita Piovese – Calcio Istrana 1964 del 17/11/2013 – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Calcio Istrana 1964 A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 27/11/2013 – Delibera partita Piovese – Calcio Istrana 1964 del 17/11/2013 – Campionato di Eccellenza La Società Calcio Istrana 1964 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 27/11/2013 con la quale confermava l’omologazione della gara in oggetto, respingendo il reclamo presentato dalla stessa Società in ordine alla regolarità della stessa, con la seguente motivazione : “La società Calcio Istrana ha presentato tempestivo e regolare reclamo avverso la regolarità della gara Piovese s.s.d.r.l. - Calcio Istrana 1964 A.S.D., assumendo che la reclamata aveva impiegato il giocatore Florindo Michele, raggiunto dalla quarta ammonizione senza aver scontato la conseguente squalifica. Ha presentato controdeduzioni la reclamata, evidenziando che l'ammonizione inflitta a Florindo Michele era stata omessa nel C.U. di competenza, ma successivamente, su segnalazione della stessa società d'appartenenza, la formalizzazione della sanzione era stata riportata nel C. U. n. 30 del 13.11.2013 e presegnalata agli interessati in data 7.11.2013, cosicché il giocatore non é stato impiegato nella prima partita successiva Union Pro - Piovese del 10.11.2013, scontando così la sanzione della squalifica per quarta ammonizione P.Q.M. il G.S delibera di convalidare il risultato ottenuto sul campo Piovese-Calcio Istrana 1964 2 - 2; e respingere il reclamo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Istrana 1964; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta pienamente condivisibile la decisione del Giudice Sportivo, anche alla luce del principio di tutela dell’affidamento della Società Piovese Calcio ingenerato dalla comunicazione inviata dal C.R.Veneto in data 7/11/2013 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Istrana 1964; - di confermare la regolarità della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo : Piovese - Istrana 2 – 2; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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